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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 22/02/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 10

Seduta del 22 febbraio 2017

 

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.7908 del 16/02/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

3

assente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

IOTTI Massimo

Componente

Partito Democratico

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

PRODI SILVIA

Componente

Partito Democratico

2

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

1

presente

SENSOLI Raffaella

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

Sono presenti i consiglieri: Gianluca SASSI in sostituzione di Bertani; Katia TARASCONI.

 

È presente l’assessore al Turismo e commercio, Andrea Corsini.

Partecipano alla seduta: Paola Castellini e Venerio Brenaggi, Serv. Commercio, turismo e qualità aree turistiche; Maurizio Mainetti, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La Presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

C101 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: “L.R. n. 4/2016 e s.m. – Istituzione dell’area vasta a finalità turistica delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e della destinazione turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)”. Approvazione dello Statuto.”

 

La presidente SERRI introduce il primo argomento all’esame della Commissione, precisando che è stato distribuito ai commissari un prospetto con l’elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti alla destinazione turistica Romagna (Vedi allegato 1).

 

L’assessore CORSINI illustra il provvedimento.

 

La presidente SERRI informa che, sul tema in discussione, è pervenuto un documento di osservazioni da parte della collega Sensoli.

 

Intervengono i consiglieri SENSOLI e POMPIGNOLI.

 

Risponde l’assessore CORSINI.

 

Riprendono la parola i consiglieri POMPIGNOLI e SENSOLI.

 

La dottoressa CASTELLINI puntualizza alcuni aspetti del documento all’esame.

 

La presidente SERRI nel ricordare che la Commissione si era riunita, prima di Natale, per affrontare il tema all’esame, sottolinea l’esigenza di un monitoraggio dei futuri risultati dell’istituzione dell’area vasta relativa alla Romagna. In assenza di ulteriori interventi, pone in votazione le osservazioni presentate dalla collega Sensoli e il provvedimento (vedi allegato 2).

 

La Commissione esprime parere contrario con 2 voti favorevoli (M5S), 29 contrari (PD, SI) e 7 astenuti (LN, FDI-AN) alle osservazioni presentate dalla consigliera Sensoli.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD, SI), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

3608 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)" (Delibera di Giunta n. 1935 del 21 11 16).

 

La presidente SERRI introduce l’argomento successivo, precisando che nella seduta odierna si procederà all’esame dell’articolato del progetto di legge 3608. Informa che sono pervenuti 60 emendamenti.

 

Articolo 1

 

Sull’articolo 1 insistono gli emendamenti nn. 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 13 e il subemendamento n. 54.

 

La consigliera SENSOLI illustra i suoi emendamenti.

 

Il consigliere DELMONTE interviene spiegando che, a fronte di un emendamento di contenuto pressoché identico, il gruppo della Lega Nord voterà a favore di quello che riterrà più completo.

 

Interviene il consigliere FOTI contestando l’ammissibilità dell’emendamento n. 6 – presentato dalla Giunta- che, a suo giudizio, è estraneo alla materia oggetto del progetto di legge.

 

Risponde il dottor MAINETTI.

 

In considerazione dei rilievi avanzati dal consigliere FOTI e in attesa di una valutazione approfondita di carattere tecnico e regolamentare sulla sua compatibilità con il pdl, il consigliere BAGNARI propone che l’emendamento n. 6 venga stralciato dalla votazione odierna, sottolineando che esso potrà essere eventualmente ripresentato in occasione della discussione in aula.

 

La presidente SERRI dichiara che non si procederà alla votazione dell’emendamento n.6, in attesa di una verifica sulla sua ammissibilità.

 

In assenza di ulteriori interventi invita i commissari ad esprimersi sugli emendamenti presentati all’articolo 1.

 

La Commissione respinge con 9 voti favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), 29 contrari (PD, SI) e nessun astenuto l’emendamento n. 7

 

La Commissione accoglie con 38 voti favorevoli (PD, SI, LN, M5S, FDI-AN) nessun contrario e nessun astenuto l’emendamento n. 8.

 

La Commissione respinge con 1 voto favorevole (FDI-AN), 29 contrari (PD, SI) e 8 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 2.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 33 contrari (PD, LN) e 3 astenuti (SI, FDI-AN) l’emendamento n. 9.

 

La Commissione respinge con 9 voti favorevoli (M5S, LN, FDI-AN), 27 contrari (PD) e 2 astenuti (SI) l’emendamento n. 10.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (M5S, FDI-AN), 29 contrari (PD, SI) e 6 astenuti (LN) l’emendamento n. 11.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN) nessun contrario e 2 astenuti (M5S) il subemendamento n. 54.

 

La Commissione accoglie con 38 voti favorevoli (PD, SI, LN, M5S, FDI-AN) nessun contrario e nessun astenuto l’emendamento n. 12.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SI, M5S, FDI-AN) nessun contrario e 6 astenuti (LN) l’emendamento n. 13.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 1 così come emendato.

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti nn. 14, 15, 16, 17, 18, 3, 19, 20, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 55 e il subemendamento n. 56.

 

La consigliera SENSOLI illustra i suoi emendamenti.

 

Il consigliere FOTI ritira il suo emendamento n. 3 perché sostituito da un nuovo emendamento che è stato numerato allo stesso modo del ritirato.

 

Interviene la presidente SERRI spiegando le ragioni della stessa numerazione dell’emendamento del collega FOTI.

 

Il consigliere FOTI ritira anche l’emendamento n. 5.

 

Prendono la parola i consiglieri BAGNARI, DELMONTE e SENSOLI.

 

La presidente SERRI pone in votazione gli emendamenti.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 29 contrari (PD, SI) e 7 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 14.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN) nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 55.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (M5S, SI), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 15.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, LN, SI) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 16.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, SI, LN, M5S), 1 contrario (FDI-AN) e nessun astenuto l’emendamento n. 17.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, LN, SI) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 18.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, LN, SI, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 3.

 

La Commissione respinge con 7 voti favorevoli (LN, M5S), 27 contrari (PD) e 3 astenuti (SI, FDI-AN) l’emendamento n. 19.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (M5S, FDI-AN), 34 contrari (PD, SI, LN) e nessun astenuto l’emendamento n. 20.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, FDI-AN), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 4.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, LN, SI, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) il subemendamento n. 56.

 

Interviene il consigliere BAGNARI.

 

Il consigliere FOTI fa notare un refuso nel testo del subemendamento appena votato.

 

La Commissione accoglie con 37 voti favorevoli (PD, SI, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto l’emendamento n. 21.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 29 contrari (PD, SI) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 22.

 

La Commissione respinge con 7 voti favorevoli (M5S, LN), 29 contrari (PD, SI) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 23.

