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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 28/09/2017 antimeridiano

Processo verbale n. 33

Seduta del 28 settembre 2017

 

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 10,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.47097 del 22/09/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

2

assente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

presente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

1

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

presente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

assente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

assente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

assente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

Sono presenti i consiglieri: Giuseppe PARUOLO in sostituzione di Lia MONTALTI per parte di seduta, Giulia GIBERTONI, Gian Luigi MOLINARI.

 

Sono altresì presenti l’assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale, Raffaele DONINI.

 

Partecipano alla seduta:

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 10,50.

 

-          Approvazione dei processi verbali nn. 31 e 32 del 2017.

 

La Commissione approva a maggioranza dei presenti con la sola astensione del Movimento 5 Stelle.

 

4223 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". (Delibera di Giunta n. 218 del 27 02 2017) TESTO BASE

 

101 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della L.R. 20 del 2000, Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". (26 01 15)

A firma del Consigliere: Bignami

 

158 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica di norme delle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 34, e 24 marzo 2000, n. 20". (09 02 15)

A firma del Consigliere: Foti

 

(Relatore consigliere Giorgio Pruccoli – Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

Esame articolato

 

La presidente RONTINI spiega ai commissari che nella seduta odierna si proseguirà l’esame dell’articolato sul progetto di legge all’esame. Ricorda che nella seduta precedente si sono votati i primi tre articoli del testo. Introduce, quindi, l’esame dell’articolo 4 del progetto.

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti nn. 60, 106, 107, 108, 61, 114, 110 e il subemendamento 111 (sostitutivo dell’emendamento 90).

 

Il relatore PRUCCOLI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

 

La consigliera PRODI illustra gli emendamenti presentati da lei e dai colleghi Taruffi, Torri e Alleva.

 

La consigliera GIBERTONI spiega le ragioni per cui il Movimenti 5 Stelle non parteciperà al voto sull’articolato.

 

Riprendono la parola i consiglieri PRUCCOLI e PRODI.

 

In assenza di ulteriori interventi, la presidente RONTINI procede con le votazioni sugli emendamenti.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 28 contrari (PD, LN), e nessun astenuto l’emendamento n. 60. Il Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 6 astenuti (LN, SI, LAER, Misto) l’emendamento n. 106.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 2 astenuti (LN) l’emendamento n. 107.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 2 astenuti (LN) l’emendamento n. 108.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 28 contrari (PD, LN), e nessun astenuto l’emendamento n. 61.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 3 astenuti (LN, LAER) l’emendamento n. 114.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 2 astenuti (LN) l’emendamento n. 110.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 2 astenuti (LN) il subemendamento n. 111.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 2 astenuti (LN) sull’articolo 4 così come emendato.

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti nn. 115, 129, 40, 130 e 142 e il subemendamento 135.

 

Il relatore PRUCCOLI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

 

La consigliera GIBERTONI critica il contenuto dell’articolo.

 

Intervengono, in risposta, i consiglieri PRUCCOLI e IOTTI.

 

La consigliera PRODI annuncia il suo voto favorevoli agli emendamenti nn. 129 e 130.

 

Prende la parola il consigliere TARUFFI dichiarando le ragioni per cui voterà contro ad alcuni degli emendamenti presentati dal gruppo PD e annuncia il suo voto contrario all’articolo.

 

Il consigliere SABATTINI pone una domanda.

 

Risponde il consigliere PRUCCOLI.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 2 astenuti (LN) l’emendamento 115 e il subemendamento 135.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 2 astenuti (LN) l’emendamento n. 129.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FI), 32 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto l’emendamento n. 40.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 5 astenuti (LN, FI, LAER) l’emendamento n. 130.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) l’emendamento 142.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) sull’articolo 5 così come emendato.

 

Articolo 6

 

Sull’articolo 6 insistono gli emendamenti nn. 62, 136, 42, 43, 34, 116, 63, 64, 44, 137, 41, 36, 65.

 

Il relatore PRUCCOLI illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

 

La consigliera PRODI illustra gli emendamenti presentati da lei e dai colleghi Taruffi, Torri e Alleva, inoltre preannuncia il voto favorevole agli emendamenti nn. 91 e 116.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI contestando gli emendamenti e l’articolo 6.

