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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 08/09/2016 pomeridiano

 

Processo verbale n. 33

Seduta del 8 settembre 2016

 

Il giorno 8 settembre 2016 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2016.41046 del 02/09/2016, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

3

presente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

1

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

2

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

assente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

PRODI Silvia

Componente

Partito Democratico

2

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

presente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

2

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

assente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

assente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

È presente il consigliere Paolo ZOFFOLI in sostituzione di SABATTINI.

È altresì presente l’assessore Simona CASELLI (Agricoltura, caccia e pesca).

Partecipano alla seduta: Marco RIZZOLI (Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca)

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Antonella Agostini


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

Esame abbinato degli oggetti:

 

2833 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"" (Delibera di Giunta n. 944 del 21 06 16).

TESTO BASE

 

2549 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica alla legge regionale 02 settembre 1991, n.24 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)”. (21 04 16)

A firma del Consigliere: Rancan

(Relatrice consigliera Barbara Lori – relatore di minoranza consigliere Matteo Rancan)

Discussione generale ed esame articolato

 

La presidente RONTINI introduce dando atto che sono stati presentati e trasmessi ai commissari 34 emendamenti. Informa che vengono ritirati gli emendamenti 22 Foti e 20 Calvano, Zoffoli e che la Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali ha previsto di esprimere il parere consultivo lunedì 12 settembre. Apre la discussione generale cedendo la parola ai relatori.

 

Intervengono la relatrice consigliera LORI e il relatore di minoranza consigliere RANCAN.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, chiude la discussione generale e apre l’esame dell’articolato.

 

Interviene il relatore di minoranza consigliere RANCAN proponendo come metodo di lavoro che sia la relatrice ad intervenire per prima e i proponenti gli emendamenti solo se ritengono sia necessaria l’illustrazione.

 

La Commissione concorda.

 

Si inizia dagli emendamenti 21, 1 e il subemendamento 6 che sono riferiti all’articolo 1 della L.R. in vigore.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI che svolge alcune considerazioni accogliendo parzialmente l’emendamento 21 del consigliere Foti, presentando un subemendamento.

 

Sub emendamento 35

1. All’articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “settore tartuficolo” sono così modificate “patrimonio tartufigeno”;

 

Interviene il consigliere FOTI.

Interviene RIZZOLI per chiarimenti tecnici.

 

La Commissione accoglie il subemendamento 35 con 38 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento 21, così come subemendato, con 43 voti favorevoli (PD, LN, M5S, SEL, FDI-AN), nessun contrario e astenuto.

 

La relatrice consigliera LORI illustra il sub emendamento 6 che modifica l’emendamento 1 Bignami.

 

La Commissione accoglie il subemendamento 6 con 32 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 11 astenuti (M5S, LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento 1, così come subemendato, con 37 voti favorevoli (PD, M5S, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 6 astenuti (LN).

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 01 come formulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 01 con 32 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 11 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 1

 

Sull’art. 1 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’art. 1 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 1 con 31 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insiste l’emendamento 23.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento 23.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 2 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 2 con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 3

 

Sull’articolo 3 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’art. 3 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 3 con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti 2 e 7.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione respinge con 31 voti contrari (PD, SEL), nessun favorevole e 12 astenuti (M5S, LN, FDI-AN) l’emendamento 2.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 7, con 42 voti a favore (PD, M5S, SEL, LN), nessun contrario e 1 astenuto (FDI-AN).

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 4 come riformulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 4 con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insiste l’emendamento 24.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione respinge con 31 voti contrari (PD, SEL), 7 voti a favore (LN, FDI-AN), e 5 astenuti (M5S) l’emendamento 24.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’art. 5 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 5 con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 6

 

Sull’art. 6 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’art. 6 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 6 con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insiste l’emendamento 25.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 25, con 43 voti a favore (PD, M5S, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e astenuto.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 7 come riformulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 7 con 32 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 11 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 8

 

Sull’articolo 8 insiste l’emendamento 33.