 

La Commissione respinge con 8 voti favorevoli (M5S, LN, FDI-AN), 29 contrari (PD, SI) e nessun astenuto l’emendamento n. 24.

 

La Commissione respinge con 8 voti favorevoli (M5S, LN, FDI-AN), 29 contrari (PD, SI) e nessun astenuto l’emendamento n. 25.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (M5S, FDI-AN), 34 contrari (PD, SI, LN) e nessun astenuto l’emendamento n. 26.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (M5S, FDI-AN), 34 contrari (PD, SI, LN) e nessun astenuto l’emendamento n. 27.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 2 così come emendato.

 

Emendamento 1 che introduce l’articolo 2 bis.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

Prende la parola il consigliere BAGNARI.

 

La dottoressa CASTELLINI offre i chiarimenti tecnici.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento 1.

 

Interviene il consigliere DELMONTE.

 

 

 

Articolo 3

 

Sull’articolo 3 insiste l’emendamento n. 28.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, SI, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 28.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 3.

 

Emendamento 29 che introduce l’articolo 3 bis.

 

La consigliera SENSOLI illustra l’emendamento.

 

Intervengono i consiglieri DELMONTE e BAGNARI.

 

Replica la consigliera SENSOLI.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, SI, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 29.

 

Emendamento 30 che introduce l’articolo 3 ter.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 27 contrari (PD) e 8 astenuti (SI, LN, FDI-AN) l’emendamento n. 30.

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti nn. 31, 32, 33, 34, 51, 35 e 36.

 

Interviene la consigliera SENSOLI.

 

Prende la parola il consigliere DELMONTE che illustra i suoi emendamenti e preannuncia il voto contrario agli emendamenti nn. 33 e 34.

 

Intervengono i consiglieri BAGNARI, FOTI, DELMONTE e la presidente SERRI.

 

Replicano i consiglieri FOTI e BAGNARI.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, SI, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) gli emendamenti nn. 31, 32, 33 e 34.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN,), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 51.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, SI, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) gli emendamenti nn. 35 e 36.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 4 così come emendato.

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti nn. 49, 37 e 50.

 

Interviene il consigliere DELMONTE.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S,) l’emendamento n. 49.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 29 contrari (PD, SI) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 37.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 50.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 5 così come emendato.

 

Articolo 6

 

Sull’articolo 6 insiste l’emendamento n. 38.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, SI, LN, M5S), nessun contrario e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 38.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 6 così come emendato.

 

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti nn. 53 e 39 e il subemendamento n. 57.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 53.

 

Interviene il consigliere FOTI chiedendo che venga illustrato il contenuto del subemendamento n. 57.

 

Il consigliere BAGNARI illustra il contenuto del subemendamento n. 57.

 

Replica il consigliere FOTI.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, FDI-AN), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S) il subemendamento n. 57.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, M5S), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 39.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 7 così come emendato.

 

Articolo 8

 

Sull’articolo 8 insiste l’emendamento n. 40.

 

La Commissione respinge con 5 voti favorevoli (M5S, SI, FDI-AN), 27 contrari (PD) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 40.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 8.

 

Articolo 9

 

Sull’articolo 9 insiste l’emendamento n. 41.

 

La consigliera SENSOLI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BAGNARI annuncia che il Partito Democratico voterà contro.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 35 contrari (PD, SI, LN, FDI-AN) e nessun astenuto l’emendamento n. 41.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 9.

 

Articolo 10

 

Sull’articolo 10 insistono gli emendamenti nn. 42 e 58.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 34 contrari (PD, SI, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 42.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 58. Il gruppo FDI-AN non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 10. Il gruppo FDI-AN non partecipa al voto.

 

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti nn. 52, 59, 43 e 44.

 

Interviene la consigliera SENSOLI.

 

Replica il consigliere BAGNARI.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 52.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) l’emendamento n. 59. I gruppi di SI e FDI-AN non partecipano al voto.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, M5S), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 43.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (M5S, SI), 27 contrari (PD) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 44.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 11 così come emendato.

 

Emendamento n. 45 istitutivo dell’articolo 11 bis.

 

Interviene la consigliera SENSOLI.

 

Il consigliere FOTI chiede un chiarimento.

 

Risponde la presidente SERRI.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (M5S), 35 contrari (PD, SI, LN, FDI-AN) e nessun astenuto l’emendamento n. 45.

 

Articolo 12

 

Sull’articolo 12 insistono gli emendamenti nn. 46, 47, 48 e il subemendamento n. 60.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (M5S, SI), 27 contrari (PD) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 46.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (M5S, SI), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 47.

 

Il consigliere FOTI chiede venga illustrato il contenuto del subemendamento n. 60 che dichiara di non aver ricevuto.

 

Interviene la presidente SERRI precisando che gli ultimi emendamenti sono stati inviati ai commissari nel primo pomeriggio.

 

Il consigliere FOTI dichiara che la mail con gli emendamenti è arrivata dopo l’orario di convocazione della seduta odierna.

 

Il consigliere BAGNARI illustra il contenuto del subemendamento n.60.

 

La consigliera SENSOLI chiede che gli emendamenti vengano trasmessi ai commissari in tempi ragionevoli.

 

Prendono la parola la presidente SERRI e il consigliere FOTI.

 

Il consigliere DELMONTE dichiara che voterà contro al subemendamento n. 60.

 

La Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD), 6 contrari (LN, FDI-AN) e 4 astenuti (SI, M5S) il subemendamento n. 60.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, M5S), nessun contrario e 8 astenuti (SI, LN, FDI-AN,) l’emendamento n. 48.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti favorevoli (PD, SI, LN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S, FDI-AN) all’articolo 12 così come emendato.

 

Articolo 13

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 13.

 

Articolo 14

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 14.

 

Articolo 15

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti favorevoli (PD, SI, LN, FDI-AN), nessun contrario e 2 astenuti (M5S) all’articolo 15.

 

La presidente SERRI chiede ai relatori se intendano svolgere la relazione orale o scritta.

 

Il consigliere BAGNARI e DELMONTE dichiarano che svolgeranno la relazione orale.

