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Legislatura X - Commissione IV - Processo Verbale del 26/03/2018 antimeridiano

Processo verbale n. 7

Seduta del 26 marzo 2018

 

Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2018.19040 del 21/03/2018, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali in seduta congiunta con la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e in seduta ordinaria.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

ZOFFOLI Paolo

Presidente

Partito Democratico

5

presente

CARDINALI Alessandro

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

SENSOLI Raffaella

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

3

assente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

2

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

1

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

2

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

1

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

assente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

assente

MORI Roberta

Componente

Partito Democratico

2

presente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

2

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

SERRI Luciana

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

5

presente

 

Sono presenti i consiglieri Nadia ROSSI in sostituzione di Paolo CALVANO, Marco PETTAZZONI in sostituzione di Alan FABBRI, Valentina RAVAIOLI in sostituzione di Francesca MARCHETTI, Lia MONTALTI in sostituzione di Giuseppe PARUOLO per parte della seduta e Gian Luigi MOLINARI in sostituzione di Marcella ZAPPATERRA per parte della seduta.

 

Sono altresì presenti i consiglieri: Massimo IOTTI, Andrea BERTANI.

Partecipano alla seduta: M. L. Moro (Dir. gen. Agenzia Sanitaria e Sociale regionale), D. Tortorici (Serv. Prevenzione collettiva e sanità pubblica), F. Tornatore (Serv. Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici), B. Attili (Direzione gen. Assemblea legislativa regionale).

 

Presiede la seduta: Paolo ZOFFOLI

Assiste la segretaria: Nicoletta Tartari

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10,15. In mancanza di obiezioni, inverte l’ordine del giorno rinviando la seduta congiunta con la Commissione III in attesa dell’arrivo della presidente RONTINI.

 

-Approvazione del processo verbale n. 6 del 2018.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

5981 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”. (Delibera di Giunta n. 27 del 15 01 18)

 

Il presidente ZOFFOLI introduce l’argomento, ricordando che la Commissione IV deve esprimere un parere in sede consultiva da inviare alla Commissione III referente.

 

Il relatore IOTTI illustra gli aspetti principali del progetto di legge.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI per porre alcune domande.

 

Le risponde il consigliere IOTTI.

 

Replicano i consiglieri GIBERTONI e BERTANI.

 

Il presidente ZOFFOLI ricorda che la Commissione è riunita in sede consultiva ed eventuali emendamenti alla proposta di legge possono essere presentati in Commissione referente. In assenza di altri interventi pone in votazione il progetto di legge illustrato.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S, SI, Misto).

 

-Informativa dell’Assessorato alle Politiche per salute sull’attività 2016-2017 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.

 

Il presidente ZOFFOLI ricorda che nella giornata di venerdì 23 ultimo scorso il consigliere Sassi ha chiesto di svolgere in diretta streaming l’informativa all’ordine del giorno e che tale richiesta è stata trasmessa a tutti i commissari. Chiede, quindi, alla Commissione di esprimersi su tale richiesta.

 

La Commissione accoglie all’unanimità.

 

La dottoressa MORO svolge l’informativa con il supporto di slide.

 

Il presidente ZOFFOLI anticipa che le slide prodotte saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione e, se sarà possibile, si provvederà alla messa on line anche della diretta streaming. Sollecita un’ulteriore informativa sul tema delle case della salute tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019.

 

La consigliera GIBERTONI pone alcune domande e dichiara che sarebbe stato opportuno ricevere la documentazione prima della seduta.

 

Le risponde il presidente ZOFFOLI ribadendo che quella di oggi è un’informativa e quindi i commissari non sono chiamati ad esprimere nessuna valutazione.

 

Riprende la parola la consigliera GIBERTONI.

 

Replica nuovamente il presidente ZOFFOLI.

 

Intervengono i consiglieri GIBERTONI, BOSCHINI, BERTANI e MARCHETTI D.

 

La dottoressa MORO offre chiarimenti chiesti.

 

Interviene nuovamente la consigliera GIBERTONI.

 

Le risponde la dottoressa MORO.

 

Il presidente ZOFFOLI, in mancanza di ulteriori interventi, dichiara concluse l’informativa e la diretta streaming.

 

La seduta prosegue in seduta congiunta con la Commissione Territorio Ambiente e Mobilità.

