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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 16/03/2016 pomeridiano

Processo verbale n. 12

Seduta del 16 marzo 2016

 

Il giorno 16 marzo 2016 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2016.12603 del 9/03/2016 integrata con nota prot. n. AL.2016.13026, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

assente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

2

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

1

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

2

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

1

presente

SENSOLI Raffaella

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

2

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

2

presente

 

Sono presenti i consiglieri: Roberto POLI in sostituzione di BESSI e Igor TARUFFI in sostituzione di TORRI; Manuela RONTINI e Alessandro CARDINALI.

 

E’ presente l’assessore al Turismo e Commercio Andrea CORSINI.

Partecipano alla seduta: Paola Castellini, Umberto Mascanzoni e Venerio Brenaggi, Servizio Commercio, Turismo e qualità aree turistiche; Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La Presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,15.

 

-     Approvazione dei processi verbali nn. 9, 10 e 11 del 2016;

 

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

 

2133 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo e le sedi europee competenti al fine di tutelare il settore olivicolo-oleario regionale a seguito delle proposte di regolamento comunitario che consentono l’introduzione nel mercato europeo di un contingente tariffario senza dazio unilaterale di olio tunisino pari a 35 mila tonnellate all’anno, promuovendo inoltre ogni azione volta a controllare tale prodotto per evitare che venga etichettato come Made in Italy. (10 02 16). A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani

 

2356 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché, in accordo con le autorità tunisine, vengano rafforzate le clausole volte a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'origine dell'olio proveniente dalla Tunisia a regime agevolato, e affinché vengano contrastate le frodi nel mercato dell'olio di oliva, favorendo, inoltre, interventi a sostegno dell'economia tunisina. (16 03 16) A firma dei Consiglieri: Rontini, Bagnari, Pruccoli, Serri, Torri, Caliandro, Rossi Nadia, Lori, Zoffoli

 

Illustrano le risoluzioni i consiglieri POMPIGNOLI e RONTINI.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri SERRI, RAINIERI e FOTI, che dichiara di voler aggiungere la propria firma alla risoluzione 2133.

 

Il consigliere BERTANI interviene per dichiarare il proprio voto favorevole su entrambe le risoluzioni.

 

Replicano i consiglieri POMPIGNOLI e RONTINI.

 

La Presidente SERRI visto lo sviluppo della discussione e preso atto dell’accordo dei primi firmatari, propone di mettere in votazione le due risoluzioni con votazioni distinte per parti premesse e impegni.

 

La Commissione si esprime sulla risoluzione 2133 con due votazioni separate, approvando la parte che impegna la Giunta regionale all’unanimità con 36 voti favorevoli (PD, LN, M5S, SEL, FDI-AN), e respingendo la parte relativa alle premesse con 10 voti favorevoli (LN, M5S, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 26 astenuti (PD).

 

La Commissione si esprime sulla risoluzione 2356 con due votazioni separate, approvando la parte relativa alle premesse con 26 voti favorevoli (PD), nessun astenuto e 10 contrari (LN, M5S, SEL, FDI-AN), ed approvando la parte che impegna la Giunta regionale all’unanimità con 36 voti favorevoli (PD, LN, M5S, SEL, FDI-AN).

 

2000 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica” (Delibera di Giunta n. 38 del 18 01 16).

(Relatore consigliere Nadia Rossi)

(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

Discussione generale ed esame articolato

 

Constatando che non sussistono ulteriori richieste d'intervento, la Presidente SERRI dichiara chiusa la discussione generale sul Pdl e apre la votazione sull'articolato.

 

Articolo 1

 

La Commissione approva l’articolo 1 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, M5S).

 

Articolo 2

 

Sull’art. 2 insistono gli emendamenti nn. 47, 33, 1, 20, 34, 74, 48, 75, 2, 37, 84 e 85.

 

L’assessore CORSINI illustra l’articolo e gli emendamenti a sua firma.

 

I consiglieri ROSSI e SENSOLI illustrano gli emendamenti nn. 84 e 85.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, FOTI, ROSSI, SENSOLI e l’assessore CORSINI.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento n. 33.

 

La consigliera SENSOLI ritira l’emendamento n. 2.

 

La Commissione accoglie gli emendamenti nn. 84 e 85 con due votazioni di identico contenuto con 38 voti a favore (PD, SEL, M5S, FDI-AN), 1 contrario (LN) e nessun astenuto.

 

La commissione accoglie l’emendamento n. 47 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S,).

 

La commissione respinge l’emendamento n. 20 con 30 voti contrari (PD), nessun astenuto e 9 favorevoli (LN, M5S, SEL, FDI-AN).

 

La commissione accoglie l’emendamento n. 1 con 38 voti a favore (PD, SEL, M5S, FDI-AN), nessun contrario e 1 astenuto (LN).