 

Il consigliere POMPIGNOLI, relatore di minoranza, illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

 

Il relatore PRUCCOLI e il consigliere IOTTI prendono la parola.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 31 contrari (PD, LN, FI), e nessun astenuto l’emendamento n. 62.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FI) l’emendamento n. 136.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FI), 31 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto gli emendamenti 42, 43 e 34.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FI) l’emendamento n. 116.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 31 contrari (PD, LN, FI), e nessun astenuto gli emendamenti 63 e 64.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FI), 31 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto l’emendamento 44.

 

La Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) l’emendamento 137.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FI), 31 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto gli emendamenti 41 e 36.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 31 contrari (PD, LN, FI), e nessun astenuto l’emendamento 65.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) sull’articolo 6 così come emendato.

 

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti nn. 92, 131, 132, 117, 31, 118.

 

Il relatore PRUCCOLI illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

 

La consigliera PRODI annuncia il voto favorevole agli emendamenti 92, 131 e 118, mentre dichiara che voterà contro agli altri.

 

La consigliera ZAPPATERRA spiega la ratio degli emendamenti.

 

Il relatore POMPIGNOLI illustra l’emendamento 31.

 

La consigliera GIBERTONI critica il contenuto dell’articolo 7.

 

Il consigliere IOTTI illustra l’emendamento 92.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FI) gli emendamenti 92 e 131.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD) 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) gli emendamenti 132 e 117.

 

Il relatore PRUCCOLI interviene sull’emendamento 31 il cui contenuto– a suo parere – andrebbe approfondito e meglio armonizzato.

 

La presidente RONTINI chiede al collega Pompignoli se intende ritirarlo o meno.

 

Il consigliere POMPIGNOLI ritira l’emendamento 31.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FI) l’emendamento 118.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 4 astenuti (LN, FI) sull’articolo 7 così come emendato.

 

Articolo 8

 

Sull’articolo 8 insistono gli emendamenti nn. 58, 35, 119, 45, 133, 120, 46, 13.

 

Il relatore POMPIGNOLI ritira gli emendamenti 58, 35, 45 e 46.

 

Il consigliere BIGNAMI chiede al relatore Pruccoli se vi è la disponibilità della maggioranza di discutere sugli emendamenti appena ritirati dal commissario Pompignoli.

 

Il relatore PRUCCOLI dichiara che vi è la disponibilità richiesta.

 

La consigliera GIBERTONI critica il contenuto dell’articolo 8.

 

Replica il consigliere PRUCCOLI.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD) 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) gli emendamenti 119, 133 e 120.

 

La Commissione respinge con 1 voto favorevole (LN), 31 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto l’emendamento 13.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 8 così come emendato.

 

Articolo 9

 

Sull’articolo 9 insistono gli emendamenti nn. 66, 93, 121, 122, 143.

 

La consigliera PRODI illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria.

 

Prende la parola la consigliera GIBERTONI per criticare il testo dell’articolo.

 

Replicano i consiglieri IOTTI e PRUCCOLI.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 28 contrari (PD, LN), e nessun astenuto l’emendamento 66.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD) 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) gli emendamenti 93, 121, 122 e 143.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 9 così come emendato.

 

Articolo 10

 

Sull’articolo 10 insistono gli emendamenti nn. 67, 14, 123, 124.

 

La consigliera PRODI illustra l’emendamento di cui è prima firmataria.

 

Il relatore PRUCCOLI spiega la ratio degli emendamenti presentati dal Partito Democratico.

 

La consigliera GIBERTONI chiarisce la sua contrarietà all’articolo 10.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 27 contrari (PD, LN), e nessun astenuto l’emendamento 67.

 

La Commissione respinge con 1 voto favorevole (LN), 30 contrari (PD, SI, LAER, Misto), e nessun astenuto l’emendamento 14.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, LAER, Misto), nessun contrario e 1 astenuto (LN) l’emendamento 123.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD) 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) l’emendamento 124.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 4 contrari (SI, LAER, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 10 così come emendato.

 

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insiste l’emendamento n. 138.

 

Il consigliere IOTTI illustra l’emendamento 138.

 

Interviene criticamente la consigliera GIBERTONI.

 

La Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto) e nessun astenuto l’emendamento 138.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto) e nessun astenuto sull’articolo 11 così come emendato.