 

3922 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché intervenga rapidamente, emanando una legge delega sulla materia delle concessioni, impegnando inoltre la Giunta, qualora l'adozione della anzi indicata normativa non avvenga in tempi congrui, ad intervenire al fine di garantire l'applicazione dei principi comunitari e tutelare le attività imprenditoriali operanti in ambito balneare, le professionalità maturate e gli investimenti effettuati. (20 01 17). A firma dei Consiglieri: Bagnari, Campedelli, Zoffoli, Cardinali, Lori, Zappaterra, Sabattini, Ravaioli, Serri, Caliandro, Rontini, Calvano, Bessi, Montalti

 

4055 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a sostenere, in ambito territoriale, il percorso di adozione della normativa per il riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, ad informare l'Assemblea circa lo svolgimento dei relativi procedimenti, ad adottare i provvedimenti di competenza anche attraverso il confronto con detto organo e tramite udienze conoscitive ed audizioni con i soggetti interessati, intervenendo inoltre in ambito legislativo, e nel rispetto delle rispettive competenze, qualora l'intervento nazionale dovesse interrompersi. (08 02 17). A firma dei Consiglieri: Sensoli, Bertani

 

4058 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del Governo affinché la legge delega sulla revisione e sul riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, preveda la proroga di 18 anni per i titolari di concessioni già in essere unitamente al ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione di quelle balneari nuove. (08 02 17). A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Fabbri, Bargi, Delmonte, Liverani, Marchetti Daniele, Pettazzoni, Rainieri, Rancan

 

La presidente SERRI introduce gli ultimi punti all’ordine del giorno.

 

Il consigliere BAGNARI illustra l’emendamento – distribuito in seduta - da lui presentato alla risoluzione 3922.

 

Intervengono i consiglieri POMPIGNOLI, SENSOLI e FOTI.

 

Prende la parola l’assessore CORSINI.

 

Replica il consigliere POMPIGNOLI.

 

La presidente SERRI annuncia che sta per essere distribuito ai commissari un subemendamento del collega Bagnari.

 

Il consigliere BAGNARI illustra il suo subemendamento.

 

La presidente SERRI, in assenza di ulteriori interventi, pone in votazione il subemendamento, l’emendamento e le tre risoluzioni in oggetto.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD, SI), 1 contrario (LN), 3 astenuti (M5S, FDI-AN) il subemendamento e l’emendamento presentati dal consigliere Bagnari.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD, SI, M5S), 1 contrario (LN) e 1 astenuto (FDI-AN) la risoluzione n. 3922.

 

La Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD, SI, M5S, FDI-AN), nessun contrario e 1 astenuto (LN) la risoluzione n. 4055.

 

La Commissione respinge con 2 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 22 contrari (PD) e 4 astenuti (SI, M5S) la risoluzione n. 4058.

 

La seduta termina alle ore 17,35.

 

Approvato nella seduta del 15 marzo 2017.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri

 


Allegato 1.

 

DESTINAZIONE TURISTICA

“ROMAGNA – PROVINCE DI FERRARA, FORLì-CESENA, RAVENNA E RIMINI”

ELENCO DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI ADERENTI

 

PROVINCIA

COMUNE – UNIONE DI COMUNI

DELIBERA CONSIGLIO

FERRARA

 

Argenta

n.   5 del 04/02/2017

Codigoro

n.   5 del 31/01/2017

Comacchio

n.   8 del 24/01/2017

Ferrara

n.   5 del 30/01/2017

Fiscaglia

n.   2 del 04/02/2017

Goro

n.  12 del 31/01/2017

Mesola

n.   5 del 26/01/2017

Unione dei Comuni Terre e Fiumi

n.  13 del 13/02/2017

RAVENNA

Cervia

n.   1 del 26/01/2017

Ravenna

n. 168 del 20/12/2016

Russi

n.  87 del 29/12/2016

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

n.  69 del 21/12/2016

Unione della Romagna Faentina

n.  62 del 21/12/2016

FORLì-CESENA

Bagno di Romagna

n.   3 del 27/01/2017

Bertinoro

n.   4 del 31/01/2017

Cesena

n.   5 del 31/01/2017

Cesenatico

n.   5 del 16/01/2017

Forlì

n.  10 del 31/01/2017

Forlimpopoli

n.   4 del 14/02/2017

Gambettola

n.   4 del 31/01/2017

Gatteo

n.   2 del 30/01/2017

Longiano

n.   9 del 30/01/2017

Mercato Saraceno

n.   7 del 31/01/2017

Predappio

n.  11 del 30/01/2017

San Mauro Pascoli

n.   7 del 30/01/2017

Sarsina

n.   3 del 30/01/2017

Sogliano al Rubicone

n.   3 del 08/02/2017

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Unione montana

 

n.   4 del 07/02/2017

Verghereto

n.   1 del 30/01/2017

RIMINI

Bellaria Igea Marina

n.  10 del 13/01/2017

Casteldelci

n.   3 del 08/02/2017

Cattolica

n.   8 del 25/01/2017

Coriano

n.  18 del 31/0172017

Maiolo

n.   2 del 13/02/2017

Misano Adriatico

n.   8 del 26/01/2017

Novafeltria

n.   4 del 09/02/2017

Pennabilli

n.   4 del 11/02/2017

Poggio Torriana

n.   7 del 30/01/2017

Riccione

n.   2 del 21/02/2017

Rimini

n.   1 del 09/02/2017

San Giovanni in Marignano

n.  10 del 31/01/2017

San Leo

n.   2 del 10/0272017

Sant’Agata Feltria

n.  20 del 31/01/2017

Santarcangelo di Romagna

n.   6 del 30/01/2017

Talamello

n.   3 del 11/02/2017

Unione della Valconca

n.   2 del 24/01/2017

Verucchio

n.   2 del 06/02/2017


Allegato 2.

 

Osservazioni oggetto C101 a firma della consigliera Sensoli

 

Il peso elettorale:

All’articolo 8, Disciplina del voto, si prevede che agli enti territoriali partecipanti all’Assemblea sia attribuito un numero di voti determinato tenendo conto di:

numero presenze turistiche (40%)

numero posti letto (40%9

popolazione (10%)

estensione (10%)

Sembra realistico che il peso percentuale di ogni realtà territoriale sul totale del parametro di riferimento si debba tradurre nel “peso specifico” rispetto al parametro stesso.

Ne consegue che ad un’immaginaria Unione dei Comuni di Fiabilandia, che abbia il 3% delle presenze turistiche di tutta l’Area Vasta “Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)”, il 2% dei posti letto, il 3% della popolazione ed il 4% dell’estensione territoriale, corrisponda un peso elettorale, cioè un “numero di voti” (art. 8, c. 1), pari alla somma di:

1,2% derivante dal peso specifico sulle presenze (3% del 40% quindi 1,2% del totale)

0,8% derivante dal peso specifico sui posti letto (2% del 40% quindi 0,8% del totale)

0,3% derivante dal peso specifico sulla popolazione (3% del 10% quindi 0,3% del totale)

0,4% derivante dal peso specifico sull’estensione (4% del 10% quindi 0,4% del totale)

per un valore complessivo del 2,7% (percentuale calcolata sul valore complessivo degli Enti territoriali, al netto delle considerazioni sul calcolo del peso delle Province: vedi punto 1.4).

