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Legislatura XI - Commissione III - Processo Verbale del 17/05/2023 antimeridiano

Processo verbale n. 14

Seduta del 17 maggio 2023

 

Il giorno 17 maggio 2023 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. PG.2023.11605 dell’11/5/2023, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna, viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, ambiente, mobilità, in seduta, in modalità “mista”, cioè con la presenza in sede del presidente, del vicepresidente Occhi e dei seguenti membri per Gruppo assembleare: Amico (ERCEP);  Costa, Daffadà, Fabbri,  Sabattini (PD); Facci (Lega); Piccinini (M5S) nonché degli altri partecipanti in via telematica, in applicazione dell’art. 124, comma 4 bis del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022, n. 26 (Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari).

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

CALIANDRO Stefano

Presidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

7

presente

OCCHI Emiliano

Vicepresidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

6

presente

ROSSI Nadia

Vicepresidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

6

presente

AMICO Federico Alessandro

Componente

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista

2

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

BULBI Massimo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

CASTALDINI Valentina

Componente

Forza Italia – Berlusconi per Borgonzoni

1

presente

COSTA Andrea

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

4

presente

DAFFADA’ Matteo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

EVANGELISTI Marta

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1

presente

FABBRI Marco

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

FACCI Michele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

4

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Gruppo Misto

1

assente

MASTACCHI Marco

Componente

RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

1

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

assente

PELLONI Simone

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

PIGONI Giulia

Componente

Bonaccini Presidente

3

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

2

assente

ZAMBONI Silvia

Componente

Europa Verde

1

assente

 

Sono presenti i consiglieri: Marilena PILLATI in sostituzione di Lia MONTALTI e Marcella ZAPPATERRA in sostituzione di Massimo BULBI, per parte della seduta.

 

È altresì presente la consigliera Palma COSTI (PD).

 

 

Presiede la seduta: Stefano CALIANDRO

Assiste la segretaria: Silvia Fanti

Funzionario estensore: Angelo Baratelli


Il presidente CALIANDRO dichiara aperta la seduta alle ore 10,20, procedendo preliminarmente all’appello, ai sensi della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 27 marzo 2020, ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 13 del 2023

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

 

6466 -Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio". (Delibera di Giunta n. 214 del 13 02 23)

Il presidente CALIANDRO introduce l’argomento e comunica che alla proposta ogg. 6466 sono stati presentati 35 emendamenti e 2 subemendamenti, il cui testo viene allegato in calce al presente verbale.

 

Si dà atto che, con comunicazione del 16/5/2023 agli atti, il primo firmatario, relatore SABATTINI, ha ritirato gli emendamenti nn. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

 

Il relatore della Commissione, consigliere SABATTINI e il relatore di minoranza, consigliere OCCHI, illustrano il percorso dell’atto e gli emendamenti a loro firma, attestando la massima collaborazione intervenuta tra le parti politiche e avuta dagli uffici.

 

Intervengono la consigliera PICCININI, che ringrazia i relatori e illustra gli emendamenti nn. 27 e 7 a propria firma; poi il presidente CALIANDRO sul metodo di votazione; indi la consigliera ROSSI, che dichiara di sottoscrivere gli emendamenti nn. 6, 24, 25, 26, 27, 34, 35 e ringrazia i relatori per il lavoro svolto; il consigliere FACCI che svolge alcune considerazioni ed anticipa la dichiarazione di voto per il gruppo assembleare Lega; la consigliera COSTI, che sottoscrive l’emendamento n. 36.

 

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente CALIANDRO interviene sul metodo di votazione e la dichiara aperta.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva il sub emendamento n. 36 all’emendamento n. 26 e il subemendamento n. 37 all’emendamento n. 31, nonché gli emendamenti nn. 1, 5, 6, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26 come subemendato, 27, 28, 29, 30, 31 come subemendato, 32, 33, 34, 35 con 43 voti a favore (PD, BP, ERCEP, Lega, FI, RCPER, M5S), nessun contrario o astenuto; il gruppo assembleare FDI non partecipa al voto.

 

La Commissione approva l’emendamento n. 24 con 42 voti a favore (PD, BP, ERCEP, Lega, FI, RCPER), nessun contrario, 1 astenuto (M5S); il gruppo assembleare FDI non partecipa al voto.

 

Il Presidente CALIANDRO invita, quindi, la Commissione ad esprimere il voto sull’oggetto 6466, così come modificato.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, M5S), nessun contrario, 14 astenuti (Lega, FI, RCPER).

 

I relatori comunicano che svolgeranno relazione orale in aula, ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del Regolamento.

 

In assenza di richieste di intervento, il presidente CALIANDRO ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

 

La seduta termina alle ore 10,55.

 

Approvato nella seduta del

 

La segretaria

Il Presidente

Monica Bernardi

Stefano Caliandro

 


ALLEGATO al processo verbale 14

Seduta del 17 maggio 2023

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL’OGG. 6466

 

6466 -Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio". (Delibera di Giunta n. 214 del 13 02 23)

 

 

Emendamento 1, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

La lettera a. del deliberato è sostituita dalla seguente:

“a. di stabilire che i criteri localizzativi di cui al presente provvedimento, così come quanto previsto dalla delibera assembleare n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni di Giunta regionale attuative della stessa, costituiscono, assieme alle indicazioni presenti nella legislazione statale, una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno delle diverse aree specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata ad orientare le determinazioni dell’amministrazione competente relative alle istanze abilitative dei singoli impianti;”.

