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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 25/10/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 33

Seduta del 25 ottobre 2017

 

Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.53485 del 19/10/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia

1

assente

IOTTI Massimo

Componente

Partito Democratico

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

assente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

2

assente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

PRODI SILVIA

Componente

Gruppo Misto

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SENSOLI Raffaella

Componente

Movimento 5 Stelle

2

assente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

 

Sono presenti i consiglieri: Roberto POLI in sostituzione di MARCHETTI e Katia TARASCONI in sostituzione di MOLINARI.

 

Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi

Funzionario estensore: Andrea Bertoli


La Presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,50.

 

4805 -              Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione". (15 06 17). A firma dei Consiglieri: Lori, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mumolo, Poli, Molinari, Tarasconi, Cardinali, Marchetti Francesca, Montalti, Ravaioli, Rossi Nadia, Sabattini, Campedelli, Serri, Pruccoli, Zoffoli

(Relatrice consigliera Barbara Lori)

Esame articolato

 

La Presidente SERRI introduce l’argomento ed apre la votazione sull'articolato.

 

Articolo 1

 

Sull’articolo 1 insistono gli emendamenti 40, 9, 10, 1 e 36.

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti 9, 10 e 36

 

La consigliera LORI illustra gli emendamenti 40 e 1

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.40 con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.9 con 33 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 6 astenuti (LN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n.10 con 30 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 6 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.1 con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.36 con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 6 astenuti (LN).

 

La Commissione approva l’articolo 1 come emendato 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 6 astenuti (LN).

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti 11, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 17, 18, 19 e 5.

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti a propria firma e ritira gli emendamenti nn. 11 e 19.

 

La consigliera LORI illustra gli emendamenti a propria firma.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.2 con 33 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.3 con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione con tre distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.12, 13 e 14 con 30 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione con due distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.15 e 16 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.4 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione con due distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.17 e 18 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.5 con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione approva l’articolo 2 come emendato con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 3

 

La Commissione approva l’articolo 3 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti 6, 20, 21, 22, 23

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti nn. 20, 21 e 23 e ritira l’emendamento n.22

 

La consigliera LORI illustra l’emendamento n.6.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.6 con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione con tre distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.20, 21 e 23 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN).

 

 

La Commissione approva l’articolo 4 come emendato con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S).

 

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti 7, 24, 25, 26, 27 ed i subemendamenti 37, 38 e 39 all’emendamento 7.

 

Il consigliere BERTANI ritira gli emendamenti nn. 24, 25, 26, 27 ed illustra i subemendamenti nn. 37, 38 e 39 all’emendamento 7.

 

La consigliera LORI illustra gli emendamenti a propria firma.

 

La Commissione respinge il subemendamento n.39 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie il subemendamento n.38 con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 5 astenuti (LN).

 

La Commissione respinge il subemendamento n.37 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.7 con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione approva l’articolo 5 come emendato con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 4 astenuti (LN).

 

 

Articolo 6

 

Sull’articolo 6 insistono gli emendamenti nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

 

Intervengono i consiglieri LORI e TORRI.

 

La Commissione respinge l’emendamento n.28 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n.29 con 28 voti contrari (PD), 6 favorevoli (M5S, SI, Misto) e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione con due distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.30 e 31 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto), 3 favorevoli (M5S) e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione con due distinte votazioni di identico risultato respinge gli emendamenti nn.32 e 33 con 28 voti contrari (PD), 6 favorevoli (M5S, SI, Misto) e 4 astenuti (LN).

 

La Commissione approva l’articolo 6 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

 

Articolo 7

 

La Commissione approva l’articolo 7 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

 

Articolo 8

 

Sull’articolo 8 insiste l’emendamento numero 35.

 

La consigliera LORI illustra l’emendamento a propria firma.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.35 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 8 come emendato con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

 

Articolo 9

 

La Commissione approva l’articolo 9 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 10

 

La Commissione approva l’articolo 10 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insistono l’emendamento numero 8, che abroga l’articolo 11, e l’emendamento numero 34

 

Il consigliere BERTANI ritira l’emendamento numero 34.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n.8, che abroga l’articolo 11, con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario e 4 astenuti (LN).

 

Articolo 12

 

La Commissione approva l’articolo 12 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, M5S).

 

La consigliera LORI, relatore della Commissione, preannuncia di svolgere la relazione orale, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento interno.

 

-          Approvazione dei processi verbali nn. 31 e 32 del 2017

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 

Approvato nella seduta del 22 novembre 2017.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri

 


Allegato 1

Emendamenti presentati all’ogg.4805 – Commissione II seduta del 25 ottobre 2017

 

Emendamento 1 a firma Lori, Bessi

Al comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole “comma 1,” sono inserite le parole “in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente,

 

Emendamento 2 a firma Lori, Sabattini, Calvano, Bessi

Dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

1 bis) Nella produzione del pane possono essere altresì impiegati, oltre agli ingredienti  previsti dal comma 1, altri ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto del Presidente della repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).”.