 

Il consigliere SASSI illustra l’emendamento.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione respinge con 37 voti contrari (PD, SEL, LN), 6 voti a favore (M5S, FDI-AN), e nessun astenuto l’emendamento 33.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 8 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 8 con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 9

 

Sull’art. 9 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’articolo 9 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 9 con 30 voti favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 10

 

Sull’articolo 10 insistono gli emendamenti 26 e 12.

 

I consiglieri FOTI e RANCAN intervengono sui relativi emendamenti.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La presidente RONTINI prende atto che gli emendamenti 12 e 26 vengono ritirati a fronte dell’impegno comune a presentare un ordine del giorno in Aula.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’articolo 10 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 10 con 30 voti favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Si prosegue con gli emendamenti 17, 27, 19 che sono riferiti all’articolo 12 della L.R. in vigore.

 

Intervengono i consiglieri FABBRI, ZOFFOLI e FOTI sui relativi emendamenti.

 

Intervengono l’assessore CASELLI e la relatrice consigliera LORI.

 

Interviene nuovamente il consigliere FABBRI.

 

Replica la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 6 voti a favore (LN) e 6 astenuti (M5S, FDI-AN), l’emendamento 17.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 19 che aggiunge l’art. 10 bis, con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (M5S, LN, FDI-AN).

 

La Commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 7 a favore (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S), l’emendamento 27.

 

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti 13 e 28.

 

Interviene il relatore di minoranza consigliere RANCAN sull’emendamento 13 che poi dichiara di ritirare riservandosi di presentare un ordine del giorno in Aula.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

Interviene RIZZOLI per chiarimenti tecnici.

 

Intervengono a più riprese il consigliere FOTI e RIZZOLI.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, SEL), 7 a favore (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S), l’emendamento 28.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’articolo 11 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 11 con 29 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 12

 

Sull’art. 12 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’articolo 12 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 12 con 29 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 13

 

Sull’articolo 13 insiste l’emendamento 29.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

Il consigliere FOTI dichiara di ritirare l’emendamento 29.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’articolo 13 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 13 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 14

 

Sull’articolo 14 insiste l’emendamento 34.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 34, con 32 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S).

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’art. 14 come riformulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 14 con 29 voti a favore (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S,).

 

Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21

 

Sugli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 nel testo base.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 15 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 22

 

Sull’articolo 22 insistono gli emendamenti 14, 3 e 8.

 

Interviene la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 7 a favore (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S), l’emendamento 14.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 1 a favore (FDI-AN) e 11 astenuti (M5S, LN ), l’emendamento 3.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 8, con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (M5S, LN, FDI-AN).

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 22 come riformulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 22 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articoli 23 e 24

 

Sugli articoli 23 e 24 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione gli articoli 23 e 24 nel testo base

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole agli artt. 23 e 24 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 25

 

Sull’articolo 25 insistono gli emendamenti 4 e 15 di uguale contenuto.

 

Intervengono il relatore di minoranza consigliere RANCAN e la relatrice consigliera LORI.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 4, con 40 voti a favore (PD, SEL, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario e astenuto.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento 4 l’emendamento 15 è precluso.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, mette in votazione l’art. 25 come riformulato.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 25 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 26

 

Sull’articolo 26 non insistono emendamenti.

 

La presidente RONTINI, in assenza di interventi, mette in votazione l’articolo 26 nel testo base

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 26 con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

La presidente RONTINI propone di terminare la seduta odierna e, in assenza di obiezioni, ringrazia e rimanda la conclusione dell’esame dell’articolato al prossimo giovedì.

 

La seduta termina alle ore 16,00.

 

 

Approvato nella seduta del 6 ottobre 2016.

 

La segretaria

La Presidente

Samuela Fiorini

Manuela Rontini

 

 

ALLEGATO

 

Emendamenti agli oggetti abbinati 2833 (testo base) e 2549:

 

EMENDAMENTO 22 (Foti)

All’articolo 16 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 di cui all’articolo 14, comma 1 del presente progetto di legge, dopo il comma 1, è integrato il seguente comma:

“1 bis. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.”. 

 

EMENDAMENTO 20 (Calvano, Zoffoli)

Al comma 1 dell’articolo 16, dopo il punto 1, è aggiunto il seguente punto:

“1 bis) La lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole: da 516 Euro a 1.549 Euro;”.”