 

La commissione respinge l’emendamento n. 34 con 32 voti contrari (PD, SEL), 5 astenuti (M5S) e 9 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La commissione accoglie l’emendamento n. 74 con 37 voti a favore (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 2 astenuti (LN, FDI-AN).

 

La commissione accoglie l’emendamento n. 48 con 32 voti a favore (PD, SEL), 5 contrari (M5S) e 2 astenuti (LN, FDI-AN).

 

La commissione accoglie l’emendamento n. 75 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La commissione respinge l’emendamento n. 36 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La commissione respinge l’emendamento n. 37 con 32 voti contrari (PD, SEL), 1 astenuto (FDI-AN) e 6 favorevoli (M5S, LN).

 

La Commissione approva l’articolo 2 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 3

 

Sull’art. 3 insistono gli emendamenti nn. 38 e 49.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri FOTI e SENSOLI

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 49 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

L’emendamento 38 decade perché precluso.

 

La Commissione approva l’articolo 3 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 4

 

Sull’art. 4 insistono gli emendamenti nn. 45, 81, 50, 39, 51, 40 e 52.

 

L’assessore CORSINI illustra l’articolo e gli emendamenti a sua firma.

 

Il consigliere PARUOLO illustra l’emendamento n. 81.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, FOTI, ROSSI, SENSOLI e l’assessore CORSINI.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 45 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 81 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 50 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 39 con 37 voti a favore (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 2 astenuti (LN, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 51 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 40 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 52 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 4 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 5

 

Sull’art. 5 insistono gli emendamenti nn. 3, 21, 53, 4, 5 e 6.

 

Il consigliere POMPIGNOLI illustra l’emendamento n. 21.

 

La consigliera SENSOLI ritira gli emendamenti nn. 3, 4 e 5.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 21 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 53 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 22 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n.6 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 5 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 6

 

Sull’art. 6 insistono gli emendamenti nn. 82, 46 e 7.

 

La consigliera SENSOLI illustra l’emendamento n. 82 e ritira gli emendamenti nn. 46 e 7.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 82 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 6 favorevoli (M5S, FDI-AN).

 

La Commissione approva l’articolo 6 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN).

 

Articolo 7

 

Sull’art. 7 insistono gli emendamenti nn. 76, 77 e 8.

 

La consigliera ROSSI illustra gli emendamenti n. 76 e 77.

 

La consigliera SENSOLI ritira l’emendamento n. 8.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 76 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 77 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 7 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN).

 

Articolo 8

 

Sull’art. 8 insistono gli emendamenti nn. 54 e 55.

 

L’assessore CORSINI illustra l’articolo e gli emendamenti a sua firma.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.54 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 55 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 8 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 9

 

Sull’art. 9 insistono gli emendamenti nn. 41, 56, 57, 9, 23, 42 e 24.

 

La consigliera SENSOLI illustra l’emendamento n. 41 e ritira l’emendamento n. 9.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri FOTI e BERTANI.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 41 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 56 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 57 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 23 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 42 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 24 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione approva l’articolo 9 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 10

 

Sull’art. 10 insistono gli emendamenti nn. 25, 26, 43, 44, 31, 32, 58, 10 e 59.

 

Il consigliere POMPIGNOLI illustra gli emendamenti nn. 25e 26.

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento n. 31.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, FOTI, POMPIGNOLI, ROSSI e SENSOLI.

 

Replica l’assessore CORSINI, Castellini interviene su aspetti tecnici.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 25 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 26 con 32 voti contrari (PD, SEL), 5 astenuti (M5S) e 2 favorevoli (LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 43 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 44 con 32 voti contrari (PD, SEL), 2 astenuti (LN, FDI-AN) e 5 favorevoli (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 31 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 32 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

L’emendamento n. 58 decade.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 10 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 59 con 33 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario e 6 astenuti (FDI-AN, M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 10 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 11

 

Sull’art. 11 insistono gli emendamenti nn. 11, 27, 12, 83 e 60.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, FOTI, ROSSI e SENSOLI.

 

Replica l’assessore CORSINI.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 11 con 32 voti contrari (PD, SEL), 1 astenuto (LN) e 6 favorevoli (M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 27 con 32 voti contrari (PD, SEL), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) e 1 favorevole (LN).

 

La Commissione accoglie gli emendamenti nn. 12 e 83 con due votazioni di identico contenuto con 39 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto.

 

L’emendamento n. 60 decade.

 

La Commissione approva l’articolo 11 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 12

 

Sull’art. 12 insistono gli emendamenti nn. 78, 61, 62, 63, 28, 29, 13, 64, 30, 14 e 15.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, FOTI, POMPIGNOLI, ROSSI e SENSOLI.

