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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 19/01/2017 pomeridiano

 

Processo verbale n. 3

Seduta del 19 gennaio 2017

Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.1232 del 13/01/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità in seduta congiunta con la Commissione Politiche economiche e, al termine, in seduta ordinaria.

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

3

presente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

1

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Partito Democratico

2

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

assente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

2

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

assente

Sono presenti i consiglieri: M. BAGNARI e G. MOLINARI in sostituzione parziale di M. ZAPPATERRA; A. LIVERANI in sostituzione di F. RAINIERI.

È altresì presente l’assessore P. GAZZOLO (Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna).

Partecipano alla seduta: B. Attili (Direzione generale Assemblea legislativa); S. Stefani (Servizio Energia ed economia verde); C. Mazzoli (Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità); A. Di Stefano (Resp. Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale.

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Luca Predieri


Le Presidenti SERRI e RONTINI dichiarano aperta la seduta congiunta alle ore 14,20.

 

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo, e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica - COM(2016) 761 final del 30 novembre 2016 e allegato

(Sede consultiva – parere alla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali)

 

La presidente RONTINI introduce l’argomento in discussione, spiegando che i commissari hanno già ricevuto la bozza di parere relativa predisposta dagli uffici tecnici.

 

La dott.ssa ATTILI svolge un’illustrazione preliminare sulle procedure.

 

L’arch. STEFANI illustra la nota tecnica e approfondisce alcune questioni.

 

In assenza di interventi, le presidenti RONTINI e SERRI invitano i membri delle rispettive commissioni ad esprimersi sull’oggetto in discussione.

 

La Commissione II Politiche economiche esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 5 astenuti (LN, M5S);

 

La Commissione III Territorio, Ambiente, Mobilità esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 21 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 7 astenuti (LN, M5S);

 

formulando entrambe le seguenti considerazioni:

 

In linea generale, si condivide l’impostazione della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetiche, che introduce una serie di interventi in linea con la strategia generale sull’Unione dell’energia presentata dalla Commissione europea nel 2015.

Si evidenzia, inoltre, che la proposta di direttiva inizia a dare attuazione alle azioni e interventi anticipati nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un "new deal'' per i consumatori di energia, presentata dalla Commissione europea, su cui la Regione Emilia-Romagna ha formulato una serie di osservazioni nella Risoluzione ogg. n. 1453 della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali approvata il 13 ottobre 2015, evidenziando la positività di una nuova impostazione delle politiche energetiche e di efficientamento energetico a livello europeo e nazionale che ponesse al centro i cittadini-consumatori.

Alla luce di quanto detto, si propone un'unica modifica puntuale all’articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva che inserisce nella direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica l’articolo 9 bis. Si ricorda che l’attuale testo della direttiva 2012/27/UE prevede l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione negli edifici condominiali entro il 31 dicembre 2016 e che tale termine è stato recepito nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 102 del 2014, poi modificato dal decreto legislativo 141 del 2016. Poiché nel testo della direttiva 2012/27/UE così come modificato dalla proposta di direttiva in esame, non si prevede più la presenza di un termine temporale per l’assolvimento di tale obbligo, si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 2 del “nuovo” articolo 9 bis, tra le parole “sono” e “installati”, il termine “sempre”, riformulando l’art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che inserisce l’articolo 9bis nella direttiva 2012/27/UE, come segue:

 

“6) è inserito l’articolo 9bis:

 

Articolo 9 bis

Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il

riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

(…)

2. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono sempre installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

(…).”.

 

La seduta congiunta termina alle ore 14.30.

 

Al termine della seduta congiunta, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità prosegue i propri lavori in seduta ordinaria.

 

La presidente RONTINI propone di anticipare la trattazione dell’ogg.: 

 

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia – COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016.

(Sede consultiva – parere alla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali)

 

La Commissione concorda.

 

La presidente RONTINI, prima di cedere la parola alla dott.ssa Attili e, a seguire, ai tecnici delle Giunta, fa presente che anche per questo oggetto i commissari hanno ricevuto la bozza di parere predisposta dagli uffici tecnici.

 

La dott.ssa ATTILI svolge un’illustrazione preliminare sulle procedure.

 

L’arch. STEFANI e l’arch. MAZZOLI illustrano la nota tecnica.

