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Legislatura X - Commissione V - Processo Verbale del 29/09/2016 antimeridiano

Processo verbale n. 27

Seduta del 29 settembre 2016

 

Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. AL.444279 del 23/09/2016, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro n. 50, la Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

PARUOLO GIUSEPPE

Presidente

Partito Democratico

5

presente

AIMI ENRICO

Vicepresidente

Forza Italia

2

assente

RAVAIOLI VALENTINA

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

ALLEVA PIERGIOVANNI

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BOSCHINI GIUSEPPE

Componente

Partito Democratico

2

presente

CALIANDRO STEFANO

Componente

Partito Democratico

1

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

1

presente

FOTI TOMMASO

Componente

Fratelli d’Italia

1

assente

GIBERTONI GIULIA

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

IOTTI MASSIMO

Componente

Partito Democratico

2

presente

LIVERANI ANDREA

Componente

Lega Nord

3

presente

MARCHETTI FRANCESCA

Componente

Partito Democratico

5

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

1

presente

PETTAZZONI MARCO

Componente

Lega Nord

4

presente

PRODI SILVIA

Componente

Partito Democratico

2

presente

PRUCCOLI GIORGIO

Componente

Partito Democratico

2

presente

RANCAN MATTEO

Componente

Lega Nord

2

presente

RONTINI MANUELA

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI GIAN LUCA

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

SENSOLI RAFFAELLA

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

2

presente

TARUFFI IGOR

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

presente

TORRI YURI

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

presente

 

E’ presente Massimo MEZZETTI (Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità).

 

 

 

Presiede la seduta: Giuseppe PARUOLO

Assiste il segretario: Adolfo Zauli

Funzionario estensore: Vanessa Francescon

 


Il presidente PARUOLO dichiara aperta la seduta alle ore 10,20.

 

 

3253 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". (21 09 16)

A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Boschini, Campedelli, Sabattini, Serri, Rontini, Caliandro, Lori, Montalti, Zappaterra, Poli, Zoffoli, Tarasconi, Bessi

 

Il presidente PARUOLO spiega che nella seduta odierna la commissione è chiamata a nominare il relatore del progetto di legge in oggetto.

 

La consigliera MARCHETTI F. propone come relatore il collega Pruccoli.

 

Il presidente PARUOLO accoglie la proposta della consigliera Marchetti e la mette in votazione.

 

La commissione nomina relatore il consigliere PRUCCOLI con 29 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario né astenuto. Il gruppo M5S non partecipa al voto.

 

 

3028 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna". (29 07 2016)

A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Tarasconi, Paruolo, Pruccoli, Zoffoli, Calvano, Montalti, Ravaioli, Iotti, Soncini, Prodi, Cardinali, Campedelli, Caliandro, Lori, Rossi Nadia, Bagnari, Mori

 

Il presidente PARUOLO spiega che nella seduta odierna la commissione è chiamata a nominare il relatore del progetto di legge in oggetto.

 

La consigliera MARCHETTI F. propone come relatrice la collega Rontini.

 

Il presidente PARUOLO accoglie la proposta della consigliera Marchetti e la mette in votazione.

 

La commissione nomina relatrice la consigliera RONTINI con 29 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario né astenuto. Il gruppo M5S non partecipa al voto.

 

Interviene la consigliera RONTINI.

 

 

Il presidente PARUOLO, in assenza di obiezioni, propone di calendarizzare l’udienza conoscitiva relativa al programma triennale per la cooperazione internazionale, che presumibilmente sarà approvato dalla Giunta il 3 ottobre, per il giorno 13 ottobre.

 

 

2861 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" (Delibera di Giunta n. 997 del 27 06 16).

 

654 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Istituzione della Commissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva". (22 05 15)

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sensoli

Esame articolato

 

Il presidente PARUOLO introduce l’ultimo oggetto all’ordine del giorno, ricordando ai colleghi che nella seduta odierna si esaminerà l’articolato.

 

Il relatore MUMOLO svolge alcune considerazioni preliminari.

 

Articolo 1

 

Sull’articolo 1 insistono gli emendamenti nn. 24 e 7.

 

Il relatore MUMOLO esprime le sue considerazioni su entrambi gli emendamenti.

La commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 3 astenuti (LN) l’emendamento n. 24.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), nessun favorevole, 6 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 7.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 1, come emendato, con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insiste l’emendamento n. 1.

La commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 1.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 2, come emendato, con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

Articolo 3

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 3 con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

Emendamenti nn. 25,26, 27, 28 (che introducono rispettivamente gli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies).

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni per cui non saranno accolti.

 

Il consigliere SASSI ritira gli emendamenti nn. 26, 27, 28.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 3 favorevoli (M5S) e 3 astenuti (LN) l’emendamento n. 25.

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti nn. 29, 8, 9, 10.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni per cui non saranno accolti.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (M5S, LN) e nessun astenuto l’emendamento n. 29.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 8.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 9.

La commissione respinge con 28 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 10.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 4 con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti nn. 30, 11, 41, 51, 52 e 12.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento degli emendamenti nn. 30, 11, 41 e 12.

 

Interviene il consigliere RANCAN.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 30.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 11.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 41.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 51.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 52.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 12.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 5, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 6

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 6 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti nn. 42, 2 e 31.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento degli emendamenti nn. 42 e 31.