 

Replica l’assessore CORSINI.

 

La consigliera SENSOLI ritira l’emendamento n. 14.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 78 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

L’emendamento n. 62 decade.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 61 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 63 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

La Commissione respinge l’emendamento n. 28 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 29 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 13 con 32 voti contrari (PD, SEL), 1 astenuto (FDI-AN) e 6 favorevoli (M5S, LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 64 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 30 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 15 con 32 voti contrari (PD, SEL), nessun astenuto e 7 favorevoli (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione approva l’articolo 12 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 13

 

Sull’art. 13 insistono gli emendamenti nn. 79, 16, 17, 80, 18, 19 e 73.

 

La consigliera ROSSI illustra l’emendamento n. 80.

 

La consigliera SENSOLI ritira gli emendamenti nn. 17 e 18.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 79 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 16 con 39 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 80 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 73 con 39 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 19 con 34 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 13 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 14

 

La Commissione approva l’articolo 14 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, M5S).

 

Articolo 15

 

Sull’art. 15 insistono gli emendamenti nn. 65, 66, 67, 68, 69, 35, 70, 71 e 72.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri BERTANI, SENSOLI, POMPIGNOLI, ROSSI e FOTI in dichiarazione di voto.

 

Replica l’assessore CORSINI, Castellini interviene su aspetti tecnici.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 65 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 66 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 67 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 68 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 69 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 35 con 39 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 70 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 71 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 72 con 33 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 15 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 16

 

La Commissione approva l’articolo 16 con 32 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, M5S).

 

La consigliera ROSSI, relatore della Commissione, preannuncia la relazione scritta e il consigliere POMPIGNOLI, relatore di minoranza, preannuncia di svolgere la relazione orale, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento interno

 

La seduta termina alle ore 16,45.

 

Approvato nella seduta del 27 aprile 2016.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri

 


Allegato 1

Emendamenti presentati al pdl 2000 – Commissione II seduta del 16 marzo 2016

 

Emendamento 1 a firma Sensoli su art. 2 comma 2

Nell’articolo 2, al comma 2, dopo le parole:

“con apposito provvedimento della Giunta regionale” aggiungere l’espressione “, previo parere della competente Commissione assembleare,”.

 

Emendamento 2 a firma Sensoli su art. 2 dopo comma 4

Nell’articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4. bis secondo la seguente formulazione:

“4. bis. La Regione assicura specifica attenzione alle iniziative dirette a favorire la partecipazione al turismo da parte di persone con disabilità. A tale fine realizza specifiche rilevazioni e report nell’ambito delle attività dell’Osservatorio del turismo ed orienta le misure di digitalizzazione di cui alla lettera g) del comma 1 verso la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.”

 

Emendamento 3 a firma Sensoli su art. 5 comma 2

Nell’articolo 5, al comma 2, sostituire le parole:

“sentita la” con l’espressione: “previo parere della”

 

Emendamento 4 a firma Sensoli su art. 5 comma 4

Nell’articolo 5, al comma 4, dopo le parole:

“La Giunta regionale” con l’espressione: “, acquisito il parere della competente Commissione assembleare,”

 

Emendamento 5 a firma Sensoli su art. 5 dopo comma 4

Nell’articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4. bis secondo la seguente formulazione:

“4 bis. Le linee guida triennali definiscono altresì del programma obiettivi e linee strategiche della promocommercializzazione turistica rivolta a persone con disabilità ed ad altre utenze in condizione di svantaggio.”

 

Emendamento 6 a firma Sensoli su art. 5 dopo comma 4

Nell’articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4. ter secondo la seguente formulazione:

“La Giunta regionale” con l’espressione: “4 ter. Le linee guida triennali costituiscono documento di riferimento per la programmazione regionale in materia di trasporti.”

 

Emendamento 7 a firma Sensoli su art. 6 dopo comma 5

Nell’articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il comma 5. bis secondo la seguente formulazione:

“5 bis. I programmi devono prevedere forme e strumenti di valorizzazione dell’accessibilità all’offerta turistica da parte delle persone con disabilità.”

 

Emendamento 8 a firma Sensoli su art. 7 dopo comma 4

Nell’articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il comma 4. bis secondo la seguente formulazione:

“4 bis. Nell’attuazione del presente articolo rivestono condizione di priorità gli interventi coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5 bis ed all’art. 6, comma 5 bis in favore delle persone con disabilità.”