 

SUB EMENDAMENTO 35 (Lori)

1. All’articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “settore tartuficolo” sono così modificate “patrimonio tartufigeno”;

 

EMENDAMENTO 21 (Foti)

“Articolo 01

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 02 settembre 1991, n. 24)

1. All’articolo 1 della legge regionale 02 settembre 1991, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “settore tartuficolo” sono così modificate “patrimonio tartufigeno”;

b) al comma 1, dopo la lettera a), è integrata la seguente lettera:

“a bis. promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.”;

c) al comma 1, lettera b), la parola “tartuficolo” è così modificata “tartufigeno”.”

 

EMENDAMENTO 6 (Lori)

All’emendamento 1, nella lett. b ter sono soppresse le parole “, in quanto attività agricola specializzata”.

 

EMENDAMENTO 1 (Bignami)

All’art. 1, comma 1 della LR n 24 del 1991, dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente lettera b ter):

b ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola specializzata.

 

EMENDAMENTO 23 (Foti)

All’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente progetto di legge, la parola “istanza” è soppressa.

 

EMENDAMENTO 2 (Bignami)

All’art. 4, comma 1, lettera b) le parole “che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione” sono sostituite da: “. Il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione le prescrizioni contenute nel collaudo.”

 

EMENDAMENTO 7 (Lori)

All’art. 4, che modifica l’art.5 della l.r. 24/91, alla fine del c.1, lett. b), dopo le parole “presa visione”, sono aggiunte le parole “e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.”.

 

EMENDAMENTO 24 (Foti)

All’articolo 5, comma 1 del presente progetto di legge, le parole “, la parola “biennali” è sostituita dalle parole “ogni cinque anni” e la parola “o coltivata” è soppressa” sono soppresse.

 

EMENDAMENTO 25 (Foti)

All’articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 di cui all’articolo 7, comma 1 del presente progetto di legge, dopo la lettera c) è integrata la seguente lettera:

“c bis) al termine del comma 5, sono integrate le seguenti parole “I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.”.

 

EMENDAMENTO 33 (Sassi)

All’articolo 8, comma 2, dopo la parola “tecniche” viene aggiunto “in tartuficoltura”.

 

EMENDAMENTO 26 (Foti)

All’articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 di cui all’articolo 10, comma 1 del presente progetto di legge, dopo il comma 1 è integrato il seguente comma:

“1 bis. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato per una quota pari almeno al 50 per cento, ad azioni tese alla conservazione, al ripristino e al potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate, anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene.”.

 

EMENDAMENTO 12 (Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli e Bargi)

All’art. 10 “Sostituzione dell’art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 1991” aggiungere il comma 2:

“2. Parte delle risorse finanziarie ricavate dalla Tassa di Concessione Regionale viene destinata alla creazione di un fondo per l’erogazione di contributi alle associazioni di promozione e tutela del tartufo e della tartuficoltura secondo criteri e disposizioni deliberate dalla Giunta Regionale.”.

 

EMENDAMENTO 27 (Foti)

Dopo l’articolo 10 del presente progetto di legge è integrato il seguente articolo:

“Articolo 10 bis

(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 02 settembre 1991, n. 24)

1. All’articolo 12 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21,” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario” sono così sostituite “dal tramonto all’alba”.

c) dopo il comma 4 è integrato il seguente comma: “4 bis. Il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile a cercatore di cui al comma 4 è fissato in kg 3 limitatamente alla raccolta del Tuber aestivum (tartufo nero).”.

 

EMENDAMENTO 17 (Fabbri)

La lettera c) del comma 2 dell’art. 12 della Legge Regionale n. 24 del 1991 è abrogata.

 

EMENDAMENTO 19 (Calvano, Zoffoli)

Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 10 bis

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991

1. La lettera c), del comma 2, dell’art. 12 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita con la seguente:

“c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.”.”

 

EMENDAMENTO 13 (Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli e Bargi)

All’art. 11, comma 1, aggiungere la lettera a) (la quale va a scalare l’ordine preesistente delle lettere) che modifica le parole del punto c) della Legge Regionale n. 24 del 1991 “Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina” sostituendole con:

“Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina (fatto salvo per la provincia di Piacenza in cui il termine del 31 luglio per le zone di collina viene prorogato al 15 settembre)”.