 

Interviene il consigliere RANCAN.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 42.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 2.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 31.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 7, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Subemendamento n. 53 (che introduce l’articolo 7 bis) ed emendamento n. 13.

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento dell’emendamento n. 13.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) il subemendamento n. 53.

L’emendamento n. 13 risulta precluso.

 

Articolo 8

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 8 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 9

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 9 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 10

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 10 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti nn. 32 e 45.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento di entrambi gli emendamenti.

 

La commissione respinge con 35 voti contrari (PD, SEL, LN), 3 favorevoli (M5S) e nessun astenuto l’emendamento n. 32.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 45.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 11 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 12

 

Sull’articolo 12 insiste l’emendamento n. 54

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 54.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 12, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 13

 

Sull’articolo 13 insistono gli emendamenti nn. 46, 47, 48 e 49.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento di tutti gli emendamenti.

Con separate votazioni di identico esito, la commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 3 astenuti (M5S) gli emendamenti nn. 46, 47, 48 e 49.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 13 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Articolo 14

 

Sull’articolo 14 insistono gli emendamenti nn. 55, 33 e 14.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento degli emendamenti nn 33 e 14 e illustra l’emendamento n. 55.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 55.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 33.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), nessun favorevole e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 14.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 14, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

Emendamento n. 34 (che introduce l’articolo 14 bis)

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 34.

 

Articolo 15

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 15 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 16

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 16 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 17

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 17 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 18

Sull’articolo 18 insiste l’emendamento n. 50.

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni per cui non verrà accolto l’emendamento.

 

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 50.

 

Articolo 19

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 19 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 20

 

Sull’articolo 20 insistono gli emendamenti nn. 19, 20 e 21.

 

Il relatore MUMOLO spiega le ragioni che ostano all’accoglimento degli emendamenti nn. 19, 20 e 21.

 

Interviene il consigliere RANCAN.

 

Intervengono il relatore MUMOLO e il presidente PARUOLO.

Con separate votazioni di identico esito, la commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 5 astenuti (M5S) gli emendamenti nn. 19, 20 e 21.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 20 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 21

 

Sull’articolo 21 insistono gli emendamenti nn. 56, 22, 23, 3 e 4.

 

Il relatore MUMOLO illustra gli emendamenti nn 3 e 4 e dichiara che la maggioranza voterà contro gli emendamenti nn. 56, 22 e 23.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 56.

Con separate votazioni di identico esito, la commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 5 astenuti (M5S) gli emendamenti nn. 22 e 23.

 

Con separate votazioni di identico esito, la commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario favorevoli e 10 astenuti (LN, M5S) gli emendamenti nn. 3 e 4.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 21, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 22

 

Sull’articolo 22 insistono gli emendamenti nn. 43 e 44.

 

Il relatore MUMOLO dichiara che la maggioranza voterà contro gli emendamenti nn. 43 e 44.

 

Con separate votazioni di identico esito, la commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 5 astenuti (M5S) gli emendamenti nn. 43 e 44.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 22 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 23

 

Sull’articolo 23 insistono gli emendamenti nn. 57, 35 e 15.

 

Il relatore MUMOLO dichiara che la maggioranza voterà contro gli emendamenti nn. 35 e 15.

 

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 57.

 

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 35.

 

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), nessun favorevole e 10 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 15.

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 23, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Emendamento n. 16 (che introduce l’articolo 23 bis)

Il relatore MUMOLO dichiara che la maggioranza voterà contro l’emendamento n. 16.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), nessun favorevole e 10 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 16.

 

Articolo 24

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 24 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 25

 

Sull’articolo 25 insiste l’emendamento n 5.

 

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 5.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 25, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

Emendamento n. 36 (che introduce l’articolo 25 bis)

Il relatore MUMOLO dichiara che la maggioranza voterà contro l’emendamento n. 36.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 36.

 

Articolo 26

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 26 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 27

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 27 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 28

 

Sull’articolo 28 insiste l’emendamento n 17.

Il relatore MUMOLO dichiara che la maggioranza voterà contro l’emendamento n. 17.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (LN) e 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 17.

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 28 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

 

Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36

 

Con separate votazioni di identico esito, la commissione esprime parere favorevole agli articoli nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 37

 

Sull’articolo 37 insistono gli emendamenti nn. 58 e 59.

 

Con separate votazioni di identico esito, la commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S) gli emendamenti nn. 58 e 59.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 37, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

Articolo 38

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 38 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

Articolo 39

 

Sull’articolo 39 insiste l’emendamento n. 62.

 

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 39.

 

Articolo 40

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 40 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

Articolo 41

 

Sull’articolo 41 insistono gli emendamenti nn. 18 e 37 e il subemendamento n. 61.

Il relatore MUMOLO dichiara che il subemendamento da lui presentato accoglie parzialmente il contenuto dell’emendamento n. 18.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S) il subemendamento n. 61.

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S) il l’emendamento n. 18.

La commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 4 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 37.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 41, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

Articolo 42

 

Sull’articolo 42 insiste l’emendamento n. 60.

 

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 60.

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 42, come emendato, con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S).

Articolo 43

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 43 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S).

Articolo 44

 

Sull’articolo 44 insiste l’emendamento n. 38.

 

Il relatore MUMOLO dichiara accoglibile l’emendamento.

 

La commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 9 astenuti (LN,) l’emendamento n. 38.

 

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 44, come emendato, con 34 voti favorevoli (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 9 astenuti (LN).