 

Emendamento 9 a firma Sensoli su art. 9 comma 1

Nell’articolo 9, al comma 1, dopo la lettera h, è inserita la lettera h bis secondo la seguente formulazione:

“h bis) da un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità”

 

Emendamento 10 a firma Sensoli su art. 10 dopo comma 4

Nell’articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il comma 4. bis secondo la seguente formulazione:

“4 bis. APT Servizi realizza standard di trasparenza e pubblicizzazione della propria attività non inferiori a quelli della struttura organizzativa della Regione, condividendo le medesime risorse strumentali, in particolare riguardo a basi dati, banche dati, strumenti gestionali, forme e strumenti di pubblicità e trasparenza. con particolare riferimento a bilanci, organizzazione, provvedimenti.”

 

Emendamento 11 a firma Sensoli su art. 11 comma 1

Nell’articolo 11, al comma 1, sostituire le parole:

“apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale” secondo la seguente formulazione “apposita convenzione di durata non superiore a tre anni, approvata dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare,””

 

Emendamento 12 a firma Sensoli su art. 11 dopo comma 2

Nell’articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2. bis secondo la seguente formulazione:

“apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale secondo la seguente formulazione

“2. bis APT Servizi svolge, con cadenza almeno annuale, una relazione alle Commissioni assembleari competenti sull’attività svolta.”

 

Emendamento 13 a firma Sensoli su art. 12 comma 9

Nell’articolo 12, al comma 9, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:

“nonché degli Enti con competenze in materia di mobilità ed assicurando opportune forme di raccordo con i gestori del Trasporto pubblico Locale.”

 

Emendamento 14 a firma Sensoli su art. 12 dopo comma 10

Nell’articolo 12, dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10. bis secondo la seguente formulazione:

“10 bis. Le Destinazioni Turistiche svolgono, con cadenza almeno annuale, una relazione alle Commissioni assembleari competenti sull’attività svolta.”

 

Emendamento 15 a firma Sensoli su art. 12 dopo comma 10

Nell’articolo 12, dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10. bis secondo la seguente formulazione:

“10 ter. Le Destinazioni Turistiche realizzano standard di trasparenza e pubblicizzazione della propria attività non inferiori a quelli della struttura organizzativa della Regione. Condividendo le medesime risorse strumentali, in particolare riguardo a basi dati, banche dati, strumenti gestionali, forme e strumenti di pubblicità e trasparenza.”

 

Emendamento 16 a firma Sensoli su art. 13 comma 2

Nell’articolo 13, al termine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

“, previo parere della competente Commissione assembleare”

 

Emendamento 17 a firma Sensoli su art. 13 comma 3

Nell’articolo 13, al termine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “, previo parere della competente Commissione assembleare”

Emendamento 18 a firma Sensoli su art. 13 comma 5

Nell’articolo 13, al termine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: “, previo parere della competente Commissione assembleare”

 

Emendamento 19 a firma Sensoli dopo art. 13

Dopo l’articolo 13 è aggiunto l’articolo 13. bis secondo la seguente formulazione:

“Art. 14 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell’ambito dei programmi di promocommercializzazione turistica realizzati dall’APT servizi;

b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell’ambito dei programmi di promocommercializzazione turistica realizzati dalle Destinazioni Turistiche;

c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

d) finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti;

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”

 

Emendamento 20 a firma Pompignoli su art. 2

Al comma 2, dell’art. 2, dopo le parole: “con apposito provvedimento della Giunta regionale” inserire le seguenti parole: “, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali,”

 

Emendamento 21 a firma Pompignoli su art. 5

Al comma 2, dell’art. 5, sostituire le parole: “sentita la competente Commissione assembleare” con le seguenti parole: “, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali”

 

Emendamento 22 a firma Pompignoli su art. 5

Al comma 4, dell’art. 5, dopo le parole: “La Giunta regionale” inserire le seguenti parole: “, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali,”

 

Emendamento 23 a firma Pompignoli su art. 9

Al comma 1, dell’art. 9, dopo la lettera h) aggiungere la lettera h bis) così formulata: “h bis) da un rappresentante delle associazioni regionali della pesca e dell’acquacultura.”

 

Emendamento 24 a firma Pompignoli su art. 9

Al comma 2, dell’art. 9, sostituire le parole: “acquisito il parere della competente commissione assembleare” con le seguenti parole: “, acquisito il parere in seduta congiunta della competente Commissione assembleare e della Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali”

 

Emendamento 25 a firma Pompignoli su art. 10

Al comma 1, dell’art. 10, la lettera c) così formulata: “c) alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente e i Sindaci;” è sostituita dalla seguente: “c) all’Assemblea legislativa spetti la nomina dei consiglieri di amministrazione in un numero proporzionale alla partecipazione detenuta, compreso il Presidente e l’amministratore delegato;”

 