 

EMENDAMENTO 28 (Foti)

All’articolo 13 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 di cui all’articolo 11, comma 1 del presente progetto di legge, dopo la lettera a) è integrata la seguente lettera: “a bis) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) Tuber aestivum (Tartufo nero): dal 1° maggio al 30 novembre per tutte le zone;”

 

EMENDAMENTO 29 (Foti)

All’articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 di cui all’articolo 13, comma 1 del presente progetto di legge, dopo la lettera a) è integrata la seguente lettera: “a bis) al comma 1, le parole “La ricerca e la raccolta dei tartufi” sono così sostituite “I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi” e le parole “l'ausilio di un solo cane per cercatore” sono così sostituite “con le limitazioni di cui al presente articolo;”.

 

EMENDAMENTO 34 (Foti-Lori)

Il comma 1 dell’art’14 è così sostituito:

“1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l’accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

 

1.bis) Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell’ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di Polizia giudiziaria”

 

EMENDAMENTO 14 (Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli e Bargi)

La lettera a) del comma 1 dell’art. 22 “Modifiche all’art. 24-bis della Legge regionale n. 24 del 1991” è abrogata.

 

EMENDAMENTO 3 (Bignami)

All’art.22, comma 1, lettera a) sostituire le parole “può concedere” con la parola “concede”.

 

EMENDAMENTO 8 (Lori)

All’art. 22, che modifica l’art. 24bis, al c. 1, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) alla fine del c.4 sono aggiunte le parole “anche sulla base della cartografia di cui all’art. 24 sexies;”.”

 

EMENDAMENTO 4 (Bignami)

All’art. 25 comma 1 dopo le parole: ”... dei tartufai” aggiungere le parole “e dei tartuficoltori ……..”

 

EMENDAMENTO 15 (Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli e Bargi)

Al comma 1 dell’art. 25 dopo le parole “dei tartufai” sono aggiunte le parole “e dei tartuficoltori”. 

 

EMENDAMENTO 30 (Foti)

All’articolo 27 del presente progetto di legge, prima del comma 1, è integrato il seguente comma:

“01. All’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, la parola “tartuficolo” è così sostituita “tartufigeno”.”

 

EMENDAMENTO 9 (Lori)

Dopo l’art. 28 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 28 bis

Aggiunta dell’art. 27bis della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo l’art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 27 bis

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e valorizzazione del tartufo sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la relazione Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull’attuazione della presente legge.”. ”.

 

EMENDAMENTO 18 (Fabbri)

Al comma 2 dell’art. 29 si sostituiscono le parole “dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai” con le parole:

“da un rappresentante di ciascuna associazione di tartufai regolarmente registrata sul territorio regionale”.

 

EMENDAMENTO 5 (Bignami)

All’art. 29, comma 2 dopo le parole “… dei tartufai,” aggiungere le parole “dei tartuficoltori,”

 

EMENDAMENTO 16 (Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli e Bargi)

Al comma 2 dell’art. 29 dopo le parole “dei tartufai” sono aggiunte le parole “e dei tartuficoltori”.

 

EMENDAMENTO 31 (Foti)

La rubrica dell’articolo 30 del presente progetto di legge è così modificata “Disposizioni transitorie e finali”.

 

EMENDAMENTO 10 (Lori)

Il c.1 dell’art. 30 è sostituito dai seguenti:

“1. I riconoscimenti di tartufaie controllate e coltivate rilasciati, ai sensi dell'articolo 3, dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano la loro validità.

1 bis. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell’istanza e gli interventi necessari dovranno essere completati entro il termine perentorio del 31 luglio 2017.”.

 

EMENDAMENTO 32 (Foti)

All’articolo 30 del presente progetto di legge, dopo il comma 1, è integrato il seguente comma:

“1 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, restano in vigore fino al 31 dicembre 2016 le variazioni al calendario regionale di raccolta dei tartufi autorizzati dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente legge in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio.”

 

EMENDAMENTO 11 (Lori)

Dopo l’art. 30 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.”.

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