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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 19/06/2019 pomeridiano

Processo verbale n. 21

Seduta del 19 giugno 2019

 

Il giorno 19 giugno 2019 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2019.14558 del 13/06/2019, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

assente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

assente

GALLI Andrea

Componente

Forza Italia

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

PRODI SILVIA

Componente

Gruppo Misto

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Gruppo Misto

1

assente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia

2

assente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

È presente il consigliere Igor TARUFFI.

 

Sono presenti: Eleonora TARUFFI, Serv. Agricoltura; Morena Diazzi, Morena Diazzi, direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa.

Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi


La presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

-     Approvazione dei processi verbali n. 19 e 20 del 2019;

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

La presidente SERRI propone una inversione dell’ordine del giorno anticipando la trattazione dell’oggetto relativo al rendiconto.

 

La Commissione concorda.

 

8304 -Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2018”. (Delibera di Giunta n. 663 29 04 19)

(Relatore consigliere Gianni Bessi)

(Sede consultiva – parere alla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali)

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

BESSI, relatore del progetto di legge, illustra.

 

TARUFFI e DIAZZI illustrano sul piano tecnico.

 

Intervengono i consiglieri GIBERTONI, TARUFFI, SERRI.

 

TARUFFI e DIAZZI approfondiscono sul piano tecnico.

 

La presidente SERRI pone in votazione il parere relativo all’oggetto 8304.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), 4 contrari (M5S) e nessun astenuto.

 

6826 -Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali". (13 07 18)

A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Alleva, Mumolo

(Relatore consigliere Yuri Torri)

Esame articolato

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

Il consigliere TORRI illustra gli emendamenti proposti.

 

Interviene BERTANI.

 

La presidente SERRI apre la votazione sull’articolato.

 

Articolo 1

 

La Commissione approva l’articolo 1 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Dopo l’articolo 1 insiste l’emendamento 1 che introduce un nuovo articolo.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 1 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insiste l’emendamento 2.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 2 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 2 come emendato con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Dopo l’articolo 2 insistono l’emendamento 3, il subemendamento n. 8 all’emendamento 3, gli emendamenti 4, 5, 6 che introducono nuovi articoli.

 

La Commissione accoglie il subemendamento n. 8, con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 3 così come subemendato, con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 4 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 5 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 6 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Articolo 3

 

La Commissione approva l’articolo 3 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Articolo 4

 

La Commissione approva l’articolo 4 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Articolo 5

 

La Commissione approva l’articolo 5 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Articolo 6

 

Sull’articolo 6 insiste l’emendamento 7.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 7 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

La Commissione approva l’articolo 6 come emendato con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 4 astenuti (M5S).

 

Il consigliere TORRI, annuncia che svolgerà la relazione orale ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

La presidente SERRI interviene e conclude l’esame dell’articolato.

 

8405 -Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina". (30 05 19)

A firma della Consigliera: Gibertoni

Nomina del relatore

 

Il consigliere BERTANI propone come relatore la consigliera GIBERTONI.

 

La Commissione nomina relatore del pdl la consigliera Gibertoni con 4 voti a favore (M5S), nessun contrario e nessun astenuto. I gruppi PD, SI, Misto/Prodi non partecipano al voto.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

Approvato nella seduta del 3 luglio 2019.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri


ALLEGATO

Emendamenti all’oggetto 6826

 

Emendamento n. 1 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

Dopo l’art. 1 è inserito l’art 1 bis che recita:

Oggetto

In attuazione delle finalità di cui all’art. 1, la presente legge contiene disposizioni che tutelano la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale e contrastano ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento.

 

Emendamento n. 2 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

L’ art. 2 della legge è così sostituito:

Art. 2

Forma contrattuale e informazioni

1. Le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto nonché a ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all’attività prestata, o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria più affine.

3. In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i datori di lavoro che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione della presente legge applicano ai propri dipendenti la cui prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforma, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.

4. La violazione dei diritti di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale, determina l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro) nonché il diritto del lavoratore e della lavoratrice al risarcimento del danno, da liquidare, da parte del giudice, con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale al rispetto dei diritti di cui al comma 1 per il futuro.

5. In caso di controversie, il giudice tiene conto della violazione dei diritti di cui di cui al comma 1 anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore e della lavoratrice oggetto di eventuali controversie.

 

Emendamento n. 3 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

Dopo l’art. 2 della legge è inserito l’art 2 bis che recita:

Disposizioni di retribuzione a cottimo

Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto.

 

Emendamento n. 4 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

Dopo l’art. 2 della legge è inserito l’art 2 ter che recita:

Algoritmi

1. Gli algoritmi per la assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro, e per la valutazione delle prestazioni di lavoro eseguite, possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria, e previa consultazione con le medesime organizzazioni, dopo che alle stesse sia comunicato per iscritto il risultato dell’esperimento almeno sette giorni prima dell’esame congiunto da svolgere.

2. E’ vietata ogni forma di trattamento di dati finalizzata alla predisposizione di meccanismi di rating reputazionali, ivi compresi i dati pervenuti alle imprese titolari delle piattaforme digitali dall’utenza.

 

Emendamento n. 5 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

Dopo l’art. 2 della legge è inserito l’art 2 quater che recita:

Norme in materia di orario di lavoro, indennità di disponibilità, ferie e sospensione del rapporto di lavoro per le prestazioni a mezzo piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto

1. Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera orario di lavoro prestato quello intercorrente tra l’accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale.

2. Per i periodi nei quali il prestatore, in base a turni predeterminati o alla segnalazione della propria disponibilità attraverso la piattaforma digitale, pur non espletando la prestazione è a disposizione del datore di lavoro, spetta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi di cui all’art. 2, e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

4. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

5. In caso di malattia, maternità o di altro evento che renda impossibile l’erogazione della prestazione e la disponibilità a svolgerla, l’indennità dovuta è proporzionata alla retribuzione e all’indennità di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in tema di lavoro intermittente.

6. Il prestatore ha diritto alle ferie secondo le vigenti disposizioni legali e del contratto collettivo applicabile, in proporzione alle giornate nelle quali ha erogato le prestazioni di lavoro.

7. Il lavoratore può, per motivi personali, rifiutare la prestazione offerta, con conseguente rinunzia alla indennità di disponibilità per la quota oraria corrispondente.

 

Emendamento n. 6 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

Dopo l’art. 2 della legge è inserito l’art 2 quinquies che recita:

Diritto alla disconnessione

1. Non è consentito l’invio di comunicazioni da parte del datore, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall’ultimo turno di disponibilità completato.

2. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma precedente.

3. Nel caso di violazione della previsione del primo comma del presene articolo, al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno nei confronti del prestatore, è comunque applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 per ciascun periodo e ciascun prestatore.

 

Emendamento n. 7 a firma Torri, Alleva, Taruffi, Prodi, Lori, Mumolo, Bagnari, Serri, Rossi, Sabattini

L’art. 6 della legge è così sostituito:

Norme finali

1. E’ considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le direttive, anche se fornite esclusivamente a mezzo di applicazioni informatiche dell’imprenditore, pure nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.

2. E’ subordinata anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda prestazione impiegando bene e strumenti nella propria disponibilità.

3. L’organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, a prescindere dalla titolarità degli strumenti attraverso cui è espletata la prestazione. Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche delle prestazioni del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo

4. L’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, è abrogato.

 

Subemendamento n. 8 a firma Torri

All’art. 4 alla rubrica dell’articolo la parola disposizione è sostituita con divieto.

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