 

Articolo 12

 

Sull’articolo 12 insistono gli emendamenti nn. 125 e 134.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) gli emendamenti 125 e 134.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 12 così come emendato.

 

Articolo 13

 

Sull’articolo 13 insistono gli emendamenti nn. 47, 126, 127.

 

La Commissione respinge con 1 voto favorevole (LN), 26 contrari (PD, SI, Misto), e nessun astenuto l’emendamento 47.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 23 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) gli emendamenti 126 e 127.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 13 così come emendato.

 

Articolo 14

 

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) sull’articolo 14.

 

Articolo 15

 

Sull’articolo 15 insistono gli emendamenti nn. 128, 16, 139.

 

La Commissione accoglie con 23 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto) e 1 astenuto (LN) l’emendamento 128.

 

La Commissione respinge con 1 voto favorevole (LN), 26 contrari (PD, SI, Misto), e nessun astenuto l’emendamento 16.

 

La Commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 3 astenuti (SI, Misto) l’emendamento 139.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario, e 1 astenuto (LN) sull’articolo 15 così come emendato.

 

Articolo 16

 

Sull’articolo 16 insistono gli emendamenti nn. 113 e 17.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 1 voto favorevole (LN), 26 contrari (PD, SI, Misto), e nessun astenuto gli emendamenti 113 e 17.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 4 astenuti (LN, SI, Misto) sull’articolo 16.

 

Articolo 17

 

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 4 astenuti (LN, SI, Misto) sull’articolo 17.

 

La presidente RONTINI preannuncia il calendario per le prossime sedute relativo all’esame dell’articolato del progetto di legge in discussione.

 

La seduta termina alle ore 12,45.

 

Approvato nella seduta del 12 ottobre 2017.

 

 

La segretaria

La Presidente

Samuela Fiorini

Manuela Rontini

 


ALLEGATO

 

EMENDAMENTI ALL’OGGETTO 4223

Emendamento 60/ Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 4 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

“1. La formazione e le modificazioni del POC e degli strumenti urbanistici attuativi sono regolate alla disciplina dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e dalle disposizioni a queste collegate, nei Comuni rispettivamente dotati di PSC o di piano regolatore. Successivamente alla scadenza del termine per l’avvio del procedimento di adeguamento della strumentazione urbanistica stabilito dall’articolo 3, comma 1, non sono ammesse né modificazioni al POC né la formazione di PUA che comportino l’attuazione di ulteriori nuovi insediamenti.

 

2. Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale assume una apposita delibera di indirizzo entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti di dimensione e destinazione d’uso in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio comunale tiene altresì conto:

a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000;

b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della medesima legge regionale;

c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal piano urbanistico generale previgente;

d) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica differenziata e qualificata del privato;

e) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare;

f) degli esiti di una ricognizione analitica dei livelli di qualità urbana e dei rischi presenti nel sistema insediativo esistente con riferimento all’Allegato della LR 20/2000 Contenuti della pianificazione – Capo A1, contenuti strategici, dall’art. A-1 all’art. A-6ter.

 

3. Ai fini della predisposizione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, i privati interessati possono presentare proposte preliminari di accordi operativi che delineino i contenuti essenziali della proposta di attuazione di parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC.

 

4. Fino alla scadenza del termine per l’avvio del procedimento di adeguamento della strumentazione urbanistica stabilito dall’articolo 3, comma 1, i Comuni hanno facoltà di apportare varianti al PSC, al RUE e ai piani regolatori, come rispettivamente regolate dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e dalle disposizioni a queste collegate. I relativi procedimenti di approvazione dovranno essere conclusi anteriormente all’adozione del PUG.”

 

Emendamento 106/ Pruccoli, Tarasconi, Montalti

Il comma 1 dell’art. 4 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune, attraverso l’atto di indirizzo di cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione. a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, e può promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati, di cui all’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti.”. 

 

Emendamento 107/ Pruccoli, Tarasconi Rontini

Al comma 2 dell’art. 4 del progetto di legge dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“La delibera di indirizzo che preveda l’immediata attuabilità di un insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal PTCP ai sensi della L.R. n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula dell’accordo operativo all’assenso del rappresentante della Provincia, circa la conformità dell’intervento alla pianificazione di area vasta, nell’ambito del parere del Comitato urbanistico, di cui all’articolo 38, comma 9.”.