I quattro valori stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 nell’articolo 8 dello Statuto individuano una sorta di “valore turistico” dei diversi enti territoriali aderenti all’Assemblea.

Occorre allora fare alcune considerazioni.

se l’“estensione territoriale” di un Ente è determinata una volta per tutte e la “popolazione” registra cambiamenti lenti (per la demografia sembra comunque necessario precisare cosa si assume a riferimento, per esempio i residenti a date definite), le presenze turistiche e i posti letti sono legati a dinamiche di mercato, con variazioni da misurare periodicamente. È quindi necessario pensare che i pesi elettorali dei singoli enti debbano variare periodicamente e non restare immutati.

Proposta:

Lo Statuto della Destinazione Turistica dovrebbe esplicitare:

la periodicità cui ricondurre il calcolo del peso elettorale di cui all’articolo 8, c. 1;

i meccanismi di computo degli indicatori del comma 1, lettere a), b), c), nell’articolo 8.

 

Rispetto al criterio connesso alle presenze turistiche può essere utile definire un meccanismo di calcolo: a cosa ci si riferisce? Ai pernottamenti o alle visite?  I biglietti emessi per le mostre di Palazzo Diamanti a Ferrara o per la visita del complesso di San Vitale a Ravenna come vengono calcolati? le soste, senza pernottamento, in un agriturismo dell’Appennino quanto valgono? Come viene calcolato il turismo pendolare verso i lidi da Cattolica a Comacchio, naturale luogo di “cabotaggio turistico” per la stessa area interna della nostra DT, e con un bacino di riferimento che, ampliandosi in parte anche all’area bolognese e modenese arriva fino a 3 milioni di persone? È chiaro che si pone l’esigenza di assicurare equità, ma anche di evitare che la dotazione alberghiera o di RTA finisca con sovrastare altre importantissimi indicatori.

Proposta:

Lo Statuto della Destinazione Turistica dovrebbe definire gli elementi di calcolo della voce relativa alle “presenze turistiche” (o le fonti di riferimento).

 

È, in ogni caso, possibile già oggi realizzare una simulazione che determini il numero di voti dei diversi Enti territoriali aderenti.

Proposta:

L’applicazione dei criteri derivanti dall’attuale testo dello Statuto dovrebbe essere esplicitata in una simulazione formulata sulla base dei dati attuali.

Questa operazione fornirebbe ulteriori elementi e consapevolezza al fine dell’espressione del parere da parte della Commissione.

 

In secondo luogo bisogna stabilire come applicare i criteri di attribuzione del “numero di voti” di cui all’articolo 8, c. 1 a soggetti come le Province, poiché l’attribuzione dei criteri individuati anche a questi Enti senza alcun correttivo comporterebbe l’assegnazione di un peso elettorale molto alto ai quattro Presidenti di Provincia, che oggi si configurano come Enti di secondo grado.

Non solo i Presidenti sono già sindaci di Comuni appartenenti alla provincia, ma sono eletti a seguito di elezioni nelle quali giocano fattori diversi.

Il comma 2 dell’articolo 8 precisa che è l’Assemblea della DT, con proprio regolamento a definire il numero di voti spettante agli Enti territoriali (e agli altri). Ma i parametri sono definiti al comma 1 ed occorre prevedere un meccanismo che tenda a “premiare” Comuni ed Unioni rispetto alle province.

Questo sia per non concentrare un peso elettorale molto rilevante su figure che sono già rappresentanti del proprio Comune/Unione. Ma anche perché la legge regionale di riordino (la L.R. 13 del 2015) nonché le sue numerose, successive, modifiche hanno ridotto fortemente, in coerenza con la legge 156 del 2014, le funzioni sul turismo svolte dalle Province. E la legge regionale n. 25 del 2016 (collegato al bilancio), che è intervenuta sugli articoli 45 e 47 della legge regionale n. 13 del 2015, ha accentuato questa scelta.

Proposta:

Lo Statuto della Destinazione Turistica dovrebbe individuare – o definire un criterio di riferimento – il “peso elettorale” complessivo delle Province rispetto all’insieme degli enti territoriali (per esempio una percentuale quale il 15%)

 

Le quote annuali

Un altro tema di riflessione è costituito dalla relazione fra quote annuali di partecipazione e peso elettorale. Oppure fra quote annuali e “ricaduta” dei programmi di promozione turistica.

Il rapporto peso elettorale/quota annuale dovrebbe determinare in misura diretta almeno una parte delle quote annuali: seguendo l’esempio di prima sembra difficile ipotizzare che l’Unione dei Comuni già presa in esame, con peso elettorale pari al 2,7% del totale degli enti territoriali (al netto del ragionamento svolto per le Province) debba farsi carico di una quota annuale molto più rilevante. Si può quindi prevedere che al peso elettorale di un Ente territoriale sul totale dei voti assembleari corrisponda (per intero o in parte) il peso della quota annuale di riferimento. In questo modo chi ha maggiore “valore turistico” paga di più.

Proposta:

Lo Statuto della Destinazione Turistica dovrebbe stabilire che per ogni Ente territoriale la quota annuale è proporzionale al suo peso elettorale sul totale dei voti assembleari (stabilendo poi se la proporzionalità vale per tutta o per parte della quota).

 

Se il punto 2.1 fosse sciolto prevedendo una corrispondenza parziale con la quota annuale, si potrebbe fare agire un altro meccanismo di corrispondenza, quale quello all’attribuzione territoriale delle spese connesse ai programmi di promocommercializzazione della DT (cioè quelli previsti nello Statuto all’articolo 7, comma 2, lettera g). In sostanza se l’Unione dei Comuni del nostro esempio ha peso elettorale pari a x%, ma al suo territorio sono attribuibili spese pari a y% dei programmi di promocommercializzazione si potrebbe pensare che le due percentuali (x% e y%) agiscano, secondo valori da definire, per il calcolo delle quote annuali. In questo modo non solo chi ha maggiore valore turistico, ma anche chi “riceve” di più, paga di più.

Proposta:

Lo Statuto della Destinazione Turistica dovrebbe stabilire che per ogni Ente territoriale la quota annuale è proporzionale alla percentuale di risorse relative ai programmi di promo-commercializzazione attribuibile al suo territorio

 

Le componenti dell’offerta turistica territoriale

Le Destinazioni turistiche possono piacere o meno. Possono essere più efficaci o meno efficaci, più motivate o meno motivate delle Unioni di prodotto.

Ma oggi esistono, mettendo al centro della promocommercializzazione le diverse componenti dell’offerta turistica, vale a dire le specificità territoriali e di prodotto.