 

Interviene il consigliere IOTTI.

 

La presidente RONTINI, in assenza di altri interventi, invita ad esprimere il parere.

 

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 13 astenuti (LN, M5S, FDI-AN), formulando le seguenti considerazioni:

 

In generale si evidenzia che le principali osservazioni sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia riguardano l'adozione di sistemi tecnici di automazione e controllo e le modalità previste, in alternativa alla precedente formulazione, per garantire il controllo e la ispezione degli impianti termici.

 

Con riferimento a questi due aspetti si concorda con quanto indicato nelle premesse della proposta (considerando n. 8 e n. 9) riguardo la rilevanza che la diffusione di sistemi di automazione e controllo (più in generale, di sistemi che prevedono l'integrazione dell'ICT nella gestione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia) può rivestire per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

 

Si segnalano, invece, forti perplessità sul considerando n. 10, laddove si afferma che la diffusione di tali sistemi può ritenersi efficacemente sostitutiva dell’ attività di controllo ed ispezione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia condotta dall'autorità pubblica, fino a prevederne di fatto l'eliminazione, e sul fatto che la diffusione dei sistemi di automazione e controllo viene poi di fatto, nella proposta, confinata alle disposizioni inerenti le modalità di controllo ed ispezione degli impianti termici (artt. 14 e 15), demandando ad un ulteriore provvedimento la definizione di un teorico “indice di intelligenza” (art. 8 punto 6) da utilizzare per informare i potenziali nuovi locatari o acquirenti delle caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali.

 

Alla luce di tali considerazioni, si propone di apportare al testo della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE alcune modifiche finalizzate ad enfatizzare il potenziale ruolo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali, prevedendone la diffusione mediante l'adozione di appropriate disposizioni stabilite dagli stati membri e si evidenzia l’importanza di inserire il richiamo al loro utilizzo e caratteristiche nell’art. 8 della direttiva 2010/31/UE in un comma appositamente predisposto.

 

Nella stessa ottica, si rileva anche la necessità di intervenire sugli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE recuperando ed enfatizzando (anche rispetto all’ attuale formulazione della direttiva che appare carente da questo punto di vista) il ruolo degli Stati membri nella definizione di appropriate disposizioni e misure atte a garantire che gli impianti termici vengano correttamente condotti e manutenuti, al fine di garantirne l'efficienza energetica, prevedendo anche (in una condivisibile prospettiva di semplificazione ed ottimizzazione) la limitazione agli impianti di dimensione rilevante della previsione dell'obbligo di ricorrere ad ispezioni periodiche effettuate dall'autorità pubblica;  e, sempre con riferimento agli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, si ritiene necessario esplicitare che le disposizioni e le misure che gli Stati membri devono adottare ai fini sopra indicati siano parametrati alla presenza ed all'efficace utilizzo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti installati, condizione che però non dovrebbe prevedere l’eliminazione tout-court della funzione di controllo pubblico consentita dalla realizzazione delle ispezioni effettuate dall'autorità pubblica.

 

Per una proposta di riformulazione degli articoli della proposta di direttiva in esame che modificano gli articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE si rinvia all’ ALLEGATO I (Tabella di raffronto) che costituisce parte integrante del presente atto.

 