 

Emendamento 108/ Pruccoli, Tarasconi, Montalti

Al comma 2 dell’art. 4 del progetto di legge dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c) bis delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 del presente articolo;”

 

Emendamento 61/ Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 4 dopo il comma 2 inserire i seguenti nuovi commi 2 bis e 2 ter:

 

“2 bis. Allo scopo di definire in modo inequivocabile il perimetro del territorio urbanizzato di cui al primo comma dell’art. 6, la delibera di indirizzo di cui al precedente comma 2 stabilisce anche il perimetro del territorio urbanizzato, con riferimento alle disposizioni dell’art. 32.

 

2 ter. La delibera di indirizzo di cui al precedente secondo comma è assentita con atto di coordinamento tecnico ai sensi della lettera e) del secondo comma dell’art. 49.”

 

Emendamento 114/ Pruccoli

Il comma 3 dell’art. 4 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della predisposizione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente PSC attuabili attraverso accordi operativi e i termini entro i quali il Comune assume le proprie determinazioni sulle proposte stesse”.

Emendamento 110/ Pruccoli, Tarasconi

Alla lettera a) del comma 4 dell’art. 4 del progetto di legge sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali”.

Subemendamento 111/ Iotti

All'art.4 c.5, terzo capoverso, viene cancellata la parola “edilizi”.

 

Emendamento 115/Pruccoli, Montalti

Al comma 3, dell’art. 5 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “quanto previsto” sono inserite le seguenti: “dal comma 5 del presente articolo e;

alla lettera a) dopo le parole “per attivare interventi” sono inserite le seguenti: “di riuso e”.

 

Subemendamento 135/ Molinari

Al comma 4 dell’art. 5 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente testo:

“,fatto salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 4”.

 

Emendamento 129/Paruolo, Pruccoli

All’articolo 5 del progetto di legge il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell’armatura territoriale esistente.”.

 

Emendamento 40/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 5 (Contenimento del consumo del suolo), comma 5, la parola “attuativa” è soppressa.

 

Emendamento 130/Paruolo, Pruccoli

All’inizio del comma 6 dell’art. 5 del progetto di legge è inserito il seguente periodo:

“I Comuni rendono pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo del suolo nel proprio territorio, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.”.

 

Emendamento 142/Pruccoli

Alla fine del comma 6 dell’art. 5 del progetto di legge è inserito il seguente periodo:

“Nel corso del periodo transitorio di cui all’articolo4, i Comuni monitorano le trasformazioni realizzate in attuazione del piano vigente e provvedono all’invio degli esiti dello stesso alla Regione, alla scadenza di ogni semestre dalla data di approvazione della presente legge.”

 

Emendamento 62/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale ed urbanistica prevedono un consumo del suolo complessivo massimo del tre per cento della superficie del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e definito, sulla base dei criteri dettati dall’art. 32, dalla delibera di indirizzo di cui al comma 2bis.”

 

Emendamento 136/Iotti, Paruolo

Il comma 1 dell’articolo 6 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l’intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del tre per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.”.

 

Emendamento 42/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 6 (Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile), comma 1, dopo le parole “pianificazione territoriale e urbanistica” sono inserite le seguenti:

“comunale ovvero metropolitana o di area vasta, come disciplinate rispettivamente dall’articolo 41 e dall’articolo 42 della presente legge,”.

 

Emendamento 43/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 6 (Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile), comma 1, del presente progetto di legge, le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti:

“al momento dell’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)”.

 

Emendamento 34/Pompignoli, Foti, Bignami

All’art. 6 (Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile) sono aggiunti, dopo il comma 1, i seguenti:

“1-bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la percentuale del 3% è incrementata al 5%”.

“1-ter. Per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti la percentuale del 3% è incrementata al 4%”.

 

Emendamento 116/Pruccoli, Montalti

Al comma 2 dell’articolo 6 le parole: “al perimetro del territorio urbanizzato stabilito dal PUG” sono sostituite dalle seguenti: “alla superficie del territorio urbanizzato perimetrato dal PUG

 

Emendamento 63/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 6, comma 4, le parole “possono attribuire” sono sostituite dalla parola “attribuiscono” e le parole “con la stipula di accordi territoriali anche in sede locale” sono sostituite dalle parole “con la stipula di un apposito accordo territoriale con l’insieme dei comuni o delle loro Unioni”.