 

-Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) – COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018)

 

I presidenti RONTINI e ZOFFOLI dichiarano aperta la seduta congiunta alle ore 11,45.

 

Il presidente ZOFFOLI ricorda che le Commissioni, riunite in seduta congiunta, devono esprimere un parere in sede consultiva da trasmettere alla Commissione I referente. Al riguardo rammenta che nei giorni scorsi è stata trasmessa ai commissari una nota tecnica e la bozza di osservazioni basata sulla medesima.

 

La dottoressa ATTILI introduce l’argomento.

 

La dottoressa TORTORICI e il dottor TORNATORE intervengono ciascuno per la parte di propria competenza.

 

Intervengono i consiglieri PRODI, IOTTI, GIBERTONI, BERTANI e MONTALTI.

 

La presidente RONTINI chiede alla collega Montalti se intenda proporre delle modifiche al contenuto della bozza di osservazioni da rendere come parere o se preferisca proporre tali modifiche in sede di Commissione referente.

 

La consigliera MONTALTI risponde che si riserva di presentare eventuali proposte modificative in Commissione I.

 

Riprende la parola la presidente RONTINI.

 

La dottoressa TORTORICI e il dottor TORNATORE offrono i chiarimenti richiesti.

 

La consigliera GIBERTONI dichiara che il Movimento 5 Stelle voterà contro riservandosi di esprimersi diversamente in Commissione referente qualora il testo finale venisse modificato.

 

In assenza di altri interventi, la presidente RONTINI e il presidente ZOFFOLI invitano i commissari ad esprimersi sulla seguente bozza di parere:

 

“Con riferimento all’art. 7 (Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio) la proposta di direttiva prevede l’introduzione di un nuovo strumento di gestione: “la valutazione del rischio”. Nel paragrafo 3 sono indicati i tempi entro cui i Gestori del servizio idrico integrato (d’ora in poi SII) devono provvedere a conformarsi alla disposizione, distinguendo tra grandi e grandissimi gestori e piccoli gestori. In particolare, la norma prevede che i piccoli gestori si debbano conformare entro 6 anni, a partire dal termine di recepimento previsto dalla proposta di direttiva, mentre i grandi Gestori entro 3 anni. Si evidenzia che questa previsione non tiene in considerazione il fatto che i rischi maggiori rispetto alla qualità della fornitura di acqua, di regola, sono connessi proprio alle piccole forniture (ad esempio, piccoli acquedotti rurali o in gestione comunale) per le quali il numero di controlli effettuati dai gestori è di gran lunga inferiore ai controlli effettuati dai grandi gestori e che generalmente sono quelle in cui si riscontrano il maggior numero di superamenti dei valori di parametro fissati dalla vigente normativa. Si suggerisce, dunque, di modificare la disposizione, allineando le tempistiche di adeguamento dei piccoli gestori e dei grandi e grandissimi gestori, ritenendo congruo il termine di tre anni; tale adeguamento delle tempistiche sarebbe funzionale anche ad accelerare il miglioramento della gestione delle piccole reti, nelle quali si rilevano, tutt'oggi, il maggior numero di casi di non conformità.

 

La proposta di direttiva, all’articolo 9, prevede l’abrogazione dell’istituto delle deroghe individuate dall’attuale direttiva 98/38/CE. In caso di inosservanza dei valori di parametro previsti dalla presente proposta, quindi, gli Stati membri dovranno applicare gli strumenti previsti dal nuovo articolo 12 (Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso). La proposta di direttiva prevede, inoltre, l’introduzione di un certo numero di nuovi parametri, rispetto ai quali, al momento, non si hanno ancora informazioni precise (soprattutto in merito alla loro presenza nelle acquee fornite) e per la rilevazione dei quali le metodiche analitiche, talvolta, risultano ancora non consolidate o di difficile applicazione. Pur condividendo la necessità di superare lo strumento della deroga in quanto tale, si segnala tuttavia che, relativamente ai nuovi parametri, sarà necessario un congruo periodo di tempo per l’effettuazione delle rilevazioni e l’adozione delle necessarie misure e interventi che consentano il rispetto dei limiti introdotti. Si suggerisce, a tal fine, di lasciare allo Stato membro, limitatamente ai nuovi parametri, laddove non si ravvisi un rischio per la salute umana e non si possa garantire un approvvigionamento idrico alternativo, la possibilità di prevedere anche proroghe mirate, sostenute da idonei “piani di intervento”. Le tempistiche di attuazione di tali piani, coerenti con la valutazione effettuata, dovranno consentire ai gestori di mettere in campo gli interventi necessari per rientrare nei valori di parametro fissati dalla direttiva.

