Espandi Indice
Legislatura X - Commissione I - Processo Verbale del 15/12/2015 antimeridiano

 

Processo verbale n. 48

Seduta antimeridiana del 15 dicembre 2015

 

Il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2015.53622 del 10 12 2015, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

POMPIGNOLI Massimiliano

Presidente

Lega Nord Emilia e Romagna

3

presente

BERTANI Andrea

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

2

presente

POLI Roberto

Vicepresidente

Partito Democratico

6

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

3

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

3

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

1

presente

CARDINALI Alessandro

Componente

Partito Democratico

2

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

1

presente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

5

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

1

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

2

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

presente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

2

presente

ZOFFOLI Paolo

Componente

Partito Democratico

2

presente

 

E’ presente la consigliera Valentina RAVAIOLI in sostituzione di Paolo CALVANO per parte della seduta.

 

Sono altresì presenti la consigliera Silvia PRODI e l’Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità Emma PETITTI.

 

Presiede la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

 


Il presidente POMPIGNOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10,15 e introduce i lavori.

 

Approvazione dei processi verbali n. 45 e 46 del 2015

 

La Commissione all’unanimità dei presenti approva i processi verbali.

 

1685 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, nella Provincia di Piacenza". (Delibera di Giunta n. 1898 del 24 11 2015)

 

Il presidente POMPIGNOLI riassume l’iter del progetto di legge e ricorda che la Commissione non ha proceduto all’audizione dei Sindaci dei due Comuni, in quanto entrambi hanno rinunciato a tale facoltà.

 

Intervengono il consigliere relatore MOLINARI, il presidente POMPIGNOLI, il consigliere relatore di minoranza RANCAN, i consiglieri MOLINARI, FOTI e MOLINARI, il presidente POMPIGNOLI, i consiglieri MOLINARI e FOTI.

 

Conclusa la discussione generale, il presidente POMPIGNOLI pone in votazione gli articoli.

 

Articoli da 1 a 6

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parer favorevole con 47 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascuno degli articoli.

 

Il presidente POMPIGNOLI invita quindi la Commissione a conferire il mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell’Assemblea legislativa sull’indizione del referendum delle popolazioni interessate.

 

La Commissione conferisce il mandato con 42 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S).

 

1725 - Proposta recante: "L.R. 19 agosto 1996, n. 30. Approvazione dell'accordo del programma speciale d'area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1094 del 14/07/2014" (delibera di Giunta n. 1974 del 30 11 15).

 

Il dott. ZANELLI illustra il provvedimento.

 

Intervengono il presidente POMPIGNOLI e i consiglieri PICCININI e BERTANI.

 

Il dott. ZANELLI risponde.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 40 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

1544 - Proposta recante: "Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2016 con riferimento alla programmazione 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 1632 del 29 10 15).

 

1644 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" (Delibera di Giunta n. 1797 del 12 11 15).

 

1645 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)" (Delibera di Giunta n. 1798 del 12 11 15).

 

1646 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.)" (Delibera di Giunta n. 1799 del 12 11 15).

 

Il presidente POMPIGNOLI pone in votazione il DEFR 2016, proposta ogg. 1544.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Il presidente POMPIGNOLI invita quindi la Commissione a procedere all’esame del collegato alla legge regionale di stabilità, progetto di legge ogg. 1644.

 

Intervengono il consigliere FOTI e il consigliere relatore POLI.

 

L’assessore PETITTI illustra gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.

 

Il presidente POMPIGNOLI dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione gli articoli e gli emendamenti, sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione.

 

Art. 1

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 32 voti a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamenti n. 10, 11, 12 e 13 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies)

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti.

 

Intervengono i consiglieri MOLINARI, BERTANI, MOLINARI, TARUFFI, FOTI, PICCININI, MOLINARI, CALVANO e BERTANI.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario a ciascuno degli emendamenti suddetti con 30 voti contrari (PD), 7 a favore (M5S, SEL), 10 astenuti (LN, FDI-AN).