 

Emendamento 64/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 6 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Previa sostanziali verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale degli interventi, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo del suolo di cui al comma 1, le aree che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:

 

     a)di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti ad attività produttiva ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività produttive già insediate, qualora collocati nella medesima area di pertinenza delle suddette attività o in lotto confinante, in ampliamento dell’area di sedime esistente;

 

     b)di lavori e opere pubbliche o di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico, qualora discendano da determinazioni della pianificazione territoriale o di settore sovraordinata;

 

     c)di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali di rango sovracomunale, individuate dalla pianificazione territoriale;

 

     d)di nuovi insediamenti produttivi di interesse strategici regionale, individuati dal PTR o      individuati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n.194.”

 

Emendamento 44/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 6 (Quota complessiva di consumo di suolo ammissibile), comma 5, lettera a), dopo le parole “di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico” sono integrate le parole:

“inclusa l’edilizia residenziale sociale, ERS”.

 

Emendamento 137/Paruolo, Pruccoli, Tarasconi, Rontini

Al comma 5 dell’articolo 6 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a)      la lettera a) è sostituita dalla seguente: “di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico”;

b)      la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di rilievo sovracomunale;”.

 

Emendamento 41/Pompignoli, Foti, Bignami 

All’articolo 6 (Quota complessiva del consumo del suolo ammissibile), comma 5, lettera c), dopo le parole “di interesse strategico regionale” sono inserite le seguenti:

“comprensivi di edilizia residenziale privata a servizio degli stessi, qualora il territorio urbanizzato non sia in grado di ospitare le funzioni residenziali per rispondere alla domanda abitativa,”.

Emendamento Pompignoli Foti Bignami n. 36 Respinto

All’articolo 6 (Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile), comma 5, del presente progetto di legge, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:

“h) di nuovi insediamenti produttivi derivanti dalla delocalizzazione di attività produttive localizzate, in ambito regionale, all’interno del territorio urbanizzato.”.

 

Emendamento 65/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 6 il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le superfici territoriali disciplinate da PUA, POC con valore di PUA o permessi di costruire convenzionati, le cui convenzioni siano state stipulate entro il termine di cui al precedente articolo 4, comma 5, non sono computate per la sola parte eventualmente eccedente il limite del tre per cento di incremento del territorio urbanizzato.”

 

Emendamento 92/Iotti

L'art.7 comma l viene sostituito dal seguente testo:

l. La Regione Emilia-Romagna promuove, assieme alla limitazione del consumo del suolo, la rigenerazione di aree edificate con continuità, per aumentarne l'attrattività attraverso la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità, e per accrescerne la vivibilità con la qualificazione e l'ampliamento dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediati.

 

Emendamento 131/Paruolo, Pruccoli, Rontini

Al comma 2 dell’art. 7 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l’inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l’obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all’interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull’accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico. I Comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata di cui all’articolo 17.”.

 

Emendamento 132/Zappaterra, Pruccoli

All’art. 7 del progetto di legge, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis Al fine di garantire una qualità progressivamente crescente degli insediamenti urbani anche nel quadro dei progetti di rigenerazione urbana, la presente legge promuove l'adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali, a supporto della maggior diffusione della sostenibilità nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, prevedendo la possibilità di estendere norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, anche tramite i processi di certificazione, il rispetto di elevati standard di performance energetico ambientali”.

 

Emendamento 117/Pruccoli, Montalti

La lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 del progetto di legge è sostituita dalla seguente:

“c) gli interventi di “Addensamento o sostituzione urbana”, consistenti nei processi di riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da una eccessiva concentrazione insediativa, con l’eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del PUG; l’inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l’attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Tali interventi sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo. Gli interventi di addensamento o sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all’articolo 38.”.