Emendamento 26 a firma Pompignoli su art. 10

Al comma 1, dell’art. 10, dopo la lettera c) inserire la lettera c bis) così formulata: “c bis) all’Assemblea legislativa spetti la nomina dei sindaci revisori in un numero proporzionale alla partecipazione detenuta, compreso il Presidente del collegio sindacale;”

 

Emendamento 27 a firma Pompignoli su art. 11

Al comma 1, dell’art. 11, dopo le parole: “, approvata dalla Giunta regionale” inserire le seguenti parole: “acquisito il parere in seduta congiunta della Commissione competente e della Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali,”

 

Emendamento 28 a firma Pompignoli su art. 12

Dopo il comma 5, dell’art. 12, aggiungere il comma 5 bis, così formulato: “5 bis. Possono essere nominati alla carica di Direttore coloro i quali negli ultimi due (2) anni non abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in enti pubblici o in società partecipate ad azionariato pubblico”

 

Emendamento 29 a firma Pompignoli su art. 12

Al comma 8, dell’art 12, dopo le parole: “, approvato dalla Giunta regionale” inserire le seguenti parole: “acquisito il parere in seduta congiunta della Commissione competente e della Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali,”

 

Emendamento 30 a firma Foti su art. 12

All’articolo 12, comma 10, dopo le parole “soggetti privati” integrare le parole “, comprese le fondazioni bancarie presenti nel territorio,”.

 

Emendamento 31 a firma Foti su art. 10

All’articolo 10, comma 1, lettera h), le parole “lettera e bis);” sono così modificate “lettera f);”.

 

Emendamento 32 a firma Foti su art. 10

All’articolo 10, comma 4, lettera b), dopo la parola “terme” integrare le parole “e benessere”.

 

Emendamento 33 a firma Foti su art. 2

All’articolo 2, comma 1, lettera f), le parole “ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale” sono così modificate “ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, nonché per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale.”.

 

Emendamento 34 a firma Foti su art. 2

All’articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole “una rete integrata” integrare “, prevedendo un sistema di rilevazione ed invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera,”.

 

Emendamento 35 a firma Foti dopo art. 15

Dopo l’articolo 15 della presente legge è integrato il seguente articolo:

Articolo 15 bis. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. All’articolo 21 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23):

a) il riferimento all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all’articolo 5 della presente legge;

b) i riferimenti all’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all’articolo 13 della presente legge.

 

Emendamento 36 a firma Sensoli su art. 2

All’articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis secondo la seguente formulazione:

“4 bis La Regione, nell’ambito delle attività indicate alla lettera g) del comma 1 promuove adeguate forme di diffusione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’articolo 3, comma 1, lettera c), secondo le comunicazioni effettuate dalle Province ai sensi della legge regionale n. 16 del 2004.”

 

Emendamento 37 a firma Sensoli su art. 2

All’articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il comma 4 ter secondo la seguente formulazione:

“4 ter La Regione svolge funzioni di supporto tecnico-giuridico e progettuale nei confronti dei Comuni, delle loro Unioni e delle Province, anche in riferimento alle attività di vigilanza e controllo ed assicurando specifica attenzione gli elementi che possono essere ricondotti al rischio di infiltrazione e di presenza della criminalità organizzata anche di stampo mafioso.”

 

Emendamento 38 a firma Sensoli su art. 3

All’articolo 3, nelle lettera c) comma 1, dopo la parola “alla” Aggiungere l’espressione “ricezione e gestione della”

 

Emendamento 39 a firma Sensoli su art. 4

All’articolo 4, nelle lettera d) comma 3, dopo la parola “alla” Aggiungere l’espressione “ricezione e gestione della”

 

Emendamento 40 a firma Sensoli su art. 4

All’articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il comma 5 bis secondo la seguente formulazione: “5 bis Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del comma 5 i Comuni e le Unioni dei Comuni assicurano specifica attenzione gli elementi che possono essere ricondotti al rischio di infiltrazione e di presenza della criminalità organizzata anche di stampo mafioso.”

 

Emendamento 41 a firma Sensoli su art. 9

All’articolo 9, la lettera b) del comma 1) è sostituita secondo la seguente formulazione: “b) dagli Assessori regionali competenti per le materie dei Trasporti, dell’Agricoltura, del Commercio e dell’Artigianato;”

 

Emendamento 42 a firma Sensoli su art. 9

All’articolo 9, dopo il comma 1) è inserito il comma 1 bis secondo la seguente formulazione: “1 bis - Gli incarichi di cui alle lettera f), g) ed h) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013, estendendo ad anni cinque i termini ivi individuati all’articolo 7.”