Perché una DT corrisponda al proprio ruolo, occorre che sia assicurata un’adeguata capacità di promozione anche dei prodotti più nuovi e specifici, sapendo che, nel caso della “Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)” ci si confronta con il ruolo decisivo svolto dal balneare oppure con città d’arte del calibro di Ferrara e Ravenna.

L’attività concreta della DT in particolare rispetto alle sue funzioni di programmazione può assicurare adeguata attenzione a questo aspetto, in particolare se, adeguatamente accompagnata da sollecitazioni da parte della Regione,

Proposta:

Indicazioni regionali dirette a prevedere che una quota pari almeno a – per esempio – il 25% delle spese complessive per i programmi di promocommercializzazione sia, sul piano territoriale, riconducibile a territori diversi da quelli che registrano i primi 10 risultati per numero di posti letto o di presenze).

Si segnalano di seguito ulteriori elementi di cui tenere conto nel processo di istituzione delle DT

Proposta:

Favorire, nel confronto con gli organi delle DT, soluzioni dirette ad integrare le diverse offerte locali, assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti e alle peculiarità che le caratterizzano, dalle offerte più mature e consolidate a quelle più specifiche, con particolare riferimento ai "programmi turistici di promozione locale", realizzando una piena promozione dei territori e della loro complessità, alla base della qualità e dell'eccellenza del turismo emiliano-romagnolo.

Richiedere alle DT, nel rispetto dell’autonomia dei territori, soluzioni tali da assicurare, anche nell’articolazione degli organi con funzioni esecutive, soluzioni che garantiscano adeguata rappresentanza alle diverse opportunità dei l mix turistico locale.

Sollecitare nel confronto con i soggetti privati del settore turistico analoga attenzione nella costituzione delle cabine di regia locali.

Sollecitare gli Enti Locali all’adozione di soluzioni dirette a prevedere la presentazione degli atti di programmazione anche i Consigli comunali o alle competenti Commissioni per l’espressione di pareri.

Invitare le DT a relazioni annuali sull’attività svolta, da assicurare nei confronti dei soci e della Regione.

Sollecitare le DT all’individuazione di soluzioni – da sostenere con adeguate attività di supporto regionali – che prevedano la partecipazione dei soggetti con competenze programmatorie e gestionali nel campo della mobilità delle politiche sanitarie, alla luce delle reciproche dirette implicazioni di politiche trasportistiche, sanitarie e del turismo.

 

ALLEGATO 3

 

Emendamenti presentati all’ogg. 3608– Commissione II seduta del 22 febbraio 2017

 

1.Emendamenti approvati.

 

Emendamento 8 a firma Sensoli.

Il comma 3 dell’art. 1 è cosi sostituito:

“3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia–Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.”

 

Subemendamento 54 a firma Bagnari

All’emendamento n. 12/Sensoli, la parola “debolezza” è sostituita con la parola “fragilità”.

 

Emendamento 12 a firma Sensoli

al comma 5 dell’art. 1 la lettera g) è cosi sostituita:

“g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di debolezza;

 

Emendamento 13 a firma Sensoli

al comma 5 dell’art. 1 dopo la lettera g) è introdotta la lettera h):

“h) la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.

 

Emendamento 55 a firma Bagnari

Alla lett. c del c.2 dell’art.3, sono aggiunte le seguenti parole “e che risultino conformi alle norme vigenti”.

 

Emendamento 17 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 la lettera f) è sostituita:

“f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici, inoltre gli stessi non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.”

 

Emendamento 3 a firma Foti

All’articolo 2, comma 3, del presente progetto di legge, la lettera g) è così integralmente modificata:

“g) avere un adeguato numero di iscritti: al fine di garantire l’effettiva rappresentatività sociale delle associazioni la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell’iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, ai sensi del comma 4.”

 

Emendamento 4 a firma Foti

All’articolo 2 del presente progetto di legge, al termine del comma 4 sono integrate le seguenti parole “ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione”.

 

Subemendamento 56 a firma Bagnari

La lett. 5bis del c.5 dell'art. 2, introdotta dall'emendamento n. 21/Sensoli, è così sostituita:

"5bis) la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La relativa domande di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione."

 

Emendamento 21 a firma Sensoli

Dopo il comma 5 all’art. 2 è introdotto il comma 5 bis:

“5) bis la sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al comma 2, comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro regionale e la perdita dei fondi assegnati. La relativa domande di iscrizione al Registro non può essere ripresentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.”

 

Emendamento 51 a firma Bagnari

Al comma 7 dell’articolo 4, dopo la frase: “Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali” sono aggiunte le seguenti parole “che dovranno essere appositamente invitati”.

 

Emendamento 49 a firma Delmonte-Bagnari

Al comma 1, lettera a) dell’articolo 5 dopo la frase “su richiesta della Giunta medesima” sono aggiunte le seguenti parole “o della relativa commissione competente”.

 

Emendamento 50 a firma Delmonte-Bagnari

Al comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente lettera “h) esprimere parere consultivo sul Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori”

 

Emendamento 38 a firma Sensoli

All’art. 6, comma 2, la lettera a) è cosi sostituita:

“a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, anche attraverso metodologie e indicatori che ne misurano la loro effettiva qualità;”

 

Emendamento 53 a firma Delmonte-Bagnari

Al comma 1 dell’articolo 7, dopo la frase “svolte in attuazione della presente legge” sono aggiunte le seguenti parole “, anche attraverso un’apposita sezione del proprio portale web”

 

Subemendamento 57 a firma Bagnari

All’emendamento n. 39/Sensoli, le parole “nel rispetto della normativa europea in materia di servizi” sono soppresse.

 

Emendamento 39 a firma Sensoli

All’art. 7, il comma 2 è cosi sostituito:

“2. La Regione si adopera perché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative ed in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi, nel rispetto della normativa europea in materia di servizi.

 

Emendamento 58 a firma Bagnari

Alla fine del c.1 dell’art. 10 del pdl sono aggiunte le parole “Le modalità di definizione del piano sono definite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.”.

 

Emendamento 52 a firma Delmonte-Bagnari

All’articolo 11 dopo le parole “Giunta Regionale” sono aggiunte le seguenti: “sentita la commissione competente,”.

 

Emendamento 59 a firma Bagnari

Al c. 1 dell’art. 11, dopo la parola “informazione” sono inserite le parole “anche finalizzata ad un uso consapevole degli strumenti finanziari e alla gestione consapevole del denaro e del risparmio, per”.