 

Con riferimento all’art. 10 (Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica), si evidenzia che il già citato art. 7 della proposta di direttiva, nel paragrafo 1, introduce anche la “valutazione del rischio” connesso alla distribuzione domestica, rinviando all’art. 10, appunto, la specificazione dei contenuti.

A tal proposito, occorre puntualizzare che tale onere non può essere posto in capo al gestore la cui competenza si arresta al punto di consegna all’utenza, individuato con il contatore. Si segnala, quindi, che l’introduzione, di per sé positiva, di questo strumento comporterà un notevole aumento delle attività, anche se la valutazione del rischio, per come descritta nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) è prevista, in particolare, nei cosiddetti “locali prioritari” (scuole, università, ospedali, case di cura, ecc.). Si ritiene, quindi, necessario specificare chi è il soggetto cui fa capo l’obbligo di applicazione delle nuove disposizioni relative alla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica.

Inoltre, si evidenzia che, in caso di rilevazione di un rischio connesso alla presenza di condutture interne non idonee (si pensi ad esempio alle condutture in piombo), l’art. 10 della proposta di direttiva prevede la possibilità di ricorrere a “tecniche di condizionamento”, di concerto con il gestore del SII, al fine di porre in essere gli interventi necessari a ridurre il suddetto rischio (art. 10, paragrafo 2, lettera c). Per evitare di esporre altri utenti a sostanze indesiderate e al sostenimento di costi non dovuti, si suggerisce di modificare l’articolo specificando che le tecniche di condizionamento dovrebbero essere limitate esclusivamente all’utenza interessata e non estese all’intera fornitura.

Con riferimento specifico al parametro “Legionella” e a quanto indicato nella relativa nota all’Allegato 1 parte C, nella sezione dedicata ai parametri relativi alla “valutazione del rischio della distribuzione domestica”, si suggerisce di considerare quanto riportato dalle “European technical guidelines for the prevention, control and investigation of infections caused by Legionella species” del 2017 dell’European Centre for Disease Prevention and Control. Nella tabella 6 delle linee guida relativa alle “Action levels following Legionella sampling in hot and cold water siystems”, infatti, sono riportate le concentrazioni di Legionella, specie spp, senza entrare nel merito delle diverse specie, e vengono indicate le azioni richieste per tenere sotto controllo il sistema della rete idrica. Si ritiene che i criteri utilizzati nelle citate linee guida siano più cautelativi di quelli indicati dalla proposta di direttiva.

 

Con riferimento all’art. 13 (Accesso all'acqua destinata al consumo umano) si evidenzia che il paragrafo 1, lettera b), prevede che gli Stati membri provvedano a creare e mantenere, all’esterno e all’interno degli spazi pubblici (diversi dagli edifici pubblici e ammnistrativi di cui alla successiva lettera c), punto (ii)), dispositivi di libero accesso all’acqua destinata al consumo umano. Sul punto si segnala che questa previsione, per come attualmente formulata, se da un lato va giustamente nella direzione della accessibilità diffusa dell’acqua potabile per tutti i cittadini, e soprattutto per le fasce deboli (persone senza fissa dimora, nomadi, ecc.), dall’altro potrebbe però collidere con l’obiettivo di ridurre gli sprechi d’acqua. Le fontanelle pubbliche, infatti, sono controllate dalle autorità sanitarie competenti, essendo inserite dalle circolari regionali tra i punti di prelievo degli acquedotti e i dati raccolti negli anni non evidenziano, in tali dispositivi, problemi di carattere sanitario. Tuttavia, è dimostrato che nel nostro paese, a meno dell’adozione di opportuni accorgimenti, i punti di accesso pubblico all’acqua possono costituire fonte di spreco. Si suggerisce, dunque, di individuare anche altre modalità di approvvigionamento pubblico di acqua che garantiscano un migliore equilibrio tra il principio di garanzia dell’accessibilità dell’acqua destinata al consumo umano e l’obiettivo di ridurne al massimo lo spreco. Per rendere maggiormente fruibile la risorsa idrica, ad esempio, si potrebbero collocare dei dispositivi di libero accesso all’acqua anche in altri luoghi in cui le autorità competenti possano esercitare direttamente e più agevolmente sia la manutenzione degli stessi sia il monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua.