Articoli o 45 e 46

 

Con separate votazioni di identico esito la commissione esprime parere favorevole agli articoli nn. 45 e 46 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 47

 

Sull’articolo 41 insistono gli emendamenti nn. 6, 39 e 40.

 

Il relatore MUMOLO dichiara non accoglibili gli emendamenti nn. 39 e 40.

 

Il presidente PARUOLO precisa che se accolto l’emendamento n. 6, gli altri due risultano preclusi.

 

La commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 6.

 

Gli emendamenti nn. 39 e 40 sono preclusi.

 

Articolo 48

La commissione esprime parere favorevole all’articolo 48 con 30 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S).

I relatori MUMOLO e RANCAN dichiarano che svolgeranno la relazione orale.

 

Il presidente PARUOLO propone alla commissione di dare mandato agli uffici per il coordinamento formale del testo del progetto di legge.

 

La commissione concorda.

 

 

La seduta termina alle ore 11,20.

 

 

 

Approvato nella seduta del 17 ottobre 2016.

 

 

 

 

Il segretario

Il Presidente

Adolfo Zauli

Giuseppe Paruolo

 

 

 

 


ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGG.2861

 

Emendamento 24/M5S

All’art. 1, comma 2, le parole “mafiosa e corruttiva” sono sostituite dalla seguente frase: “e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafiosa, ed i fenomeni corruttivi,”

 

Emendamento 7/FI

Dopo il comma 2 dell’art.1 è aggiunto il seguente comma 3:

“3. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle sue competenze, concorre al contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e corruttiva all’interno delle Istituzioni ed estende la sua azione di controllo e monitoraggio anche alle società partecipate, parzialmente o totalmente, da enti pubblici.”

 

Emendamento 1/Mumolo

Al termine della rubrica dell'articolo 2 è aggiunta la parola “. Definizioni”.

 

Emendamento 25/M5S

Dopo l’art. 3 è introdotto l’articolo 3 bis:

Articolo 3 bis

Istituzione della commissione regionale per la promozione della sicurezza,

della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva

 

1. E’ istituita la Commissione regionale per la promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva, con particolare riguardo alle infiltrazioni di stampo mafioso.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, nell’ambito della competenza regionale, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli Enti da questa diretti o coordinati nella lotta contro la criminalità organizzata di ogni genere, contro i fenomeni corruttivi e la promozione della sicurezza e legalità;

b) valorizzare la cultura della legalità, della sicurezza, del contrasto alle organizzazioni criminali di ogni tipo ed ai fenomeni corruttivi anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

c) creare uno stretto raccordo ed un dialogo permanente con le altre istituzioni territoriali, con le istituzioni pubbliche, con gli organi della magistratura, con le forze dell’ordine e con le rappresentanze della società civile al fine di attivare più efficaci forme di contrasto alla criminalità organizzata di ogni genere ed ai fenomeni corruttivi presenti sul territorio regionale;

d) monitoraggio costante degli eventi di infiltrazione e corruttivi, segnalati dalle autorità competenti, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare il controllo delle dinamiche, ed anche dei flussi elettorali anomali;

e) porre particolare attenzione ai legami diretti ed indiretti fra criminalità organizzati di ogni genere e amministrazione pubblica, ad ogni livello, evidenziando ogni ipotesi di possibile connivenza e di fenomeni corruttivi;

f) verificare l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il loro impiego a fini sociali;

g) individuare le iniziative legislative di competenza regionale utili al contrasto delle infiltrazioni mafiose, alla promozione della sicurezza, della cultura della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva;

h) appurare la presenza ed il livello di infiltrazione delle organizzazioni mafiose e di ogni altro tipo, oltre che delle mafie straniere operanti nel territorio regionale, nonché i fenomeni di internazionalizzazione del grande crimine che abbiano ricadute sul territorio regionale.

 

Emendamento 26/M5S

Dopo l’articolo 3 bis è introdotto l’articolo 3 ter:

Art. 3 ter

Competenze della Commissione

 

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 3 bis, esercita la funzione preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine ai progetti di legge sulla sicurezza, sulla legalità, in materia di contrasto alla criminalità organizzata di ogni genere, sui progetti di legge regionali contro la corruzione e ad eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.

2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare competente per materia;

b) valuta, anche con il supporto di altri organi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di legalità e di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle leggi in materia di appalti, lavoro, edilizia sanitaria, organizzazioni sportive, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;

c) elabora proposte tecniche di adeguamento, anche normativo, sottoponendole alla valutazione della competente commissione assembleare;

d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive in materia di sicurezza e legalità da parte di soggetti pubblici e privati nelle materie degli appalti, del lavoro, delle attività finanziarie, della formazione, dell'istruzione, per espandere la cultura della legalità, nonché ogni iniziativa utile al contrasto a tutte le forme, di criminalità organizzata e di attività corruttive;

e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti programmi di prevenzione sociale in collaborazione con il Ministero degli Interni, le istituzioni locali preposte al trattamento delle problematiche connesse alla sicurezza, alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata di ogni tipo e fenomeni corruttivi, ed al coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni scolastiche della regione;

f) promuove e sostiene le azioni delle amministrazioni pubbliche in ogni ambito per contrastare la criminalità organizzata di ogni tipo, in particolare in materia di smaltimento dei rifiuti, dell’acquisizione di imprese e attività economiche;

g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze con la criminalità organizzata di ogni tipo e sui fenomeni corruttivi;

h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;

i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

 

Emendamento 27/M5S

Dopo l’articolo 3 ter è introdotto l’articolo 3 quater:

Art. 3 quater

Composizione e funzionamento della Commissione

 

1. La Commissione è composta da una rappresentanza delle consigliere e dei consiglieri regionali in carica designati a norma dell’art. 38, comma 3 dello Statuto regionale.