 

Emendamento 43 a firma Sensoli

All’art. 11, comma 1, tra le parole “di cui all’art. 1” e “per la risoluzione extragiudiziale” è inserita la seguente frase:

“l’informazione e l’educazione al consumo consapevole,”

 

Subemendamento 60 a firma Bagnari

Alla lett. f) del c. 1 dell’art. 12, introdotta dall’emendamento n. 48/Sensoli, le parole “, nonché la rendicontazione delle attività dei progetti realizzati, degli accertamenti e delle verifiche, e sugli eventuali progetti sospesi o non realizzati” sono soppresse.

 

Emendamento 48 a firma Sensoli

all’art. 12 dopo la lettera e) è introdotta la lettera f):

“f) lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività dei progetti realizzati, degli accertamenti e delle verifiche, e sugli eventuali progetti sospesi o non realizzati.”

 

2. Emendamenti respinti e/o ritirati

 

Emendamento 7 a firma Sensoli

All’art. 1 comma 2, tra il testo in parentesi e la parola “la Regione” è inserita la seguente locuzione:

“e successive modifiche ed integrazioni,”

 

Emendamento 9 a firma Sensoli

La lettera c) del comma 5 dell’art. 1, è cosi sostituita:

“c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente, anche attraverso uno spazio web dedicato nel sito istituzionale della Regione che dia massima trasparenza sulle attività e sulla normativa regionale in materia, dia indicazioni sull’accesso al credito, sulle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite Internet, sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie, sul consumo critico e sugli stili di vita sostenibili;

 

Emendamento 10 a firma Sensoli

Alla lettera e) del comma 5 dell’art. 1, tra le parole “industriali” e “artigianali” sono inserite le seguenti parole:

“creditizie, finanziarie,”

 

Emendamento 11 a firma Sensoli

Al comma 5 dell’art. 1 sono inserite le lettere e) bis ed e) ter:

“e) bis. un efficace esamina dell’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulazione di proposte per politiche antinflattive;

e) ter. la promozione degli interventi realizzati dagli enti locali o da altri enti pubblici a tutela dei consumatori e degli utenti;

 

Emendamento 14 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 alla lettera a) tra le parole “atto pubblico” e “con uno statuto” è introdotta la seguente frase:

“o scrittura privata autenticata, da almeno un anno dalla richiesta,”

 

Emendamento 15 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 alla lettera c) è sostituita:

“c) tenere libri contabili ed adottino un bilancio annuale, dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, con indicazione certificata delle quote versate dagli associati, che curino la tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;”

 

Emendamento 16 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 dopo la lettera d) è inserita la lettera d) bis:

“d) bis effettiva presenza ed attività sul territorio regionale, comprovabile tramite:

-          attività d’informazione, consulenza e tutela a favore dei consumatori;

-          disponibilità di un sito web aggiornato con adeguati contenuti informativi, sia relativamente all’organizzazione ed al funzionamento dell’associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

-          disponibilità di una articolazione regionale degli sportelli di assistenza e consulenza, ovvero tipologia modalità e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;

-          numero di pratiche di assistenza, di pareri e consulenze fornite ai consumatori;

-          numero dei reclami prestati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;

-          tipologia, numero ed esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori;

-          tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall’associazione o a cui l’associazione ha partecipato con relazioni o interventi;

-          tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell’interesse dei consumatori, ad attività, ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

 

Emendamento 18 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 la lettera g) è sostituita:

“g) adeguato numero di iscritti, non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale residente: al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni la Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell’iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli.

 

Emendamento 19 a firma Sensoli

al comma 3 dell’art. 2 dopo la lettera g) è inserita la lettera g) bis:

“g) bis. conformemente alla disciplina nazionale, alle associazioni dei consumatori regionali e degli utenti, è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale, avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interesse con imprese di produzione o di distribuzione, in qualsiasi modo o forma. Le stesse associazioni non devono essere emanazione diretta o indiretta di movimenti politici.”

 

Emendamento 20 a firma Sensoli

Il comma 4 dell’art. 2 è sostituito:

“4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo effettivamente corrisposto in forma tracciabile. Il valore minimo della quota è determinato per l’annualità 2017 in euro 10, per le annualità successive la determinazione dell’importo minimo è effettuata dal Comitato di cui all’art. 4. Sono vietate quote associative di valore simbolico e quote associative riconosciute come bonus da imprese commerciali.”

 

Emendamento 22 a firma Sensoli

Dopo il comma 5 bis all’art. 2 è introdotto il comma 5 ter:

“5) ter. Le associazioni che vogliono iscriversi al Registro regionale devono presentare domanda alla Regione, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, di cui al comma 2. La Regione è obbligata a pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dando adeguate motivazioni in caso di diniego, e possibilità all’associazione richiedente di poter integrare eventuali requisiti posseduti ma non comprovati riconoscendo un termine aggiuntivo di 15 giorni. In caso di accoglimento della domanda la Regione procede contestualmente all’iscrizione dell’associazione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Sia in caso di accoglimento che diniego, la Regione nei termini previsti, da comunicazione mediante lettera raccomandata, presso la sede dell’associazione o all’indirizzo di posta elettronica certificata, se indicata nella domanda d’iscrizione.”

 

Emendamento 23 a firma Sensoli

Dopo il comma 5 ter, all’art. 2 è introdotto il comma 5 quater:

“5) quater. Gli sportelli delle associazioni dei consumatori, ai fini dell’iscrizione al registro regionale, di cui al comma 3, e del mantenimento dell’iscrizione, non possono essere ubicati presso le sedi di partiti politici o sindacati.”

 

Emendamento 24 a firma Sensoli

Il comma 6 dell’art. 2 è cosi sostituito:

“6. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna Associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni, il mantenimento di tutti i requisiti richiesti, di cui al comma 2, per l’iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti dell’anno precedente, nonché copia dell’ultimo bilancio.”

 

Emendamento 25 a firma Sensoli

Dopo Il comma 6 all’art. 2 è introdotto il comma 7:

“7) La Regione, tramite i propri uffici, ed anche avvalendosi di altre autorità, effettua la verifica dei requisiti richiesti di cui al comma 2.”

 

Emendamento 26 a firma Sensoli

Dopo Il comma 7 all’art. 2 è introdotto il comma 8:

“8. Possono richiedere l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori anche associazioni consorziate, che seppure singolarmente non soddisfano i requisiti d’iscrizione previsti dalla presente legge, soddisfano tali requisiti in forma consorziata. La Giunta regionale con apposito atto determina i criteri, requisiti, e modalità d’iscrizione, specifici per le associazioni consorziate.”

 

Emendamento 27 a firma Sensoli

Dopo il comma 8 all’art. 2 è introdotto il comma 9:

“9. Le norme del presente articolo si applicano, per le associazioni dei Consumatori già iscritte al Registro regionale, alla data di entrate in vigore della presente legge, dal 01.01.2018.”