 

L’art. 14 (Informazioni al pubblico), nel paragrafo 2, descrive la tipologia di informazioni che devono essere fornite all’utenza, almeno una volta anno, anche in assenza di esplicita richiesta. In particolare, la lettera d) stabilisce che debbano essere forniti all’utenza “confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e il consumo medio di un nucleo familiare della stessa categoria;”. Si segnala che questa specifica prescrizione sarebbe di difficile applicazione sul territorio in quanto, nella maggior parte dei casi, gli utenti dei gestori del SII non sono i singoli nuclei familiari, bensì i condomini. In questi casi, quindi, il riparto dei costi per i singoli utenti viene generalmente effettuato dagli amministratori di condominio che possono avvalersi del supporto di società di lettura, laddove nel condominio siano stati installati, per ciascuna utenza, contatori partizionali. In caso contrario, l’attribuzione dei costi viene fatta utilizzando criteri diversi quali, ad esempio, il numero di membri della famiglia e la dimensione delle abitazioni (questa situazione è tipica negli edifici di edilizia residenziale pubblica). Analoghe considerazioni valgono anche per quanto previsto dall’art. 14, paragrafo 2, lettera e) che rinvia all’Allegato IV relativo alle informazioni da fornire al pubblico on-line. Pur condividendo pienamente l’importanza dell’informazione sui consumi agli utenti, al fine di far maturare una maggiore consapevolezza su un consumo corretto e sicuro dell’acqua, si ritiene che le misure previste nell’art. 14, paragrafo 2, lett. d) ed e) della proposta di direttiva non siano proporzionate in quanto implicherebbero una serie di obblighi di adeguamento particolarmente complessi e costosi, per lo più a carico degli utenti, mentre si potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo (riduzione dei consumi) puntando su altre modalità di informazione capillare sui consumi e su come ridurre gli sprechi, soprattutto da parte delle autorità pubbliche.

 

In conclusione, la proposta di direttiva prevede l’introduzione dei “Clorati” tra i parametri chimici dell’Allegato I (Parte B), con un valore limite pari a 0,25 mg/l, stabilendo lo stesso limite anche per il parametro dei “Cloriti”. Cloriti e Clorati sono composti che derivano dalla degradazione dell’ipoclorito di sodio e/o biossido di cloro utilizzati per la disinfezione delle acque potabili. La loro formazione è favorita dalle alte temperature, ma avviene anche a temperature relativamente basse (inferiori a 15°C).

Si sottolinea che, al momento, tenuto conto degli elevati volumi di acqua erogata e della complessità delle reti di distribuzione, il rispetto dei valori proposti per questi composti presenti nelle acque fornite tramite acquedotto, potrebbe risultare di non semplice applicazione, anche ricorrendo alle tecnologie più avanzate attualmente disponibili.

L’introduzione di un limite così restrittivo, quindi, potrebbe compromettere il processo di disinfezione attualmente in uso che si è dimostrato di grande efficacia e in armonia con quanto previsto dall’art. 11 della stessa proposta di direttiva laddove prevede che “(…). Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.”. Alla luce di quanto riportato, pur condividendo l’introduzione del Clorato tra i parametri dell’Allegato I (Parte B), si ritiene che dovrebbe essere adottato per tale nuovo parametro, così come per il Clorito, il limite massimo previsto dall’OMS che risulta pari a 0,7 mg/l, confermato anche nella quarta edizione delle “Guidelines for drinking water quality” (OMS – 2017), in attesa della possibilità di ricorrere a modalità di disinfezione ugualmente efficaci e che consentano di ottenere i valori indicati dalla proposta di direttiva.”.

 

La Commissione III esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (M5S, SI, Misto) e 2 astenuti (LN).

 

La Commissione IV esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 2 contrari (M5S, Misto) e 2 astenuti (LN).

 

La presidente RONTINI comunica ai membri della Commissione III che la prossima seduta sarà il 5 aprile.

 

La seduta congiunta termina alle ore 12,50

 

Approvato nella seduta del 3 aprile 2018.

 

La segretaria

Il Presidente

Nicoletta Tartari

Paolo Zoffoli

 

 

 

 

 

 

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