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, interviene sull’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE prevedendo di collegare le misure finanziarie che gli Stati membri destinano al miglioramento dell’efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al “risparmio energetico ottenuto” grazie alla ristrutturazione stessa e per “calcolare” (così testualmente dispone il testo di modifica) il risparmio energetico ottenuto, si prevede di confrontare gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione. Sul punto si rileva che se, da un lato, questa modalità di calcolo è da considerarsi corretta e condivisibile a livello teorico, come presupposto per la concessione dei finanziamenti da parte degli Stati membri basato un indicatore quantitativo concreto, ai fini di una reale efficacia nell’attuazione della disposizione, sarebbe necessario tenere presente anche ulteriori elementi di valutazione, in particolare: a) la mancanza  di una definizione armonizzata a livello europeo di “risparmio energetico ottenuto”, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione anche delle strategie di lungo periodo adottate dagli Stati membri e finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio, mentre sarebbe necessaria una maggiore concentrazione  degli interventi su obiettivi prioritari, almeno sinché non saranno previsti attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo; b) il risparmio energetico ottenuto attraverso le ristrutturazioni dovrebbe essere calcolato e contestualizzato tenendo conto anche di altri parametri quali le condizioni climatiche, economiche e sociali, che differiscono da Stato membro a Stato membro e da regione a regione, anche all’interno del territorio dei singoli stati. In condizioni climatiche, economiche e sociali favorevoli, infatti, per alcuni territori è molto più semplice ottenere un risparmio energetico maggiore potendo intervenire sugli edifici in modo più performante, di conseguenza sarebbe opportuno considerare più fattori ai vari livelli (nazionale e regionale) in fase di assegnazione dei finanziamenti e non solo il  “risparmio energetico ottenuto” sulla base del confronto degli attestati di prestazione energetica per evitare che chi ha bisogno di maggiori finanziamenti, partendo da condizioni generali più sfavorevoli, ne resti privo; c) sarebbe opportuno, quindi, verificare che il calcolo del risparmio ottenuto attraverso il confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo l’intervento di ristrutturazione, non si trasformi in un adempimento fine a se stesso, finalizzato solo ad  ottenere finanziamenti, con il rischio di creare un costo aggiuntivo per chi intende procedere con una ristrutturazione, disincentivandolo. In tal senso si suggerisce di applicare la modalità di calcolo prevista dalla proposta di modifica della direttiva solo ad alcune tipologie di interventi di ristrutturazione o che riguardano interventi sopra a una certa soglia economica, prevedendo invece la valutazione anche di altri fattori ai fini dell’accesso ai finanziamenti negli altri casi.

 

Si segnala, infine, al legislatore nazionale, laddove nel corso dell’iter legislativo di approvazione della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE, venga confermata la modifica all’art. 10 paragrafo 6 della direttiva 2010/31UE sopra citata, l’importanza di un’attenta verifica in fase di recepimento, della coerenza di questa nuova disciplina con il quadro normativo nazionale vigente, ponendo particolare attenzione al coordinamento a) con la normativa sugli appalti pubblici (decreto legislativo 50 del 2016 ), chiarendo, ad esempio, se è necessario prevedere una soglia economica di riferimento oltre la quale bisogna confrontare i due attestati di prestazione, prima o dopo un intervento di ristrutturazione, soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia beneficiato di un finanziamento pubblico, oppure se è necessario definire gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte in fase di rendicontazione finale per evitare ricadute negative sul finanziamento; b) con la normativa sull’edilizia (DPR 380 del 2001 e ss.mm.) verificando in particolare le ricadute sulla modulistica unificata e tenendo adeguatamente conto del fatto che la riqualificazione energetica deve essere trattata in sinergia con la normativa antisismica e con le restanti norme tecniche che garantiscono il benessere all’individuo e dell’abitare un luogo e un edificio.

 

ALLEGATO I

Di seguito la TABELLA DI RAFFRONTO tra l’attuale testo degli articoli della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE in esame e che intervengono sui citati articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, e il testo degli articoli riformulati alla luce delle osservazioni di cui alla lettera c) del presente atto.

 

Articolo 1 paragrafo 5 della proposta di direttiva che modifica l’articolo 8

della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

 

Testo attuale

 

Proposte di modifica

 

“ (…) l’articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi10 in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1º gennaio 2025.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell’intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell’edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d’intelligenza» e le condizioni alle quali l’«indicatore d’intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

L’indicatore d’intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell’edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l’edificio è allacciato.”;”.

 

“ l’articolo 8 è così modificato:

a) nella rubrica, la parola “Impianti” è sostituita dalla parola “Sistemi”.

b) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi10 in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1º gennaio 2025.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell’intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell’edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d’intelligenza» e le condizioni alle quali l’«indicatore d’intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

L’indicatore d’intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell’edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l’edificio è allacciato;

7. Gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici siano dotati di sistemi tecnici di automazione e controllo in grado di:

a) monitorare e analizzare l’efficienza dei sistemi, informando i proprietari, gli amministratori o i gestori dell'impianto dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) garantire funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell’energia;

d) adeguare continuamente l’uso dell’energia, consentendo la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio, nonché l'interoperabilità con i sistemi tecnici per l’edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

I requisiti e le caratteristiche di tali sistemi devono essere parametrati alla tipologia degli edifici, alla loro destinazione d'uso ed al loro fabbisogno energetico.”.