 

Emendamento 43 a firma Sensoli su art. 10

All’articolo 10, nella lettera d) del comma 1) sostituire le parole “la maggioranza” con l’espressione “almeno il 60%”

 

Emendamento 44 a firma Sensoli su art. 10

All’articolo 10, dopo la lettera f) del comma 1) aggiungere la lettere f bis secondo la seguente formulazione: “f bis) gli incarichi amministrativi di cui alla lettera siano attribuiti nel rispetto della normativa per l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013, estendendo ad anni cinque i termini ivi individuati all’articolo 7”

 

Emendamento 45 a firma Sensoli su art. 4

All’articolo 4, al termine della lettera a) del comma 1), aggiungere il testo seguente: “, anche mediante portali che consentano la prenotazione di servizi turistici direttamente da parte degli utenti;”

 

Emendamento 46 a firma Sensoli su art. 6

All’articolo 6, nel comma 2, sostituire le parole: “dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI);”

con l’espressione: “delle Associazioni delle pro loco maggiormente rappresentative o da almeno tre pro loco ovvero da Associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 che abbiano nelle proprie finalità la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali”

 

Emendamento 47 a firma Corsini su art. 2

Nell’articolo 2 comma 1 Dopo la lettera d) è aggiunta la seguente nuova lettera: “d bis) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive.”

 

Emendamento 48 a firma Corsini su art. 2

Nell’articolo 2 comma 2 Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente nuova lettera: “d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera d-bis) del comma 1.”

 

Emendamento 49 a firma Corsini su art. 3

Nell'articolo 3 comma 1 La lettera c) è soppressa

 

Emendamento 50 a firma Corsini su art. 4

Nell’articolo 4 comma 3 La lettera b) è soppressa

 

Emendamento 51 a firma Corsini su art. 4

Nell’articolo 4 Il comma 4 è così sostituito:

“4. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città Metropolitana previste dalla L.R. 13/2015”

 

Emendamento 52 a firma Corsini su art. 4

All'articolo 4 Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “5 bis. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n.4 (norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento)”

 

Emendamento 53 a firma Corsini su art. 5

All’articolo 5 comma 3 lettera c) le parole: “dalle Destinazioni Turistiche” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche”

 

Emendamento 54 a firma Corsini su art. 8

All’articolo 8 comma 2 lettera b) punto 3 Le parole: “dalle Destinazioni Turistiche” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche”

 

Emendamento 55 a firma Corsini su art. 8

All’articolo 8 comma 2 lettera b) Dopo il punto 4 è aggiunto il seguente nuovo punto: “ 4 bis) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.”

 

Emendamento 56 a firma Corsini su art. 9

All'articolo 9 comma 1 lettera b) Dopo le parole: “assessore regionale” sono inserite le parole: “competente in materia di”

 

Emendamento 57 a firma Corsini su art. 9

All'articolo 9 comma 1 Dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti nuove lettere:

“b bis) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura

b ter) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura”

 

Emendamento 58 a firma Corsini su art. 10

All’articolo 10 comma 4 lettera b) Dopo la parola: “terme” aggiungere le parole: “e benessere”

 

Emendamento 59 a firma Corsini su art. 10

All’articolo 10 Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 bis. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.”

 

Emendamento 60 a firma Corsini su art. 11

All’articolo 11 Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“2 bis. APT Servizi svolge con cadenza annuale una relazione alle Commissioni Assembleari competenti sull'attività svolta.”

 

Emendamento 61 a firma Corsini su art. 12

All'articolo 12 comma 4 Dopo la parola: “Assemblea”, sono aggiunte le parole “il Presidente,”

 

Emendamento 62 a firma Corsini su art. 12

All'articolo 12 Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 bis. Qualora la Città metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica di cui al comma 1 l' ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione Turistica  di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di “promozione e coordinamento dello sviluppo economico”  prevista dal comma 44 articolo 1 della legge n.56 del 2014 e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna  e Città metropolitana.”

 

Emendamento 63 a firma Corsini su art. 12

All’articolo 12 Dopo il comma 4 bis) è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 ter. La Città metropolitana, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione Turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e con altri enti pubblici.”

 

Emendamento 64 a firma Corsini su art. 12

All'articolo 12 comma 9 Dopo le parole: “Destinazioni Turistiche” Sono aggiunte le parole: “o la Città Metropolitana qualora assuma la funzione di Destinazione Turistica, ai sensi di quanto previsto al comma 4 bis,”

 

Emendamento 65 a firma Corsini su art. 15

L’articolo 15 comma 4 è sostituito dal seguente:

“Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

 

Emendamento 66 a firma Corsini su art. 15

All’articolo 15 Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 bis. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998:

a) Attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi s.r.l., ai sensi degli articoli 5 comma 3 lettera a, 7 comma 2 lettera a, per le attività 2016 e 2017.

b) Attuazione dei Programmi Turistici di Promozione Locale, ai sensi degli articoli 5 comma 3 lettera d, 6, 7 comma 3 lettera a, per le attività 2016 e 2017.

c) Attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi degli articoli 5 comma 3 lettera b, 7 comma 2 lettera b, 13 comma 3, per le attività 2016.

d) Contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 lettera c, per le attività 2016.

e) Organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e, per le attività 2016 e 2017.

f) Sviluppo di un Sistema Informativo Turistico regionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d, per le attività 2016 e 2017.

g) Finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'articolo 7 comma 5, per le attività 2016 e 2017.

h) Sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi degli articoli 5 comma 3 lettera c, 7 comma 2 lettera c, 13 comma 5, per le attività 2016 e 2017.”