2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.

3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa per le altre commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire il funzionamento della Commissione così come previsto per le commissioni permanenti utilizzando, per quanto possibile, gli uffici delle strutture ordinarie già esistenti al servizio delle altre commissioni.

5. Al Presidente della Commissione ed ai Vicepresidenti non vengono erogate indennità di funzione aggiuntive.

6. Essa viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

7. Relativamente alla legislatura in corso, la Commissione viene nominata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Emendamento 28/M5S

Dopo l’articolo 3 quater è introdotto l’articolo 3 quinquies:

Art. 3 quinquies

Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali

 

1. La Commissione, tramite la Presidenza dell’Assemblea legislativa, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza dei fenomeni mafiosi, di ogni altro genere di criminalità organizzata e fenomeni corruttivi, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi, di competenza della Regione.

2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988 n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

 

Emendamento 29/M5S

Il testo dell’articolo art. 4 è sostituito con il seguente testo:

Articolo 4

Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile

 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge, le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare collaborare con la Giunta Regionale nelle politiche relative ai settori di cui al Titolo III della presente legge.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale dal Presidente dell'Assemblea Legislativa, o suo delegato, ed è composta dall'Assessore regionale competente per materia dal Presidente dell'Assemblea Legislativa dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente per materia e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali,  da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall’assessore dal Presidente della Commissione consiliare dell’Assemblea Legislativa regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settoriali di riferimento, nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta regionale di propria iniziativa o su richiesta di questa.

4. L’Assemblea Legislativa a Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta regionale e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta regionale è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.

5. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro il 1° gennaio 2017 a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane e strumentali già attribuite, nonché ad emanare gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa.

 

Emendamento 8/FI

Emendamento aggiuntivo art.4, comma 4

Dopo le parole “componenti della Consulta regionale” sono aggiunte le parole “nella misura di due terzi”

 

Emendamento 9/FI

Emendamento aggiuntivo art.4, comma 4

Dopo le parole “modalità di funzionamento” sono aggiunte le parole “previo parere della Commissione competente

 

Emendamento 10/FI

Emendamento aggiuntivo all’art.4

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. L’Assemblea legislativa nomina i restanti componenti della Consulta nella misura di un terzo del totale, su proposta dei Presidenti dei gruppi assembleari e in maniera proporzionale alla rappresentanza dei gruppi assembleari.”

 

Emendamento 30/M5S

Il testo dell’articolo art. 5 è sostituito con il seguente testo:

Articolo 5

Istituzione dell’Osservatorio Funzioni di osservatorio

 

1. È istituito presso l’Assemblea Legislativa regionale, l’Osservatorio 1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.

2. L'osservatorio regionale:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;

b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:

1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose, predisponendo, con cadenza almeno triennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose ed i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo;

2) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del Tavolo regionale di cui all'art. 20, con il proposito di facilitare le attività di analisi ed il riutilizzo sociale dei beni;

3) all'analisi delle principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 23;

4) al monitoraggio sulla trasparenza e il rispetto sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 23;

5) all'analisi dei principali fenomeni di irregolarità e di illegalità nei settori di cui all'articolo 34 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'articolo 36;

6) all'analisi dei principali fenomeni di irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano in mercato;

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 8 e con i soggetti di cui all'articolo 9, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'articolo 23 e con gli altri osservatori e strutture regionali, ed in collegamento con gli Enti locali, con gli osservatori locali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e con gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) al fine di:

a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini ed analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) attuare un sistema coordinato, condiviso ed integrato di iniziative ed interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.

3 bis L’Osservatorio regionale cura un portale telematico ed una banca dati contenente tutti i dati raccolti ed inviati ad esso dagli omologhi Osservatori di livello infraregionale, attivati sia dagli enti locali sia da altre amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, in materia di prevenzione del crimine organizzato e mafioso, coordinando la propria attività con l’Osservatorio contratti pubblici e con il SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale) ed avendo, altresì, cura di rendere disponibili i dati sui subappalti forniti alle stazioni appaltanti dalle aziende aggiudicatarie.

4. L’Assemblea Legislativa La Giunta regionale disciplina la composizione, le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.

5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere rende disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.

6. All’Assemblea Legislativa regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

8. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro il 1° gennaio 2017 a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane e strumentali già attribuite, nonché ad emanare gli atti necessari a garantire la piena operatività dell’Osservatorio stesso.

 

Emendamento 11/FI

Emendamento aggiuntivo all’articolo 5, comma 2 lettera b) punto 1)

Dopo le parole “diverse fattispecie criminose” sono aggiunte le seguenti parole “anche in relazione al rischio di infiltrazioni mafiose all’interno degli enti locali, delle società partecipate, del settore pubblico in generale e all’avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell’art. 143 del Decreto legislativo 267/2000.”

 

Emendamento 41/LN

All’articolo 5, comma 2, lettera b) punto 1) dopo la parola “criminose” aggiungere le seguenti parole: “e focalizzando l’attenzione sui comportamenti delle persone presenti nel territorio regionale sottoposte alle misure di prevenzione personali di cui al Capo I del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.