 

Emendamento n. 20 (aggiuntivo dell’art. 1 sexies)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 31 voti contrari (PD, SEL), 5 a favore (M5S), 8 astenuti (LN, FDI-AN).

 

Art. 2

Emendamento n. 22

 

Il consigliere FOTI rinuncia a illustrare l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 31 voti contrari (PD, SEL), 13 a favore (FDI-AN, LN, M5S), nessun astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 2 con 31 voti a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Art. 3

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo 3 insistono gli emendamenti n. 14 e 23.

 

Emendamento n. 14

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Interviene il consigliere CARDINALI.

 

Emendamento n. 23

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole a ciascuno degli emendamenti suddetti e all’articolo 3 così modificato con 44 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

Art. 4

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo 4 insiste l’emendamento sostitutivo n. 1 ed i subemendamenti n. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

 

Intervengono il consigliere FOTI e l’assessore PETITTI.

 

Il consigliere FOTI ritira i subemendamenti n. 29 e 30.

 

Subemendamenti n. 24, 25, 26 e 27

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole a ciascuno degli emendamenti suddetti con 46 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

Subemendamento n. 28

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 31 voti contrari (PD, SEL), 10 a favore (FDI-AN, LN), 5 astenuti (M5S).

 

Emendamento n. 1

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 4 sostituito così modificato con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 15 astenuti (LN, FDI-AN, M5S).

 

Art. 5

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 31 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 2 (aggiuntivo dell’art. 5 bis, che diventa art. 6)

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo con 31 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 15 (aggiuntivo dell’art. 5 ter)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Intervengono i consiglieri MONTALTI, BERTANI, MONTALTI, BERTANI e il consigliere relatore di minoranza BARGI.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 29 voti contrari (PD, SEL), 15 a favore (M5S, LN, FDI-AN), nessun astenuto.

 

Art. 6 (che diventa art. 7)

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo 6 insistono gli emendamenti n. 31, 32 e 33.

 

Emendamento n. 31

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 29 voti contrari (PD, SEL), 15 a favore (M5S, LN, FDI-AN), nessun astenuto.

 

Emendamenti n. 32 e 33

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario a ciascuno degli emendamenti suddetti con 29 voti contrari (PD, SEL), 10 a favore (FDI-AN, LN), 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 6 con 29 voti a favore (PD, SEL), 10 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Emendamento n. 3 (aggiuntivo dell’art. 6 bis, che diventa art. 8)

Subemendamento n. 34

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 34 voti contrari (PD, SEL, M5S), 10 a favore (LN, FDI-AN), nessun astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo con 29 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Art. 7 (che diventa art. 9)

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 29 voti a favore (PD, SEL), 10 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Art. 8 (che diventa art. 10)

Emendamento n. 35

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole all’emendamento suddetto ed all’articolo 8 così modificato con 47 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

Art. 9 (che diventa art. 11)

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 15 astenuti (LN, FDI-AN, M5S).

 

Emendamento n. 4 (aggiuntivo dell’art. 9 bis, che diventa art. 12)

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’emendamento insistono i subemendamenti n. 36 e 37.

 

Subemendamento n. 36

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’emendamento suddetto con 47 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

Subemendamento n. 37

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 32 voti contrari (PD, SEL), 15 a favore (FDI-AN, LN, M5S), nessun astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo così modificato con 32 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Art. 10 (che diventa art. 13)

 

Emendamento n. 38

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 30 voti contrari (PD, SEL), 10 a favore (FDI-AN, LN) 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 10 con 30 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Art. 11 (che diventa art. 14)

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 30 voti a favore (PD, SEL), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Art. 12 (che diventa art. 15)

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo 12 insistono gli emendamenti n. 16 e 17.

 

Emendamento n. 16

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 30 voti contrari (PD, SEL), 15 a favore (M5S, LN, FDI-AN), nessun astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 12 con 27 voti a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 17 (aggiuntivo dell’art. 12 bis)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Interviene il consigliere POLI in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 27 voti contrari (PD, SEL), 12 a favore (M5S, LN), 1 astenuto (FDI-AN).