 

Emendamento 31/Pompignoli

Dopo il comma 3 dell’art. 7 (Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana), del presente progetto di legge, è inserito il seguente:

 

“3-bis. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5 e in coerenza con gli indirizzi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, il PUG dovrà individuare all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, quelle aree edificate o parzialmente edificate in cui sia da prediligere la demolizione totale dei fabbricati e la conseguente rinaturalizzazione e rigenerazione dei suoli ad usi agricoli o, qualora necessario, agli usi di parco agricolo. Tali aree dovranno essere individuate, all’atto della redazione del Quadro Conoscitivo, principalmente nelle periferie o in quelle aree poste ai margini del tessuto edilizio e che possono essere convenientemente restituite agli usi agricoli o favorire la implementazione o la creazione di parchi agricoli. Gli interventi di rigenerazione agricola si attuano mediante sottoscrizione di Permesso di costruire convenzionato o di Accordo Operativo che preveda, in altra area del territorio urbanizzato, nella contestuale attuazione di interventi di “Ristrutturazione urbanistica” il trasferimento della capacità edificatoria recuperata dalla demolizione dei fabbricati posti in area da rigenerare all’agricoltura.”

 

Emendamento 118/Pruccoli, Tarasconi, Montalti

All’art. 7 è aggiunto in fine il seguente comma 4:

“4. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all’articolo 49 può definire linee guida per assicurare l’uniforme definizione e qualificazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana.”.

 

Emendamento 58/Pompignoli

All’art. 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana), comma 1, lettera a), del presente progetto di legge, le parole: “È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all’interno del territorio urbanizzato” sono sostituite dalle seguenti:

“È fatto salvo l’obbligo di contributo straordinario per le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare anche all’interno del territorio urbanizzato.”

 

Emendamento 35/Pompignoli, Foti, Bignami

Alla lettera a) del comma 1. dell’art. 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana) le parole “Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c);” sono sostituite dalle seguenti:

“Il contributo straordinario non trova parimenti applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c), per i quali è dovuto un contributo di costruzione nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento; 

 

Emendamento 119/Iotti

Al comma 1 dell’articolo 8 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a)      alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “addensamento o sostituzione” la parola “urbanistica” è sostituita dalla parola “urbana”;

b)      alla lettera b), al secondo periodo, le parole “nel caso di” sono sostituite dalle seguenti: “in particolare per”;

c)      alla lettera b), al secondo periodo, le parole “sostituzione e addensamento urbano” sono sostituite dalle seguenti: “addensamento o sostituzione urbana”;

d)      alla lettera c), le parole “sostituzione e addensamento urbano” sono sostituite dalle seguenti: “addensamento o sostituzione urbana”;

e)      alla lettera e) le parole “dall’operatore” sono sostituite dalle seguenti “dal privato”;

alla lettera e) dopo le parole “dell’intervento” sono inserite le seguenti: “di riuso e”.

 

Emendamento 45/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana), comma 1, lettera c), le parole “e altre premialità aggiuntive,” sono così sostituite:

“con il riconoscimento di volumetrie aggiuntive comunque non inferiori al venti per cento e con la possibilità di riconoscere altre premialità,”.

 

Emendamento 133/Zappaterra, Pruccoli

All’art. 8, comma 1, lettera d), le parole “di diritti edificatori aggiuntivi e di altre premialità parametrate al grado di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico e alla qualità urbana e progettuale dell’intervento” sono sostituite dalle seguenti: “

“di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale, al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria”.

 

Emendamento 120/Pruccoli, Tarasconi, Montalti

Al comma 3 dell’art. 8 del progetto di legge le parole “un termine perentorio” sono sostituite dalle seguenti: “il termine perentorio stabilito dalla convenzione,”.

 

Emendamento 46/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana), comma 3, le parole “3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “6 anni”.

 

Emendamento 13/Foti

All’articolo 8, comma 4, del presente progetto di legge, le parole “Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria,” sono così modificate:

“Per tali interventi, l’accordo operativo di cui all’articolo 38 prevede il versamento del contributo di costruzione nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento”.

 

Emendamento 66/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Standard urbanistici differenziati

1. Le attrezzature e spazi collettivi si classificano di interesse locale o di interesse generale in relazione al bacino di utenza che devono servire. La dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi di interesse locale per il territorio comunale non deve essere inferiore ai seguenti rapporti:

 

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale;

 

b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie territoriale destinata a tali insediamenti.