 

Emendamento 51/Mumolo

Dopo il punto 1, della lettera b), del comma 2, dell’articolo 5, è inserito il seguente punto:

“1 bis) al monitoraggio dei fattori di rischio di infiltrazioni mafiose all’interno degli enti locali e delle società da essi partecipate, anche in relazione all’avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”

 

Emendamento 52/Mumolo

Dopo la lett. c), del comma 2, dell’art. 5, è inserita la seguente lettera:

“c bis) monitora e si rapporta con la rete degli sportelli anti usura presenti sul territorio regionale;”.

 

Emendamento 12/FI

Emendamento aggiuntivo all’articolo 5 comma 4

Dopo le parole “La Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti parole “, sentita la Commissione assembleare competente,”

 

Emendamento 42/LN

All’articolo 7, comma 1, lettera a) dopo la parola “corruttive” aggiungere “con particolare attenzione alle aree del territorio regionale in cui sono eseguite misure di prevenzione personali di cui al Capo I del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ed ai soggetti sottoposte alle stesse”

 

Emendamento 2/Mumolo

Il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente comma:

"5. La Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 18, nonché la cooperazione con le istituzioni dello stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui ai commi 1, 3 e 4, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale."

 

Emendamento 31/M5S

 

All’art. 7 (Accordi con enti pubblici) dopo il comma 5 è introdotto il comma 5 bis:

“5 bis Nell’ambito delle funzioni di coordinamento in materia di polizia locale la Regione promuove l’attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale connesse al contrasto della criminalità organizzata in particolare di tipo mafiosa.”

 

Subemendamento 53/Mumolo

Modifiche all’art. 7 bis, introdotto dall’emendamento 13 Bignami.

L’art. 7 bis è così riformulato:

“Articolo 7bis

Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica

 

“1. La Regione Emilia-Romagna promuove, ai sensi dell'articolo 7, accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, volti a rafforzare la prevenzione primaria e secondaria relativamente alla materia dei pubblici appalti, a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, a sostenere l’adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.”.

 

Emendamento 13/FI

Emendamento aggiuntivo all’art.7

Dopo l’articolo 7, è introdotto il seguente articolo 7bis:

“Articolo 7bis

Rapporti con società a partecipazione pubblica

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e stipula accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria relativamente alla materia dei pubblici appalti;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità, del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, anche attraverso la modifica, a tale scopo e laddove necessario, del codice etico societario, con particolare riguardo a società partecipate che operino nel ciclo dei rifiuti e in quello idrico;

c) rafforzare l’impegno sulla trasparenza delle società a partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione costante degli atti e anche rispetto alla compartecipazione da parte di società fiduciarie;

d) introdurre principi etici nei comportamenti aziendali quali valori sociali imprescindibile per l’esistenza della società stessa;

2. La Regione, nel rispetto del principio di collaborazione con gli enti preposti al controllo sulla spesa pubblica, promuove la razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Locali, opera per l’applicazione del principio di ottimizzazione delle risorse e di riduzione della spesa e in particolare:

a) vigila sulla creazione dei nuovi organismi partecipati in relazione al requisito di “stretta necessarietà” per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di un Ente Locale di cui all’art. 3 comma 27 della L.244/2007;

b) monitora e segnala le criticità sulla detenzione di partecipazioni societarie dirette e indirette da parte degli Enti Locali;

c) promuove la cessione delle “micro-partecipazioni” nelle quali la presenza della Pubblica Amministrazione risulti difficilmente giustificabile per il perseguimento di interessi generali;

d) promuove la messa in liquidazione di organismi societari partecipati dagli Enti locali che abbiano esaurito la propria funzione o che abbiano dimensioni particolarmente ridotte in termini di fatturato e dipendenti;

e) disincentiva il mantenimento di partecipazioni in società in perdita sistemica;

f) favorisce la limitazione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica e valorizza gli elementi di competenza e indipendenza nella scelta degli stessi;

g) favorisce l’introduzione, all’interno degli statuti societari di organismi partecipati, di un limite al cumulo di cariche, pubbliche e private, per gli amministratori, in ragione dei tempi minimi per lo svolgimento dell’incarico;

h) favorisce l’eliminazione del gettone di presenza nei consigli di amministrazione delle società partecipate;

i) promuove l’adozione di indicatori di performance predeterminati, chiari e riscontrabili, relativamente alla componente variabile dei compensi per gli amministratori di organismi societari partecipati;

l) favorisce l’introduzione di un tetto specifico alla remunerazione dei dirigenti apicali degli organismi partecipati;

m) vigila sull’affidamento di incarichi dirigenziali, all’interno degli organismi partecipati, a soggetti in quiescenza.

3. In linea generale, l’opera di controllo e verifica di cui al comma 2, viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale, di concerto con la Commissione competente, ove non sussistano evidenti conflitti di interesse e solo rispetto a società che non siano partecipate dall’ente regionale.

4. Per il controllo e la verifica su società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, è competente una Commissione tecnica indipendente.

5. La Commissione tecnica indipendente di cui al comma 4 è composta da professionisti di comprovata esperienza, formata per la maggioranza da membri indicati dai gruppi dell’Assemblea legislativa in maniera proporzionale alla loro rappresentanza e per il restante da componenti nominati dalla Giunta. L’istituzione della Commissione tecnica indipendente, in quanto compatibile con le norme in materia, non prevede oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.”