 

Art. 13 (che diventa art. 16)

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo 13 insistono gli emendamenti n. 6 e 39.

 

Emendamento n. 6

La Commissione esprime parere favorevole all’emendamento suddetto con 27 a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Emendamento n. 39

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’emendamento suddetto con 40 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 13 così modificato con 27 a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Emendamento n. 5 (aggiuntivo dell’art. 13 bis, che diventa art. 17)

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo con 27 a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 7 (aggiuntivo dell’art. 13 ter, che diventa art. 18)

 

Subemendamento n. 40

 

Il consigliere FOTI illustra il subemendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario al subemendamento suddetto con 27 voti contrari (PD, SEL), 13 a favore (FDI-AN, LN, M5S), nessun astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo con 27 a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Art. 14 (che diventa art. 19)

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 29 a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Art. 15 (che diventa art. 20)

 

Emendamento n. 18

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario all’emendamento suddetto con 27 voti contrari (PD), 5 a favore (M5S), 10 astenuti (LN, FDI-AN, SEL).

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 15 con 29 a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 19 (aggiuntivo dell’art. 15 bis)

Emendamento n. 21 (aggiuntivo dell’art. 15 ter)

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario a ciascuno degli emendamenti suddetti con 29 voti contrari (PD, SEL), 5 a favore (M5S), 8 astenuti (LN, FDI-AN).

 

Art. 16 (che diventa art. 21)

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo insistono l’emendamento n. 9 e il subemendamento n. 41.

 

Il consigliere FOTI illustra il subemendamento.

 

Emendamento n. 9

Subemendamento n. 41

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole al subemendamento e all’emendamento suddetto così modificato con 39 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 16 con 29 a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Emendamento n. 8 (aggiuntivo dell’art. 16 bis che diventa art. 22)

La Commissione esprime parere favorevole al nuovo articolo con 29 a favore (PD, SEL), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Art. 17 (che diventa art. 23)

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo suddetto con 29 a favore (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S).

 

Il presidente POMPIGNOLI propone di riconvocare la Commissione in seduta pomeridiana alle ore 14,15 per proseguire l’esame dei progetti di legge di stabilità regionale 2016 e bilancio 2016-2018 (ogg. 1645 e 1646).

 

La Commissione concorda.

 

La seduta termina alle ore 12,25.

 

Approvato nella seduta del 19 gennaio 2016.

 

La segretaria

Il Presidente

Claudia Cattoli

Massimiliano Pompignoli

 


Seduta antimeridiana del 15 dicembre 2015

 

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PDL 1644

 

1644 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" (Delibera di Giunta n. 1797 del 12 11 15)

Relatore consigliere Roberto Poli

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi

 

Em. 10 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’art. 1 è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 bis

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all’art.13 comma 1 della Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

2. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono destinate al Fondo per le professioni ed il microcredito, nell’ambito della Missione 14, Sviluppo economico e competitività programma 1 Industria, PMI e Artigianato.”

 

Em. 11 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’art. 1 bis è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 ter

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. Al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi secondo quanto stabilito dalla seguente tabella:

Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2016-2020)

Importo mensile lordo vitalizioRiduzione percentuale

fino a euro 1.500,0023%

da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,0027%

da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,0038%

oltre 6.000,00 euro41%

3. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono destinate al Fondo per le professioni ed il microcredito, nell’ambito della Missione 14, Sviluppo economico e competitività programma 1 Industria, PMI e Artigianato.”

 

Em. 12 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’art. 1 ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 quater

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e le somme mensilmente a tal fine erogate, sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.”

 

Em. 13 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’art. 1 quater è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 quinquies

Abrogazione correlazione vitalizio

1. L’articolo 31 (Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)) della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione) è abrogato.

2. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono destinate al Fondo per le professioni ed il microcredito, nell’ambito della Missione 14, Sviluppo economico e competitività programma 1 Industria, PMI e Artigianato.”