 

Articolo 1 paragrafo 7 della proposta di direttiva che modifica l’articolo 14

della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

 

Testo attuale

 

Proposte di modifica

“ (…) l’articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio.”;

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso dell’energia;

b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell’energia.”;”.

“7. L’articolo 14 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo 01:

01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:

a)      regolare l'esercizio e la conduzione degli impianti termici utilizzati per il riscaldamento degli edifici, in modo da garantire l'efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;

b)      stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti, con particolare riferimento all'efficienza energetica dei generatori di calore;

c)       garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio.

c) è inserito il seguente paragrafo 1bis:

1bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all'art. 8 punto 7.

d) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.

 

Articolo 1 paragrafo 8 della proposta di direttiva che modifica l’articolo 15

della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

 

Testo attuale

 

Proposte di modifica

“(…) l’articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L’ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.”;

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso dell’energia;

(b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

(c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

(a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell’energia.”;”.

“8. L’articolo 15 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo 01:

01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:

a)      regolare l'esercizio e la conduzione degli impianti di condizionamento dell'aria degli edifici, in modo da garantire l'efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;

b)      stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti;

c)       garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L’ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.

c) è inserito il seguente paragrafo 1bis:

1bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all'art. 8 punto 7.

d) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.

 

 

-     Approvazione processi verbali nn. 1 e 2 del 2017.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

3579 - Proposta recante: "Approvazione della proposta di "Piano Energetico Regionale 2030" e di "Piano Triennale di Attuazione 2017-2019" e dei relativi allegati da trasmettere all'Assemblea Legislativa per la definitiva approvazione al sensi della lett. d. comma 4 art. 28 dello Statuto e dell'art. 8 L.R. N. 26/2004 e s.m.i." (Delibera di Giunta n. 1908 del 14 11 16).

(Sede consultiva - parere alla Commissione referente Politiche economiche)

 

La presidente RONTINI introduce e dà la parola al relatore.

Interviene il relatore consigliere IOTTI.

La presidente RONTINI ringrazia e, in assenza di ulteriori interventi, invita ad esprimere il parere per quanto di competenza.

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 13 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

Si procede con una breve sospensione per permettere l’arrivo dell’assessore Gazzolo.

3650 - Proposta recante: "Proposta all'Assemblea legislativa di approvazione del ‘Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici per il triennio 2016-2018’ redatto ai sensi della L.R. 28/2009" (delibera di Giunta n. 2013 del 28 11 16).

Interviene il consigliere FOTI.

La presidente RONTINI introduce e dà la parola all’assessore GAZZOLO che illustra il Piano d’azione avvalendosi di slide (già distribuite in cartaceo ai commissari presenti).

La presidente RONTINI apre la discussione.

Interviene la consigliera PICCININI.

Risponde l’assessore GAZZOLO.

Intervengono i consiglieri IOTTI, SABATTINI e FOTI.

Risponde l’arch. DI STEFANO.

La presidente RONTINI ringrazia e, in assenza di ulteriori interventi, invita ad esprimere il parere.

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 10 astenuti (M5S, LN, FDI-AN).

 

3774 - Proposta recante: "Proposta all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)." (Delibera di Giunta n. 2314 del 21 12 16).

La presidente RONTINI ricorda l’importanza di avere la documentazione completa e non di sintesi in merito alle osservazioni integrali pervenute, come richiesto anche dal consigliere Foti, e si impegna a renderle disponibili ai Commissari appena ricevute.

Chiede se vi siano proposte in merito alla nomina del relatore.

 

La consigliera Montalti propone di nominare relatore il consigliere Enrico Campedelli.

 

La presidente RONTINI pone in votazione la proposta.

 

La Commissione nomina relatore il consigliere Enrico CAMPEDELLI con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e astenuto. I Gruppi assembleari M5S, LN e FDI-AN non partecipano al voto.

 

La presidente RONTINI ricorda che i gruppi assembleari di minoranza potranno, in un secondo tempo, richiedere la nomina del relatore di minoranza ai sensi del comma 4 dell’articolo 30 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

Approvato nella seduta del 2 febbraio 2017.

 

La segretaria

La Presidente

Samuela Fiorini

Manuela Rontini

 

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