 

Emendamento 32/M5S

Il testo dell’art. 11 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 11

Costituzione in giudizio

 

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa e si costituisce parte civile nei processi di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati a finanziare le misure previste all’art. 21.

 

Emendamento 45/FDI-AN

All’articolo 11, del presente progetto di legge, dopo il comma 1 è integrato il seguente comma:

“2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, assunto il parere della competente Commissione assembleare, emana apposita direttiva volta a rappresentare le condizioni per la costituzione in giudizio della Regione ai sensi del comma 1.”.

 

Emendamento 54/Mumolo

All’art. 12 è aggiunto il seguente comma:

“2. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 7, Accordi e Protocolli fra Istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzate all’adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa e corruttiva, e di comportamenti irregolari ed illegali.”.

 

Emendamento 46/FDI-AN

All’articolo 13, dopo il comma 3 del presente progetto di legge, è integrato il seguente comma:

“3 bis. Nell’elenco di merito di cui al comma 3 sono integrate, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 e s.m.i.,”.

 

Emendamento 47/FDI-AN

All’articolo 13, comma 4, del presente progetto di legge prima delle parole “La Giunta regionale” sono integrate le parole “Limitatamente alle sole imprese che non abbiano raggiunto i requisiti minimi di fatturato previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 e s.m.i.,”.

 

Emendamento 48/FDI-AN

All’articolo 13, comma 4, del presente progetto di legge dopo le parole “La Giunta regionale” sono integrate le parole “, sentita la competente Commissione assembleare,”.

 

Emendamento 49/FDI-AN

All’articolo 13 del presente progetto il comma 6 è abrogato.

 

Emendamento 55/Mumolo

Dopo la lettera c), del comma 2, dell’articolo 14, è aggiunta la seguente lettera:

“d) la tutela dei pubblici dipendenti che denuncino condotte illecite ai sensi dell’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

 

Emendamento 33/M5S

All’art.14 dopo il comma 3 sono introdotti i commi 4, 5, 6 e 7:

“4. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni della presente legge rileva anche ai fini della valutazione del risultato dei dirigenti.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la Regione non può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, definiti con la deliberazione di cui al comma 6, alle associazioni, alle società, ivi incluse quelle cooperative, e alle fondazioni che, dall’entrata in vigore della medesima deliberazione, contribuiscano con erogazioni in denaro superiori a 5 mila euro, con beni o altre utilità di pari importo a favore di liste elettorali e di candidati alle cariche elettive regionali.

6. L’Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta regionale da presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità operative di applicazione del comma 4, tra cui il limite temporale di applicazione del divieto ivi stabilito e le relative forme di controllo.

7. Le disposizioni di cui al comma 5, relative al divieto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari si applicano, oltre che alla Regione, agli enti dipendenti, agli enti del servizio sanitario regionale e agli organismi comunque denominati da essa controllati ivi inclusi quelli partecipati, individuati con la deliberazione di cui al comma 6.”

 

Emendamento 14/FI

Emendamento aggiuntivo all’art.14

Dopo il comma 3 dell’art.14 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società e agli enti partecipati dalla Regione e/o dagli Enti Locali o comunque a partecipazione pubblica”.

 

Emendamento 50/FDI-AN

L’articolo 18 del presente progetto di legge è così integralmente modificato:

Articolo 18

Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e

all’utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati; qualora gli Enti locali destinino gli stessi ai sensi dell’articolo 20 (ambito di applicazione) della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento regionale non derivino oneri a carico della Regione od un accrescimento del valore economico del bene.”

Emendamento 19/LN

All’art. 20 comma 2 lettera b) punto 1) sostituire le parole “meccanismi di intervento per gestire immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile la redditività e per agevolare la eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi” con: “meccanismi di intervento promossi da enti senza scopo di lucro in funzione sociale per gestire beni immobili sequestrati”.

Emendamento 20/LN

All’art. 20 comma 3 lettera c) le parole “e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata” sono eliminate.

Emendamento 21/LN

All’art. 20 comma 3 lettera d) le parole “dei beni confiscati” sono sostituite con: “delle aziende confiscate”.

Emendamento 56/Mumolo

Nell’art. 21, nella rubrica, nel comma 1, nella seconda ricorrenza del comma 2 e nel comma 3, dopo la parola “vittime” è inserita la parola “innocenti”. 

 

Emendamento 22/LN

All’art. 21 comma 1 le parole “prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso” sono sostituite con: “prevede interventi a favore delle vittime del crimine organizzato e mafioso, intendendosi per tali le persone fisiche e giuridiche che hanno subito danni di varia natura in conseguenza dello svolgersi nel territorio della Regione di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale”.

E le parole “Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone)” sono eliminate.

 

Emendamento 23/LN

All’art. 21 comma 3 le parole “alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi” sono sostituite con: “alle vittime di cui al comma 1”.

 

Emendamento 3/Mumolo

Nel comma 3 dell'articolo 21 le parole “in particolare” sono sostituite dalle parole “nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7”.

 

Emendamento 4/Mumolo

Nel comma 5 dell'articolo 21 le parole "di cui al presente articolo” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 3 e 4”

 

Emendamento 43/LN

Sostituire l’intestazione dell’articolo 22 con la seguente: “Politiche a sostegno delle vittime dell’usura, del racket e dei reati di mafia”.