 

Em. 20 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’art. 1 quinquies è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 sexies

Riduzione della pianta organica dirigenziale della Regione Emilia-Romagna

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio atto, adegua la dotazione organica delle Direzioni generali, provvedendo ad eseguire gli accorpamenti necessari per rapportare il numero massimo delle stesse entro la media delle quattro regioni italiane più virtuose.

2. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono destinate al Fondo per le professioni ed il microcredito, nell’ambito della Missione 14, Sviluppo economico e competitività programma 1 Industria, PMI e Artigianato.”

 

Em. 22 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 2, comma 1, del presente progetto di legge, dopo le parole “definisce con proprio atto”, integrare le parole “, sentiti i Comuni interessati,”.

 

Em. 14 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente comma:

“1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.”

 

Em. 23 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 3, comma 2, del presente progetto di legge, l’annualità “1998”, è modificata in “1990”.

 

Em. 24 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 1 della Giunta regionale

All’articolo 3, comma 1, di cui all’articolo 4, comma 2, dell’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, la parola “poliennale”, è modificata in “pluriennale”.

 

Em. 25 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 1 della Giunta regionale

All’articolo 3, comma 1, di cui all’articolo 4, comma 2, dell’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, dopo lea parole “il programma poliennale”, sono integrate le parole “, di norma triennale,”.

 

Em. 26 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale

All’articolo 3, comma 2, di cui all’articolo 4, comma 2, dell’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, la parola “poliennale”, è modificata in “pluriennale”.

 

Em. 27 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 1 della Giunta regionale

 

All’articolo 3, comma 3, di cui all’articolo 4, comma 2, dell’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, la parola “poliennale”, è modificata in “pluriennale”.

 

Em. 28 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale

All’articolo 3, comma 3, di cui all’articolo 4, comma 2, dell’emendamento n. 1 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, dopo le parole “di presentazione delle domande”, sono integrate le parole “, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile”.

 

Em. 1 Giunta

L’articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola “indennità” è sostituita dalla seguente: “identità”.

2. L’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 3

Programma pluriennale degli interventi

1. L’Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale nel settore.

2. Il programma pluriennale definisce in particolare:

a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all’integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1.”.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola “triennale” è sostituita dalla seguente: “pluriennale”.

5. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituita dalla seguente: “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni”.

6. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola “triennale” è sostituita da “pluriennale”.

7. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale provvede all’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 3.”.

8. I commi 6 e 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati.

9. L’articolo 10 della legge regionale n. 37 del 1994 è abrogato.”

 

Em. 2 Giunta

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo:

“Art. 5 bis

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

“b ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.”.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

“3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.”.

 

Em. 15 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’articolo 5 bis è inserito il seguente articolo:

“Art. 5 ter

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 99, al termine del comma 3 è inserito il testo seguente: “ Il Piano individua altresì la strategia specifica, per il supporto al recupero e al riutilizzo dei sottoprodotti e alle imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti, e i criteri per l’assegnazione degli strumenti di supporto di cui all’articolo 99 bis, comma 3, lettera b)”;

b) nell’articolo 99 bis, al comma 3, al termine della lettera b) sono aggiunte le parole “, ivi compresi gli strumenti di agevolazione e di incentivazione della strategia per il supporto al recupero e al riutilizzo dei sottoprodotti e alle imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.”

 

Em. 31 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 6 del presente progetto di legge, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. L’articolo 6 (Comitato scientifico) della legge regionale n. 13 del 1999 è così modificato:

a) al comma 2 le parole “e i compensi” sono abrogate;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente comma:

“2 bis. La partecipazione al "Comitato scientifico" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa."

 

Em. 32 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 7, comma 4, di cui all’articolo 6, comma3, del presente progetto di legge, dopo le parole “spettacolo dal vivo”, sono aggiunte le parole: “, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile”.

 

Em. 33 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 6 del presente progetto di legge, il comma 4 è abrogato.