 

Emendamento 28 a firma Sensoli

L’art. 3 è cosi sostituito:

Art.3

Studi e ricerche

“1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, individuati mediante evidenza pubblica, salvi casi di urgenza nei quali si potrà procedere a seguito di designazione sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art.2.

 

Emendamento 29 a firma Sensoli

Dopo l’art. 3 è introdotto l’art. 3 bis:

“Art. 3 bis

Analisi, vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale individua e stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, i servizi delle AUSL abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche e le modalità con le quali tali  analisi verranno eseguite su richieste dalle associazioni iscritte al registro, dal Comitato di cui all’art. 4, dai gruppi consigliari o singoli consiglieri regionale ed altri soggetti.

2. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell’ambiente che lo circonda, tutte le strutture regionali competenti per materia comprese le Agenzie ed in particolare l’Arpa, sono tenute a garantire la massima collaborazione con il Comitato, di cui all’art.4, e con le associazioni iscritte al registro regionale.

3. Le AUSL attraverso i servizi, di cui al comma 1, oltre alla mera esecuzione di analisi, offrono supporto tecnico scientifico e normativo alle associazioni, ai soggetti di cui al comma 1, attività di campionamento, l'interpretazione dei dati analitici e, conseguentemente, la definizione degli interventi in rapporto alle norme vigenti.

4. Le AUSL garantiscono inoltre in materia di consumi:

a) attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;

b attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e della legislazione comunitaria relativa al controllo dei prodotti alimentari.

5. Le AUSL pubblicano un rapporto semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai servizi competenti ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata per settori di attività e per singoli prodotti, con l'indicazione dei parametri rilevanti e della distribuzione della loro variabilità, delle denunce e dei provvedimenti amministrativi adottati.”

 

Emendamento 30 a firma Sensoli

Dopo l’art. 3 bis è introdotto l’art. 3 ter:

“Art. 3 ter

Attività di rilievo europeo ed internazionale

1. La Regione nell’ambito, dei rapporti con l’Unione Europea e nel rispetto dei limiti previsti per le attività regionali di rilievo internazionale, di cui alla Legge 5 giugno 2003, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, promuove la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati, della partecipazione a programmi e progetti europei, dei programmi europei di cooperazione territoriale e di finanziamento diretto, sostiene lo sviluppo di una rete di rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli entri territoriali, che nei singoli stati membri operano nel settore della tutela dei consumatori e degli utenti, curando le relazioni con le istituzioni europee competenti nella materia della tutela dei consumatori e degli utenti con l’obiettivo di:

a) scambiare informazioni concernenti le evoluzioni normative e alle buone pratiche amministrative;

b) comparare prassi anche al fine di sostenerne lo scambio tra i diversi enti territoriali interessati, per garantire ai consumatori e agli utenti i migliori standard in termini di efficacia nell’azione di tutela, trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) realizzare iniziative in partenariato, per progettazione e la partecipazione ai bandi e ai programmi di finanziamento europei, che abbiano una significativa ricaduta locale;

d) garantire l’accesso ai consumatori agli strumenti a loro difesa organizzati a livello comunitario.

2. La Regione può avviare, in specifici casi, adeguatamente motivati, le attività di cui al comma 1, anche con riferimento ad istituzioni ed enti territoriali extra-europei.

 

Emendamento 31 a firma Sensoli

All’art.4 il comma 1 è cosi sostituito:

“1. È istituito presso il Servizio Diritti dei cittadini l’Assemblea Legislativa regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.”

 

Emendamento 32 a firma Sensoli

All’art.4 il primo periodo del comma 2 è cosi sostituito:

“2. Il Comitato è nominato con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura, fino all’insediamento dei nuovi eletti, ed è composto da:

 

Emendamento 33 a firma Sensoli

All’art.4, comma 2 la lettera a) è cosi sostituita:

“a) dagli Assessori regionali al turismo e commercio, alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma o loro delegati”

 

Emendamento 34 a firma Sensoli

All’art.4, il comma 7 è cosi sostituito:

“7. Il Comitato tramite il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonchè esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali o un loro delegato.”

 

Emendamento 35 a firma Sensoli

All’art.4, dopo il comma 8 è introdotto il comma 8 bis:

“8 bis il Comitato, nella prima seduta, convocata dall’Assessore al Commercio, alla presenza di almeno i due terzi dei suoi membri, elegge, scegliendo tra i rappresentanti delle associazioni, il proprio Presidente, che convoca e presiede le sedute successive.”

 

Emendamento 36 a firma Sensoli

All’art.4, il comma 9 è cosi sostituito:

“9. Entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato adotta un Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento (periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, casi di dimissioni, decadenza e cessazione dei/delle componenti, audizione di esperti etc.).”

 

Emendamento 37 a firma Sensoli

All’art. 5, comma 1 sono aggiunte le lettere h) ed i):

“h) stabilisce rapporti con analoghi organismi di altre Regioni e dell’Unione Europea;

i) su istanza dei cittadini o attivati d’ufficio, esprime pareri su provvedimenti regionali, sugli enti locali, delle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità afferente all’area dei consumatori, delle AUSL o Aziende Ospedaliere.”

 

Emendamento 40 a firma Sensoli

All’art. 8, dopo il comma 2 è introdotto il comma 2 bis.:

“2. bis La Regione favorisce percorsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari degli enti pubblici e agli operatori delle associazioni dei consumatori e degli utenti.”

 

Emendamento 41 a firma Sensoli

All’art. 9 è cosi sostituito:

Art. 9

Contenimento dei prezzi e osservatorio prezzi

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 2 e quelle imprenditoriali, escludendo qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto alle associazioni dei consumatori, volte a sostenere iniziative contro il carovita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l’organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

2. Presso la Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, servizio turismo e commercio ed a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente è istituito l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle tariffe per monitorare le dinamiche dei prezzi dei beni di generale e largo consumo e delle tariffe dei servizi pubblici, di seguito denominato Osservatorio.

3. L’Osservatorio la cui attività è svolta dal Servizio turismo e commercio ha le seguenti finalità:

a) promuovere su tutto il territorio regionale azioni positive volte a contrastare il rischio di impoverimento delle fasce di popolazione più esposte;

b) condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;

c) esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati;

d) raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni, nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti.

4. I programmi di attività dell’Osservatorio sono discussi con il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’art. 4.

5. Per lo svolgimento della propria attività l’Osservatorio può avvalersi, mediante apposite intese, della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle camere di commercio, dell’unione regionale delle camere di commercio, dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia Emilia-Romagna, o di altra forma associativa dei Comuni del territorio regionale, con enti di natura giuridica pubblica o privata che si occupano di studi economici e sociali, nonché, a norma delle leggi vigenti, può servirsi di esperti dotati di particolari qualificazioni tecnico-scientifiche e di comprovata competenza ed esperienza in materia.