 

Emendamento 44/LN

All’articolo 22 aggiungere il seguente comma 1 bis: “Gli accordi programma con la medesima finalità di incentivare la presentazione della denuncia e il supporto nell’assistenza legale possono riguardare anche interventi a favore delle vittime di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.”

 

Emendamento 57/Mumolo

Alla lett. d), del comma 2, dell’art. 23, la parola “CCNL” è sostituita dalle parole “contratti collettivi nazionali e territoriali”.

 

Emendamento 35/M5S

All’art.23, al comma 3, la lett.b) e cosi modificata:

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2, a tal fine la Regione realizza un software per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara di appalto, presso la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, per il perseguimento di fini di trasparenza di legalità e per il miglior impiego delle risorse pubbliche, promuovendone l’utilizzo presso tutti gli enti locali del territorio regionale, comunicando il monitoraggio complessivo della filiera sul portale web della Regione e degli enti del sistema regionale, in modalità tali che sia accessibile a chiunque abbia interesse.

 

Emendamento 15/FI

Dopo il comma 4 dell’art.23 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Con cadenza trimestrale la Giunta regionale informa la Commissione assembleare competente sull’andamento dell’attività dell’Osservatorio. Ogni anno la Giunta regionale redige una relazione sull’attività dell’Osservatorio presentato alle parti sociali ed economiche e discusso in sede di Commissione assembleare competente. Alla stesura della relazione concorrono i componenti della Commissione competente con proposte di integrazione e progetti di intervento.”

 

Emendamento 16/FI

Dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente articolo 23 bis

“Articolo 23 bis

 

Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore della cooperazione

 

1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla Cooperazione con l’obiettivo di contrastare le irregolarità, i fenomeni corruttivi e le infiltrazioni di stampo mafioso all’interno delle cooperative.

2. La Regione, in relazione alle sue funzioni di Osservatorio sulla Cooperazione, oltre a svolgere le attività di verifica e controllo di cui all’articolo 23;

a) esamina i regolamenti delle società cooperative approvati e depositati, unitamente alle tipologie di lavoro adottate nei regolamenti e praticate, con riferimento alla effettiva rispondenza con il lavoro della cooperativa; analizza i contratti collettivi applicati; esamina le relazioni sindacali praticate sul territorio nel sistema cooperativo;

b) studia e analizza i fattori di rischio per l’individuazione dei settori da privilegiare nella programmazione dell’attività ispettiva in materia di cooperazione;

c) promuove la verifica della regolare applicazione dei corretti profili normativi e contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci delle cooperative;

d) promuove l’attuazione di politiche attive di contrasto alla concorrenza sleale, alle pratiche di elusione della legalità e ai fenomeni di dumping sociale a danno dei lavoratori;

e) vigila e analizza il fenomeno delle false cooperative, con particolare riguardo al sistema degli appalti di beni e servizi;

f) promuove la tutela dell’occupazione e dei lavoratori nei cambi di appalto;

g) promuove e favorisce la congruità e la regolarità delle condizioni di lavoro offerte ai soci di cooperative nel caso di appalti con ricorso al criterio del massimo ribasso;

h) promuove e favorisce l’istituzione degli Osservatori provinciali sulla Cooperazione;

i) promuove la sottoscrizione di Atti di indirizzo in materia di tutela delle condizioni di lavoro negli appalti, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata;

l) promuove forme stabili di collaborazione tra gli Osservatori Provinciali sulla Cooperazione, le Prefetture di riferimento, i Comuni, la Città Metropolitana, le Unioni Comunali e i Consorzi di enti locali, atte a garantire efficaci forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici con particolare riguardo al rischio di infiltrazioni mafiose e fenomeni corruttivi;

m) promuove e favorisce la collaborazione con le stazioni appaltanti con politiche di sensibilizzazione sulla necessità di segnalazione all’Osservatorio nel caso di appalti con ricorso al criterio del massimo ribasso o in caso di aggiudicazione con ribassi anomali, in caso di affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo e in caso di anomalie che si dovessero verificare nei comportamenti delle imprese appaltatrici durante la gestione dell’appalto;

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di una banca dati aggiornata delle imprese cooperative del territorio regionale, suddivisa per categorie merceologiche, in cui verranno evidenziate le cooperative che hanno ottemperato al deposito del regolamento e che hanno indicato l’applicazione del CCNL.

4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

5. Con cadenza trimestrale la Giunta regionale informa la Commissione assembleare competente sull’andamento dell’attività dell’Osservatorio. Ogni anno la Giunta regionale redige una relazione sull’attività dell’Osservatorio della Cooperazione presentato alle parti sociali ed economiche e discusso in sede di Commissione competente. Alla stesura della relazione concorrono i componenti della Commissione assembleare competente con proposte di integrazione e progetti di intervento.”

 

Emendamento 5/Mumolo

Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 tra le parole “di settore” e le parole “e degli accordi” sono inserite le parole “sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”

 

Emendamento 36/M5S

Dopo l’art. 25 è introdotto 25 bis:

“Art. 25 bis

Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici

 

1. Al fine di incrementare l’impermeabilità delle Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale, non comprese nell’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, rispetto a qualsiasi forma di collusione ed infiltrazione mafiosa, esse, nel concludere accordi con soggetti privati, dovranno sottostare alla rigida applicazione dei principi di imparzialità amministrativa, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, di trasparenza con l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici procedure e provvedimenti, tramite pubblicazione nella sezione trasparenza dei propri portali web, consentendo in maniera estesa il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti terzi interessati, affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 tutti i soggetti, che instaurano rapporti negoziali con l’Amministrazione regionale, aziende ad enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, e Comuni del territorio regionale, enti ed aziende da questi dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, nonché altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica, dovranno chiarire la propria reale identità, consentendo a chiunque abbia interesse, oltre che all’amministrazione, di essere in grado di risalire all’identità soggettiva.