 

Em. 34 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 3 della Giunta regionale

All’articolo 6 bis, comma 2, dell’emendamento n. 3 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, dopo le parole “Le lettere”, integrare “a),”.

 

Em. 3 Giunta

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000

1. All’articolo 7 della legge regionale legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

2. All’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

 

Em. 35 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 8, comma 1, del presente progetto di legge, la lettera b) è così sostituita:

“b) le parole “ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)” sono così modificate “in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali”.

 

Em. 36 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 4 della Giunta regionale

All’articolo 9 bis, comma 2, di cui all’emendamento n. 4 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, le parole “con proprio atto, definisce” sono così modificate: “sentita la competente Commissione assembleare, definisce con proprio atto”.

 

Em. 37 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 4 della Giunta regionale

All’articolo 9 bis, di cui all’emendamento n. 4 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, il comma 3 è abrogato.

 

Em. 4 Giunta

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo:

“Art. 9 bis

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l’anno 2016

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3-bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è abrogata.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di concessione ed erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.”

3. Limitatamente all’anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro”.

 

Em. 38 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 10 del presente progetto di legge, il comma 2 è abrogato.

 

Em. 16 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

L’art. 12 del progetto di legge ogg. 1644 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. All’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole “comparativamente più rappresentative” sono inserite le parole: “e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997”;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

4 bis) Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché per l’adeguamento del posto di lavoro e l’abbattimento delle barriere, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa – lavoro, specifici percorsi formativi, attività finalizzate ad incrementare e qualificare le condizioni di occupabilità, frequenza di attività dei centri socio occupazionali per le persone con disabilità centri di lavoro protetto e Centri di terapia occupazionale, supporto ad attività di tutoraggio e altre misure di accompagnamento.

4 ter) Il programma regionale determina inoltre:

a) modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;

b) ambiti di intervento e relative tipologie di contributi e assegnazioni;

c) soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

 

Em. 16 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis

Osservatorio delle Unioni dei Comuni

1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dai processi di costituzione di Unioni di Comuni, il loro impatto sull’efficacia delle politiche locali, sulla finanza locale e regionale, sulle concrete implicazioni e ricadute rispetto ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici, è istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale delle Unioni dei Comuni, di cui fanno parte funzionari e dirigenti dei Comuni che hanno costituito Unioni, delle Unioni stesse e delle Regione. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, economica, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione delle Unioni dei Comuni.”

 

Em. 6 Giunta

All’articolo 13 (Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014) sono introdotte le seguenti le seguenti modifiche:

1. Il titolo dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è sostituito dal seguente: “ Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus”.

2. Al comma 3 dell’articolo 8-bis della legge regionale n. 6 del 2014, le parole: “e dalle organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle parole: “, dalle organizzazioni di volontariato e dalle Onlus”;

3. Il comma 4 dell’articolo 8-bis della legge regionale n. 6 del 2014 è sostituito dal seguente comma:

“4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”), nell’anagrafe unica delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)”.

 

Em. 39 FDI-AN cons. Foti

All’articolo 13 del presente progetto di legge, al termine del comma 5, sono aggiunta le parole: “considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.”.

 

Em. 5 Giunta

Dopo l’articolo 13 del progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla  legge alla legge regionale di stabilità per il 2016” è inserito il seguente articolo:

“Art. 13 bis

Modifiche in materia di procedimenti amministrativi alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è inserito il seguente comma:

“3 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime Amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli Enti interessati”.

 

Em. 40 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 7 della Giunta regionale

All’articolo 13 bis, comma 1, di cui all’emendamento n. 7 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, dopo le parole “ai nuovi enti destinatari,” sono aggiunte le parole: “e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016,”.

 

Em. 7 Giunta

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente articolo:

“Art. 13 ter

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015, dal 1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.

2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui alla lettera b) del citato comma 2 dell’articolo 18, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 , qualora non siano già state trasferite all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi del comma 6 dell’articolo  40 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.

4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE)”.