 

Emendamento 3 a firma Lori, Sabattini, Calvano, Bessi

La lettera b), del comma 2, dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

b) per “pane fresco” il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. E’ ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto; “.

 

Emendamento 4 a firma Lori, Sabattini, Calvano, Bessi

Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 sono eliminate le parole “da pane crudo”.

 

Emendamento 5 a firma Lori

Al termine dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

4. E’ comunque vietato l’utilizzo di denominazioni quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.”.

 

Emendamento 6 a firma Lori, Sabattini, Calvano, Bessi

Al termine del comma 1 dell’articolo 4, sono aggiunte le parole “Garantisce, altresì, il rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).”.

 

Emendamento 7 a firma Lori, Sabattini, Calvano, Bessi

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5 Modalità di vendita

1. Il pane fresco è venduto entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati e contrassegnati dalla dicitura “pane fresco”.

2. Il pane conservato è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco e contrassegnati dalla dicitura “pane conservato” e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell’impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Il prodotto intermedio di panificazione è commercializzato già confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.

4. L’impresa che provveda alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura, ovvero alla sola cottura o completamento di cottura del prodotto di cui al comma 3, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l’avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi di cottura o di completamento di cottura.

5. Il prodotto di cui al comma 4 è posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco ed eventualmente coincidenti con quelli dedicati al pane conservato, contrassegnati dalla dicitura “pane ottenuto da cottura di impasti” e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell’impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore.

6. Al processo di completamento di cottura di pane precotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146). Nel caso di prodotto surgelato, l’etichetta dovrà riportare inoltre le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione “surgelato”.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1992, nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari.

8. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l’esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.”.

 

Emendamento 8 a firma Lori

L’articolo 11 è eliminato

 

Emendamento 9 a firma Bertani, Sensoli

Il comma 1 dell’articolo 1 è modificato secondo la seguente formulazione:

“1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la tradizione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione al consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.”

 

Emendamento 10 a firma Bertani, Sensoli

Il comma 2 dell’articolo 1 è modificato secondo la seguente formulazione:

“2. 2. Per le finalità di cui al comma 1, vengono individuate le denominazioni di “pane”, “pane fresco”, “pane conservato”, “prodotto intermedio di panificazione”, “pane di produzione locale”, “panificio”, “impresa di panificazione”, “forno artigianale”, “forno di qualità”, “forno regionale”, “responsabile dell'attività produttiva”.

 

Emendamento 11 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2 al termine del comma 1 è aggiunto il testo seguente:

“Nella preparazione del “pane” può essere prevista anche l’aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi oleosi.”

 

Emendamento 12 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, al comma 2, la lettera b) è modificata secondo la seguente formulazione:

“b) per “pane fresco” il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione od alla conservazione prolungata di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti ed altri trattamenti con effetto conservante e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. È ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall’inizio della lavorazione fino al completamento del processo produttivo;”

 

Emendamento 13 a firma Bertani, Sensoli

Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 le parole: “Non rientra in tale definizione” sono sostituite dalle seguenti: “Non rientra nella definizione di ‘pane conservato’”

 

Emendamento 14 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis per “pane di produzione locale” il pane fresco preparato prevalentemente con ingredienti prodotti in Emilia-Romagna rispettando caratteristiche di stagionalità, così come individuati dai provvedimenti di cui al comma 3-quater.”

 

Emendamento 15 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, alla lettera a) del comma 3, le parole: “per “forno regionale artigianale” l’esercizio di vendita annesso, ovvero i locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili,”

Nell’articolo 2, alla lettera a) del comma 3, le parole: “per “forno artigianale” l’esercizio di vendita”

 

Emendamento 16 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, al comma 3, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) per “forno di qualità” il panificio che produce e commercializza pane fresco;

a-ter) per “forno regionale” il panificio in possesso dei requisiti, relativi a specifiche caratteristiche della lavorazione, della tipicità e della qualità dei prodotti tradizionali emiliano-romagnoli, definiti dalla Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 quater;”

 

Emendamento 17 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 3-bis:

“3-bis. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco:

a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

d) per il pane prodotto con l'aggiunta di paste acide essiccate

 

Emendamento 18 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 3-ter:

“3-ter. È vietato l’utilizzo di denominazioni quali “pane di giornata”, “pane appena sfornato” o “pane caldo” nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno i consumatori.”

 

Emendamento 19 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 3-quater:

“3-quater. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce, con uno o più atti, sentite le associazioni dei produttori e dei panificatori e previo parere delle competenti commissioni assembleare, le caratteristiche ed i requisiti di cui all’articolo 2, lettera c-bis), e al comma 3, lettera a-ter).”