3. Nell’atto negoziale dovranno essere inserite le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile:

a) clausola contenente l’esclusione dagli atti negoziali dei soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L’esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del rapporto negoziale, qualora il soggetto non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

b) clausola contenente l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione, di ogni tentativo di estorsione o condizionamento;

c) clausola contenente l’obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui alla lett. a);

d) clausola volta ad assicurare la piena applicazione dei CCNL di riferimento, escludendo i soggetti che non li applicano, favorendo una competizione fra imprese che rispettano le condizioni economiche e normative degli addetti del settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria ed evitando una concorrenza sleale basata sul non rispetto delle tutele contrattuali, sia sul versante retributivo che sul versante della sicurezza sul lavoro;

e) clausola volta ad introdurre la responsabilità solidale del committente, in maniera tale da consentire all’Amministrazione committente una reale possibilità di controllo sui doveri dell'appaltatore su cui è chiamata a rispondere in maniera solidale;

f) clausola sociale volta a tutelare i lavoratori ed eliminare il fenomeno del cambio di appalto, finalizzato ad acquisire agevolazioni contributive;

g) clausola contenente l’obbligo per le imprese di presentare preventivamente l’autocertificazione del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili, Legge. 12 marzo 1999, n.68, o la certificazione attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa Legge, concernente i l diritto al lavoro delle persone con disabilità.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto ed in esecuzione della disciplina nazionale in materia, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni a cui sono soggetti tutti gli enti del sistema regionale.”

 

Emendamento 17/FI

Emendamento aggiuntivo all’art.28, comma 3

Dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti parole “,sentita la Commissione assembleare competente,”

 

Emendamento 58/Mumolo

Nel comma 1 dell’art. 37 le parole “sugli appalti sottocosto” sono sostituite con le parole “di contrasto agli appalti sottocosto”.

 

Emendamento 59/Mumolo

Il comma 2 dell’art. 37 è sostituito dal seguente:

“2. Le tabelle hanno valore indicativo. La loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.”

 

Emendamento 62/Mumolo

L’art. 39 è sostituito col seguente:

“Articolo 39 Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

1.La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

2.Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3.La Regione promuove l’adesione delle imprese agricole alla Rete del Lavoro agricolo di Qualità di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Alle imprese agricole aderenti alla suindicata Rete del Lavoro agricolo di Qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali.

La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del Lavoro agricolo di Qualità e dalle imprese ad essa aderenti.

4.I Protocolli di intesa di cui al comma 1 sostengono, in particolare, iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva nonché l'organizzazione e la gestione della manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori anche stranieri

 

Emendamento 18/FI

Emendamento aggiuntivo art.41, comma 1

All’articolo 41, comma 1 dopo le parole “patrimonio naturale e forestale” aggiungere le parole “con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e la gestione di inceneritori, termovalorizzatori e discariche”.

 

Subemendamento 61/Mumolo

Nell’emendamento n° 18 (Bignami) le parole “e la gestione di inceneritori, termovalorizzatori e discariche” sono eliminate

 

Emendamento 37/M5S

All’art. 41 è introdotto il comma 4:

4. La Regione al fine di prevenire l’utilizzo delle cave per lo smaltimento illecito di rifiuti, ad opera in particolare della criminalità organizzata, promuove la stipula di un apposito Protocollo di legalità per il controllo e il monitoraggio delle cave presenti sul territorio regionale, coinvolgendo le autorità competenti statali e locali.

 

Emendamento 60/Mumolo

All’art. 42, dopo ogni ricorrenza della parola “vittime” è inserita la parole “innocenti”.

 

Emendamento 38/M5S

All’art. 44 il comma 5 è cosi sostituito:

“5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, a tale fine e per rendere effettivamente pubblica la relazione prevista dall’articolo 44 comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura.”

 

Emendamento 6/Mumolo

L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

1. Il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.”

2. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

Patrocinio

 

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

 

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.”".

 

Emendamento 39/M5S

All’art. 47 comma 1, la lett. b) è cosi sostituita:

b) Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

“Articolo 3-bis

Patrocinio

 

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio e non elargisce contributi ed incentivi di qualsiasi natura per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo. “

 

Emendamento 40/M5S

All’art. 47 è introdotto il comma 2:

2. La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 è così modificata:

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)” è inserito il seguente comma:

“3 bis. Le associazioni di promozione sociale devono assicurare di non ospitare in nessuna loro sede, ivi comprese quelle dei singoli circoli ad esse associate, apparecchi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e comma 2 della presente legge.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ogni contributo, agevolazione, facilitazione o aiuto concesso a qualsisia titolo alla realizzazione di eventi organizzati o promossi dalla associazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 è subordinato all’assenza negli spazi, nei luoghi, nei materiali informativi o documentali, anche disponibili sul web relativi all’evento stesso di qualsiasi forma di promozione o pubblicità di soggetti che operano nell’ambito del gioco d’azzardo o delle slot machine e videolottery o di tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente”.

 

 

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