 

Emendamento 42 a firma Sensoli

L’art. 10 è cosi sostituito:

“Art. 10

Piano di attività

1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono individuati gli ambiti prioritari d’intervento e gli che si intendono realizzare per la tutela dei consumatori e degli utenti, con i relativi valori attesi di risultato e rispettivi indicatori, definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento, oltre che metodologie idonee per la misurazione del loro raggiungimento, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo

2. il piano, di cui al comma 1, deve contenere gli interventi che:

a) la Regione realizza direttamente;

b) la Regione può realizzare in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici;

c) la Regione può realizzare attraverso gli interventi delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro mediante, contributi economici regionali diretti o indiretti.

3. Il Piano di attività è proposto dalla Giunta all’Assemblea Legislativa regionale almeno 60 giorni prima della scadenza del programma biennale precedente. L’Assemblea Legislativa approva la proposta di Piano delle attività entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali, la Giunta regionale procede adottando, con le modalità e i contenuti previsti dal comma 2, un piano provvisorio di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nella normativa vigente, valido nelle more dell’approvazione del Piano di attività biennale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della proposta di del Piano di attività di cui al comma 3, da parte della Giunta al Consiglio regionale, decorre dalla data di costituzione del Comitato di cui all’art. 4.

 

Emendamento 44 a firma Sensoli

All’art. 11, dopo il comma 1, è introdotto il comma 1 bis:

“1. bis al fine tutelare i consumatori dai rischi connessi all’uso non consapevole di strumenti finanziari soggetti a rischio, la Giunta regionale avvia specifici progetti volti all’educazione finanziaria, anche attraverso specifico sito web, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori, per avvicinare i cittadini ai temi della gestione consapevole del denaro e del risparmio, per aiutare i consumatori utenti a gestire il proprio denaro in maniera consapevole e informata e, nel contempo, prendere decisioni finanziarie adeguate alle esigenze e alle caratteristiche della propria famiglia.

 

Emendamento 45 a firma Sensoli

Dopo l’art. 11 è introdotto l’art. 11 bis:

“Art. 11 Bis

Contributi

1. La Regione, nell’ambito del piano di attività di cui all’art. 10, prevede l’erogazione di contributi alle associazioni iscritte nel Registro regionale, per la realizzazione delle attività individuate nel piano di attività biennale, di cui all’art. 10.

2. Previo avviso pubblico, redatto in conformità con la programmazione delle attività di cui all’art. 10, le associazioni iscritte nel Registro presentano domanda di finanziamento alla Regione per i progetti che intendono realizzare.

3. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 2, nonché le finalità, le cause di esclusione, i criteri di valutazione dei progetti, la tipologia delle spese ammesse, la percentuale massima del contributo e il relativo massimale, e la documentazione che deve essere prodotta, il termine entro il quale le iniziative devono essere concluse a pena la decadenza del diritto a beneficiare del contributo, sono fissati nell’avviso pubblico di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, garantendo una selezione dei progetti meritevoli di finanziamento fondata sulla qualità degli stessi.

4. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Regione effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel piano di attività biennale di cui all’articolo 10, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto analitico delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dall’avviso pubblico di cui al comma 2.”

 

Emendamento 46 a firma Sensoli

all’art. 12 lettera b) alla fine è inserita la seguente locuzione:

“e la relativa rendicontazione.”

 

Emendamento 47 a firma Sensoli

all’art. 12 dopo la lettera b) è introdotta la lettera b) bis:

“b) bis la rendicontazione relativa all’attuazione del Piano di attività biennale di cui all’art.10;”

 

Emendamenti 1 a firma Foti

Dopo l’articolo 2 del presente progetto di legge, è integrato il seguente articolo:

“Art. 2bis

(Attività di vigilanza e controlli)

1. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso:

a) il potenziamento delle attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonché di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;

b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unità sanitarie locali, di attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande.”

 

Emendamenti 2 a firma Foti

All’articolo 1, comma 5, del presente progetto di legge, la lettera e) è abrogata.

 

Emendamenti 3 a firma Foti

All’articolo 2, comma 3, del presente progetto di legge, la lettera g) è così integralmente modificata:

“g) essere iscritte all’ “Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale” di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005, n. 206, e presenza sul territorio di almeno tre province della Regione, ovvero avere un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

 

Emendamento 6 a firma assessore Gazzolo

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Articolo 14

Disposizioni a favore degli utenti colpiti da sisma

1. In riferimento al sisma che dal 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per il quale con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), esteso con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle medesime regioni, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la  Protezione Civile a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle successive disposizioni attuative.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la  Protezione Civile, per l'esercizio 2017, l’importo di euro 200.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni nel territorio dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e periodi successivi 2016 e 2017.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile, Programma 1 Sistema di protezione civile, Titolo 2 Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

11. All’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 2 le parole “negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle parole “negli anni dal 2012 al 2017”;

b)al comma 3 le parole “quindici milioni” sono sostituite dalle parole “diciotto milioni”.


Allegato 4.

 

Emendamenti presentati all’ogg. 3922 – Commissione II seduta del 22 febbraio 2017

 

Subemendamento a firma Bagnari

All’emendamento/Bagnari nel dispositivo, la prima frase “A sollecitare il Governo affinché intervenga rapidamente…” è completamente sostituita dalla seguente: “a sollecitare il Governo affinché intervenga rapidamente e il Parlamento affinché.”

 

Emendamento a firma Bagnari

 

Alla fine delle premesse, prima del dispositivo, è aggiunto il seguente periodo:

“Tenuto conto che:

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, il 27 gennaio ha approvato un disegno di legge di delega al governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo. La delega (che mira anche al superamento delle problematiche che la normativa nazionale pone in relazione a quella europea come evidenziate da ultimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 14 luglio 2016), elenca i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, prevedendo in particolare modalità di affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative.

Proprio per le innovazioni che verranno introdotte è previsto tra i principi e criteri direttivi un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino”.

 

Nel dispositivo, la prima frase “A sollecitare il Governo affinché intervenga rapidamente…” è completamente sostituita dalla seguente:

“Ad intervenire affinché il provvedimento sia incardinato al più presto nell’odg dei lavori del Parlamento, e ad approvare in tempi brevi il provvedimento stesso e i relativi decreti attuativi, in modo da dare risposta all’esigenza di applicazione dei principi di concorrenza, tenendo anche conto delle esigenze delle imprese del settore (caratterizzate da professionalità maturata e da ingenti investimenti effettuati), in modo da garantire tempi congrui nel periodo transitorio”

 

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