 

Em. 18 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

1. All’articolo 15 “Disposizioni in materia di polizia provinciale”, dopo il comma 1 è aggiunto il comma seguente:

“1 bis. La Regione, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, esercita le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, di controllo ambientale, di prevenzione e repressione del bracconaggio, nonché altre competenze e funzioni ad essa assegnate, previste dalle norme nazionali e regionali.”

2. All’articolo 15 “Disposizioni in materia di polizia provinciale”, al comma 2 dopo le parole “Le funzioni di vigilanza” è inserita la seguente frase: “e controllo di cui al comma 1bis,”.

3. All’articolo 15 “Disposizioni in materia di polizia provinciale”, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. La Regione adotta specifiche disposizioni per assicurare sull’intero territorio regionale omogeneità e coerenza nello svolgimento delle funzioni del comma 2 e, nell’ambito delle convenzioni ivi previste, definisce soluzioni organizzative che consentano modalità coordinate di impiego e di organizzazione del personale.

2 ter. La Regione svolge attività di indirizzo e coordinamento rispetto alle funzioni di dei commi e 1 e 2 e garantisce supporto tecnico al personale in esse impegnato.”

 

Em. 19 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’articolo 15 e introdotto il seguente articolo:

“Art. 15 bis

Gestione unica delle liste degli interventi chirurgici

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita direttiva, regolamenta la gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa, in regime istituzionale sia ordinario che libero-professionale.

2. La direttiva, di cui al comma 1, impegna le Aziende sanitarie della Regione Emilia- Romagna a:

a) attivare specifici Progetti aziendali per assicurare un incremento della produzione chirurgica in atto e promuovere un’ulteriore qualificazione del processo chirurgico;

b) integrare le liste di prenotazione del paziente chirurgico in regime istituzionale con le specifiche liste di attesa per l’attività chirurgica su libera scelta dell’assistito istituendo un Registro Unico di Prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l’accesso alle prestazioni chirurgiche indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall’assistito;

c) stabilire che il rispetto dello scorrimento della lista secondo l’esclusivo criterio dell’ordine progressivo può essere derogato per il trattamento chirurgico richiesto in regime libero professionale quando sia rispettato per gli assistiti iscritti nei Registri, di cui al punto a) precedente, il tempo di attesa massimo, o programmato secondo la classe di priorità assegnata;

d) prevedere negli accordi contrattuali con le Case di Cura private accreditate, ove possibile integrando gli stessi anche in corso d’anno, le disposizioni, di cui al punto b) precedente, specificamente della “istituzione di un unico Registro di Prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l’accesso alle prestazioni chirurgiche indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall’assistito.”.

 

Em. 21 M5S cons. Bertani, Sensoli, Sassi

Dopo l’articolo 15 bis e introdotto il seguente articolo:

“Art. 15 ter

Trasparenza del servizio sanitario regionale obbligo di pubblicazione concernenti tempi di attesa prestazioni sanitarie

1. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario regionale sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

2. La Regione attraverso sezione amministrazione trasparente e del Portale Regionale della Salute, comunica in modo diretto e trasparente verso i cittadini l'andamento dei tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al comma 1, operanti sul proprio territorio.”

 

Em. 41 FDI-AN cons. Foti

Sub-emendamento all’emendamento n. 9 della Giunta regionale

All’articolo 16, comma 1, di cui all’emendamento n. 9 proposto dalla Giunta regionale all’oggetto 1644, le parole “i fondi di cui alla” sono così sostituite: “le risorse regionali e statali di cui alla”.

 

Em. 9 Giunta

All’articolo 16” le parole “i fondi regionali di cui all'articolo 14 della” sono sostituite dalle parole “i fondi di cui alla”.

 

Em. 8 Giunta

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente articolo:

“Art. 16 bis

Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n.40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è prorogato al 30 giugno 2016.

2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti cui al comma 8 dell’articolo 27 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).

3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all’articolo 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro 60 giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall’amministrazione a seguito di ricognizione, fino all’esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall’autorità amministrativa”.

 

 

 

Espandi Indice