 

2. Al fine di preordinare secondo principi di equità e tempestività l’acquisizione delle aree per attrezzature e spazi collettivi di interesse locale, la Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato, in conformità ai criteri stabiliti dalla Strategia per la qualità urbana:

 

a) definisce la tipologia di interventi soggetti alla cessione gratuita di tali aree, e gli obblighi che competono a specifici interventi;

 

b) stabilisce le compensazioni economiche a carico o a vantaggio degli interventi tenuti a tale cessione in misura inferiore o superiore ai rapporti indicati dal comma 1;

 

c) stabilisce conseguentemente le modalità di acquisizione di ciascuna delle aree per attrezzature e spazi collettivi che non sia già di proprietà comunale.

 

3. Le aree permeabili collocate all’interno del territorio urbanizzato sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato. Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali.

 

4. Le quote delle dotazioni di cui al primo comma da assicurare nelle diverse parti di territorio sono stabilite dal PUG mediante la Strategia per la qualità urbana di cui all’articolo 34, in conformità ai seguenti principi:

 

a) nel territorio urbanizzato è quantificata la disponibilità di attrezzature e spazi collettivi di interesse locale esistenti o previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica raggiungibili dall’utenza entro un raggio di accessibilità pedonale, impiegando i criteri e le tecniche indicati da un apposito atto tecnico di coordinamento;

 

b) nelle parti del territorio urbanizzato deficitarie, nelle quali cioè la suddetta disponibilità risulta non superiore ai rapporti stabiliti dal comma 1 la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale ricerca un incremento delle dotazioni, quantomeno confermando le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi di interesse locale dagli strumenti urbanistici vigenti;

 

c) nelle parti del territorio urbanizzato che risultano eccedentarie la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale può ridurre le dotazioni, fermo restando il complessivo rispetto dei rapporti di cui al comma 1 riferiti all’intero territorio comunale.”

 

Emendamento 93/Iotti

L'art.9 comma l a) viene modificato con il seguente testo:

a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l'attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all'ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti. Il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale con il concorso di operatori privati, può conferire agli stessi, in diritto di superficie, le aree pubbliche destinate a servizi, quale concorso per la realizzazione dei medesimi interventi, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, qualora nel documento di Valsat sia verificato che l'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi, sia pienamente soddisfatto nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l'apposita organizzazione dei trasporti pubblici. Le medesime aree pubbliche possono altresì essere concesse in diritto di superficie ad operatori privati, ove risultino indispensabili per realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b) e c);

 

Emendamento 143/Pruccoli 

Al comma 1 dell’articolo 9 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a)      alla lettera a), al secondo periodo le parole “di operatori” sono sostituite dalle seguenti: “dei privati”;

b)      alla lettera a), al secondo periodo, dopo le parole “destinate a servizi” sono inserite le seguenti: “nelle quali non siano state realizzate, o non siano in corso di realizzazione, dotazioni territoriali, infrastrutture o servizi pubblici”;

c)      alla lettera a), al terzo periodo le parole “ad operatori privati” sono sostituite dalle seguenti: “a privati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento,”;

 

Emendamento 121/Tarasconi, Montalti, Pruccoli

Al comma 1 dell’articolo 9 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera c), le parole “addensamento e sostituzione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “addensamento o sostituzione urbana”

 

b) alla lettera d), le parole “il PUG” sono sostituite dalle seguenti: “la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale”;

 

c) alla lettera d), dopo le parole “di addensamento” la parola “e” è sostituita dalla seguente: “o”;

 

d) alla lettera e), al primo periodo, dopo le parole “di interventi” sono inserite le seguenti: “di riuso e”;

 

e) alla lettera e), al secondo periodo le parole “dell’operatore” sono sostituite dalle seguenti: “del privato”;

 

f) dopo la lettera g) è aggiunta in fine la seguente: “h.) una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall’Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all’articolo 30, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione, recupero o conservazione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici.”

 

Emendamento 122/Iotti

Al comma 1 dell’articolo 9 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera g), dopo le parole “primaria e secondaria,” sono inserite le seguenti: “alla qualificazione di immobili comunali ad uso pubblico,”;

b) alla lettera g), dopo le parole “complessi edilizi” sono inserite le seguenti: “pubblici e privati”;

c) alla lettera g), dopo le parole “di rigenerazione,” le parole “gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “all’attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dell’attività edilizia e agli interventi”;

 

Emendamento 67/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Deroghe al DI 2 aprile 1968, n. 1444

  1. I comuni hanno facoltà di disporre motivatamente nei propri piani urbanistici e regolamenti edilizi limiti di altezza, distanza e densità in deroga da quanto stabilito dal DM 1444/1968. La possibilità di tali deroghe non deve essere indifferenziata, ma riferita a casi e condizioni specificamente individuati.”