 

Emendamento 67 a firma Corsini su art. 15

All’articolo 15 Dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 ter. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 giugno 1990 n. 241.”

 

Emendamento 68 a firma Corsini su art. 15

All'art. 15, Dopo il comma 4 ter, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 quater. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.R. 40/2002 e s.m.i., sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.”

 

Emendamento 69 a firma Corsini su art. 15

All’articolo 15 Dopo il comma 4 quater è aggiunto il seguente nuovo comma:

“4 quinquies. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 4 marzo 1998 n. 7, si concludono ai sensi della medesima legge.”

 

Emendamento 70 a firma Corsini su art. 15

Dopo l'art. 15 E' inserito il seguente nuovo articolo:

“15 bis - modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)”:

a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo:

a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20;

b) applicazione delle sanzioni amministrative;

2.Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all’art. 21.

3.La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

b)  l comma 1 dell’articolo 5 le parole “, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia,” sono soppresse;

c) Al comma 6 dell’articolo 5 le parole “La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta” sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di Comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano”;

d) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l’Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all’Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell’Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.

e) Al comma 2 dell’art. 12 le parole “La Provincia dà” sono sostituite con le parole “Il Comune e le Unioni di Comuni danno”;

f) Al comma 3 dell’articolo 14 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

g) Il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all’Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell’Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell’Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all’Unione di Comuni”.

h) Al comma 2 dell’articolo 18 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

i) Al comma 2 dell’articolo 19 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al Comune o all’Unione di Comuni”;

j) L’art. 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22

Sospensione dell'esercizio

1. Il Comune o l’Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);

e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all’Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;

f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;

g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio Il Comune o l’Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune o l’Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell’Unione di Comuni;

b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;

in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.

k) Il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all’Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate”.

 

Emendamento 71 a firma Corsini dopo art. 15

Dopo l'articolo 15 bis E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

“Art. 15 ter - modifiche alla legge regionale 16 del 2004

1. All'art. 2 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Nel Titolo sono eliminate le parole “e delle Province”.

Al comma 1 dopo le parole “dirette all’ospitalità”, sono aggiunte le parole “nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi”.

Il comma 4 è soppresso.

Al comma 5 le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

2. All'art. 3 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

al Comma 5 le parole “dei Comuni e delle Province” sono sostituite con le parole “degli enti locali”.

3.All'art. 12 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche: al Comma 3 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

4. All'art. 13 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo periodo del comma 5 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione” e le parole “e i prezzi massimi applicati” sono eliminate.

Nel terzo periodo del comma 5 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

5. All'art. 21 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera c) del comma 3 le parole “alle Province” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

La lettera d) del comma 3 è così sostituita “presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.”

Al comma 4 le parole “entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province” sono sostituite dalle parole “entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno”.

Al primo periodo del comma 5 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “alla Regione”.

Al secondo periodo del comma 5 le parole “i prezzi e” sono eliminate.

6.All'art. 26 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Nel titolo sono aggiunte le parole “o di presunta violazione degli obblighi”.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici I.A.T.. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.”

Il comma 2  è abrogato.

7. All'art. 32 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Nel titolo le parole “disciplina dei prezzi” sono sostituite dalle parole “Comunicazione delle caratteristiche”.

Al primo periodo del comma 1 le parole “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla parola “Regione”; le parole “secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province” sono eliminate. Le parole da “La comunicazione è inviata....” a fine comma sono eliminate.

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3 le parole “dei prezzi” sono sostituite da “delle caratteristiche delle strutture”.

Al comma 4 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”; le parole “dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati” sono sostituite dalle parole ”delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate”.

Il comma 5 è abrogato.

Al comma 6 le parole “alle Province sono sostituite con le parole “alla Regione”.

I commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

8. All'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole “conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi” sono eliminate.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3bis.I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso. “

Al comma 4 le parole “la Provincia” sono sostituite con le parole “La Regione”; le parole “sulla base delle indicazioni regionali” sono eliminate.

9. L'art. 34  della L.R. 16/2004 e s.m.i. è abrogato.

10.All'art. 35 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 le parole “I Comuni e le Province” sono sostituiti con le parole “Gli enti locali”.