 

Emendamento 20 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 4, nella lettera a) del comma 3 la parola: “due” è sostituta da: “tre”

 

Emendamento 21 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 4, nella lettera a) del comma 3 la parola: “due” è sostituta da: “tre”

 

Emendamento 22 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 4, al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, che effettuano vendita diretta, come previsto all'articolo 5, comma 10-bis.”

 

Emendamento 23 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 4, al comma 5 le parole: “Le attività di cui al comma 3, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività lavorative di cui al comma 3, lettere a), b), d) ed e)”

 

Emendamento 24 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 5, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.”

 

Emendamento 25 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 5, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.”

 

Emendamento 26 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 5, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-ter. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.”

 

Emendamento 27 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 5, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. È consentita la vendita del pane prodotto nell’ambito dell’attività agricola inteso come trasformazione dei propri prodotti agricoli.”

 

Emendamento 28 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, al comma 1 le parole:

“, può sostenere con specifici contributi le iniziative promozionali da tenersi durante la “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre.” sono sostituite dal testo seguente: “e al comma 3-bis nonché le attività facenti parte della relativa filiera:

a) promuove e sostiene anche con specifici contributi e mediante appositi programmi la qualificazione del settore produttivo della panificazione e delle attività ad essa correlate, attuati dai soggetti pubblici e privati, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali;

b) può sostenere con specifici contributi le iniziative promozionali da tenersi durante la “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre.”

 

Emendamento 29 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, al termine del comma 2 è aggiunto il testo seguente:

“, nonché all’applicazione ed alla diffusione dei contrati di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative e alla promozione di misure rivolte alla qualità del lavoro”

 

Emendamento 30 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Regione promuove altresì la valorizzazione del patrimonio storico, documentale, architettonico, artistico, ambientale e culturale connesso al pane e dei prodotti da forno della tradizione emiliano-romagnola. A tale fine promuove e sostiene, anche mediante l’attività dell’IBACN, dell’Azienda di promozione turistica e di altri soggetti istituiti dalla Regione, azioni dirette alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio legato alle attività relative alla panificazione, ivi compresi i mulini storici.”

 

Emendamento 31 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, il comma 3 è modificato secondo la seguente formulazione:

“La Giunta regionale, sentite le associazioni dei produttori e dei panificatori, nonché le altre categorie interessate, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo ed individua la data dell’evento di cui al comma 1, lettera b).”

 

Emendamento 32 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente 3-bis:

“3-bis. Per promuovere la tracciabilità del prodotto del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare, la Regione favorisce la stipula dei contratti di filiera o la costituzione di Reti di Economia Solidale tra i rappresentanti delle attività economiche, che hanno quali scopi primari:

a) il miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato;

b) la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e degli organismi geneticamente modificati, la salvaguardia dei suoli e delle acque, la garanzia della qualità dei prodotti finali;

c) la promozione di metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente.”

 

Emendamento 33 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 6, il comma 3 è inserito il seguente 3-ter:

“3-ter. I contratti di filiera e le reti di Economia Solidale prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, molitori.”

 

Emendamento 34 a firma Bertani, Sensoli

Nell’articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Ai prodotti del comma 1, qualora differiscano in modo sostanziale, per composizione e modalità di produzione da quanto previsto all’articolo 2, non si possono applicare le denominazioni ivi previste, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni.”

 

Emendamento 35 a firma Lori

All’articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole “pane fresco” la lettera “e” è sostituita col simbolo “,” e dopo le parole “pane conservato” sono aggiunte le parole “e del prodotto derivante dalla cottura del prodotto intermedio di panificazione”.

 

Emendamento 36 a firma Lori, Bertani

All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola.”

 

Subemendamento 37 a firma Bertani

Dopo il comma 7 dell’articolo 5, così come riscritto dall’emendamento 7, è inserito il seguente:

“7-bis. È consentita la vendita del pane prodotto nell’ambito dell’attività agricola inteso come trasformazione dei propri prodotti agricoli.”

 

Subemendamento 38 a firma Bertani

Dopo il comma 6 dell’articolo 5, come emendato, sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. Il pane, ed il prodotto di cui al comma 4, ottenuti dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata, secondo quanto disposto all’articolo 2 del DPR 502 del 1998.

6-ter. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti secondo quanto disposto all’articolo 4 del DPR 502 del 1998.”

 

Subemendamento 39 a firma Bertani

Al comma 1 dell’articolo 5, così come riscritto dall’emendamento 7, la parola: “riservati” è sostituita dalle seguenti: “distinti, separati”

 

Submendamento 40 a firma Lori

Nel comma 1 dell’articolo 1, così come modificato dall’emendamento 9, la parola: “tradizione” è sostituita da: “modernizzazione

 

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