 

Emendamento 14/Foti

All’articolo 10, comma 1, del presente progetto di legge, le parole “espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente” sono soppresse.

 

Emendamento 123/Pruccoli, Tarasconi, Montalti

Al comma 1 dell’art. 10 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente periodo:

“In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 9 del DI n. 1444 del 1968, fatta salva l’ipotesi della fedele ricostruzione.”.

 

Emendamento 124/Pruccoli, Montalti

Al comma 2 dell’art. 10 del progetto di legge dopo le parole “di addensamento” sono inserite le seguenti: “o sostituzione urbana”.

Emendamento Pruccoli Iotti n. 138 sostitutivo dell’emendamento 94 Accolto

All’articolo 11 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1 dopo le parole “degli interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”;

b)      il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il PUG, nel disciplinare gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ammissibili, individua gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica nei quali l’uso di piccole aree a livello locale, per interventi edilizi e opere di urbanizzazione, è consentito direttamente attraverso permessi di costruire convenzionati. La convenzione allegata al titolo abilitativo edilizio presenta i contenuti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b), della presente legge e all’articolo 28-bis del DPR n. 380 del 2001.”;

c)      al comma 5 dopo le parole “degli interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”;

d)      al comma 6 dopo le parole “Gli interventi” sono inserite le seguenti: “di riuso e”.

 

Emendamento 125/Pruccoli, Montalti

All’articolo 12 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1 dopo le parole “gli interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”;

b)      al comma 2 dopo le parole “interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”.

 

Emendamento 134/Zappaterra, Pruccoli

All’art. 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

“3-bis La Regione promuove la diffusione di sistemi di rating di sostenibilità delle costruzioni, con certificazione di parte terza delle caratteristiche e delle performance delle stesse, con riferimento sia a singoli edifici oggetto di interventi di qualificazione edilizia che ad ambiti urbani interessati da interventi di rigenerazione urbana. A questo scopo, la Regione può attivare specifiche convenzioni con gli enti promotori di protocolli di certificazione energetico ambientali, per la promozione dei medesimi sistemi e per la formazione di operatori pubblici e privati”.

 

Emendamento 47/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 13 (Interventi di costruzione e successiva demolizione), comma 3, la parola “completa” è soppressa.

 

 

 

Emendamento 126/Iotti

Al comma 3 dell’articolo 13 del progetto di legge dopo le parole “completa realizzazione” sono inserite le seguenti: “, anche per stralci,”.

 

Emendamento 127/Pruccoli, Montalti

Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 13 del progetto di legge dopo le parole “degli interventi” sono inserite le seguenti: “di riuso e”.

 

Emendamento 128/Pruccoli, Montalti

Al comma 1 dell’articolo 15 del progetto di legge le parole “addensamento e sostituzione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “addensamento o sostituzione urbana”.

 

Emendamento 16/Foti

All’articolo 15, comma 2, lettera a), del presente progetto di legge, dopo le parole “e di rigenerazione urbana” sono integrate le parole “, con indicazione del relativo prezzo di cessione,”.

 

Emendamento 139/Iotti, Foti

Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 del progetto di legge dopo le parole “rigenerazione urbana” sono inserite le seguenti: “, con indicazione del relativo prezzo base di cessione, calmierato rispetto a quello di mercato. Gli immobili sono individuati”.

 

Emendamento 113/Bignami

L’art.16 è così riformulato:

“Art. 16

Usi temporanei

  1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire, previa emissione di bando o avviso pubblico volto a individuare il soggetto gestore, l’utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate. Esso è attuato in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio.
  2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione.
  3. Nel caso di bandi rivolti al mondo dell’associazionismo o del volontariato, per l’assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri comunali o regionali.
  4. Il regolamento comunale disciplina le cause di decadenza, per gravi motivi, dall’assegnazione di immobili e spazi urbani di cui al comma 1.”

 

Emendamento 17/Foti

All’articolo 16, comma 1, del presente progetto di legge, le parole “, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico” sono soppresse.

 

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