Al comma 2 le parole “e alla Provincia” sono eliminate.

11.All'art. 38 della L.R. 16/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Nel titolo sono eliminate le parole “o sulle rilevazioni statistiche”.

Al comma 1 le parole “dei prezzi” sono sostituite con le parole “delle caratteristiche della struttura”.

Al comma 2  la parola “denunciati” è sostituita con la parola “esposti”.

Al comma 4 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”; le parole “o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto               comunicato alla Provincia” sono eliminate.

Al comma 5 la parola “dichiarati” è sostituita con la parola “esposti”

I commi 6 e 7 sono abrogati.

 

Emendamento 72 a firma Corsini dopo art. 15

Dopo l'articolo 15 ter è aggiunto il seguente nuovo articolo “art. 15 quater – ulteriori modifiche alla legge regionale 16 del 2004

1.Agli articoli 2, comma 2, primo e secondo periodo, 13, comma 4, primo e secondo periodo, 14, 15, comma 1, 16, comma 1, 16, comma 2, 16, comma 3, primo e secondo periodo, 18, comma 1, primo e terzo periodo, 18, comma 1bis, 19, comma 1, primo e secondo periodo, 20, comma 2, 21, comma 3 lettera a), 23, comma 1, 29, comma 1, 29, comma 3, 36, comma 1, 36, comma 2, 36, comma 4, 36, comma 5, 36, comma 9, 37, comma 3 della L.R. 16/04 e s.m.i., le parole “dichiarazione di inizio attività” ovvero “dichiarazione di inizio attività (DIA)” sono sostituite dalle parole “Segnalazione certificata di inizio attività”.

2. All'art. 3, comma 3, della L.R. 16/2004 e s.m.i. le parole “Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)” sono sostituite dalle parole “Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)”.”.

 

Emendamento 73 a firma Corsini subemendamento a emendamento 19

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 bis (Clausola valutativa) - come inserito dall'emendamento 19 - sono sostituite dalle seguenti:

"a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dall'APT servizi;

b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;"

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 bis (Clausola valutativa) - come inserito dall'emendamento 19 - è inserito il seguente comma:

"1-bis. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo."

 

Emendamento 74 a firma Rossi su art. 2

Nell’art. 2 comma 2 lettera a) le parole: “una rete integrata” Sono sostituite dalle parole: “la promozione di una rete digitale integrata accessibile”

 

Emendamento 75 a firma Rossi su art. 2

Nell’art. 2 Il comma 4 è soppresso

 

Emendamento 76 a firma Rossi su art. 7

Nell’articolo 7 comma 2 lettera a) Dopo la parola: “marketing e” Sono aggiunte le parole: “di digitalizzazione della”

 

Emendamento 77 a firma Rossi

Nell’art. 7 comma 3 lettera b) le parole: “rete integrata” Sono sostituite dalle parole: “rete digitale integrata”

 

Emendamento 78 a firma Rossi su art. 12

All’articolo 12 Dopo il comma 3 È aggiunto il seguente nuovo comma

“3-bis. Qualora la Città metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica di cui al precedente comma 1 l' ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di destinazione turistica  di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di “promozione e coordinamento dello sviluppo economico”  prevista dal comma 44 articolo 1 della legge n.56 del 2014 e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna  e Città metropolitana.”

 

Emendamento 79 a firma Rossi su art. 13

All’articolo 13 comma 1 Dopo le parole “promozione locale” Sono aggiunte le parole: “e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.”

 

Emendamento 80 a firma Rossi su art. 13

Nell’art. 13 comma 3 le parole: “rete integrata” Sono sostituite dalle parole: “rete digitale integrata”

 

Emendamento 81 a firma Paruolo su art. 4 comma 1

All’art. 4, comma 1, lettera b) le parole “A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.” Sono soppresse. Ed è introdotto il seguente nuovo comma: “1-bis. Ai fini di cui al comma precedente i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.”

 

Emendamento 82 a firma Sensoli subemendamento all’emendamento 46

All’articolo 6, nel comma 2, sostituire tutto il testo successivo alle parole “associazioni di imprese” con il seguente: “, associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 34/2002 che abbiano nelle proprie finalità la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali, ed associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d’area, da enti pubblici, dalle strutture provinciali delle Associazioni pro loco maggiormente rappresentative o da almeno tre pro loco o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla città Metropolitana di Bologna o dalle Province.”

 

Emendamento 83 a firma Sensoli all’emendamento 12

All’emendamento 12 cancellare la parola “almeno”.

 

Emendamento 84 a firma Rossi/Sensoli su art. 2, comma1

Nell’articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente nuova lettera: “c-bis) promozione e sviluppo del turismo sociale ed accessibile”.

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