 

 

 

 

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Dopo la lettera a. del deliberato è inserita la seguente: 

“a.-bis di prevedere che gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, debbano essere realizzati nel rispetto delle normative richiamate dall’art. 6, comma 1, del DPR n. 380 del 2001;”.

 

 

 

 

 

 

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 1. è sostituto dal seguente:

“1. nella lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 sono aggiunte le fasce di tutela fluviale di cui all’articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR), fermo restando la disciplina circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse nei limiti di cui al successivo punto 4;”

 

 

Emendamento 4, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

2.2. fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell’Allegato I della DAL n. 28/2010.Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra;”

 

 

Emendamento 5, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 2.3. è sostituito dal seguente:

“2.3. nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B., punto 7, dell’Allegato I della DAL n. 28/2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall’impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all’impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, che siano destinate all’attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;”

 

 

Emendamento 6, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Alla lettera b., punto 3., del deliberato, le parole “sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento nella misura massima del 10%” sono sostituite dalle seguenti:

“sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.”.

 

 

Emendamento 7, a firma dei consiglieri Piccinini, Sabattini, Occhi

Alla lettera b., punto 3., del deliberato, le parole “, fatti salvi gli impianti che portano ad una riduzione produttiva della coltura consociata all’agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie controfattuale da individuare nella progettazione” sono sostituite dalle seguenti:

“La Giunta regionale, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici, a seguito del monitoraggio dell’impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate”.

 

 

Emendamento 8, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b., punto 3., del deliberato è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;”.

 

 

Emendamento 9, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, l’alinea del punto 4. è sostituita dalla seguente:

“4. Ai fini della presente disciplina, per cave dismesse si intendono gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui agli articoli 6, comma 5, lett. c), e 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991. Per le cave dismesse continua a trovare applicazione quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1458/2021, con le modifiche di seguito specificate:”

 

 

 

Emendamento 10, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 5. è sostituito dal seguente:

“5. la disciplina prevista per gli impianti flottanti collocati nelle aree di cave dismesse, di cui al precedente punto, si estende anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010. Tuttavia, gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo, nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa. In entrambi i casi, non operano i restanti requisiti della DGR n. 1458/2021.”

 

 

 

 

Emendamento 11, a firma dei consiglieri Piccinini, Occhi, Sabattini

Alla lettera b., punto 5. del deliberato è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione.”

 

 

Emendamento 12, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, l’alinea del punto 6. è sostituita dalla seguente:

“6. in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché ai fini della definizione dell’ambito di applicazione delle semplificazioni inerenti alle autorizzazioni ambientali, si precisa che in base alla normativa urbanistica regionale, tali ambiti possono assumere una diversa denominazione, ed in particolare:”

 

 

Emendamento 13, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 7. è sostituto dal seguente:

“7. Quanto alla possibilità di occupare con impianti fotovoltaici le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti si specifica che l’installazione degli impianti fotovoltaici non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, fermo restando che è consentito dotare il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici;”

 

 

Emendamento 14, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 8. è sostituto dal seguente:

“8. Sempre per promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, quanto previsto al punto precedente per i parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle aree industriali, artigianali e commerciali esistenti si applica altresì agli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica anche di nuovo insediamento;”.

 

 

Emendamento 15, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, dopo il punto 8. è inserito il seguente:

“8-bis. Allo scopo di promuovere prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in ambiti territoriali già interessati da attività antropiche, la lettera C), dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 è integrata dalla specificazione che le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi collocati all’interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017, sono considerati idonei alla installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B., previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati, laddove previsti.

Per le medesime aree non trova applicazione quanto previsto dalla lettera A. dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, ad eccezione dei casi in cui la pianificazione territoriale e urbanistica vigente per detti insediamenti preveda la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di desigillazione e la loro destinazione a dotazioni territoriali o a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. 
Ai fini del presente provvedimento, per ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi si intendono le aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell’istanza per la realizzazione dell’impianto.”.

 

 

Emendamento 16, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, dopo il punto 8-bis. è inserito il seguente:

“8.-ter nella lettera D) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 viene inoltre precisato che i regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;”.

 

 

 

 

Emendamento 17, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Dopo la lettera b. del deliberato è inserita la seguente:

“b-bis. di specificare che ai fini della presente disciplina, per “aree nella disponibilità del richiedente” si intendono le aree libere per le quali egli possa dimostrare, all’atto della presentazione dell’istanza, di essere titolare di una delle seguenti posizioni giuridiche, per una durata compatibile con quella dell’intervento:

- la proprietà;

- il diritto di superficie;

- l’enfiteusi;

- l’usufrutto;

- il diritto d’uso;

- la concessione di beni demaniali;

- un contratto di affitto regolarmente registrato;

 

 

Emendamento 18, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

La lettera e. del deliberato è sostituita dalla seguente:

“e. di prevedere che il presente provvedimento non si applichi, oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo nel rispetto di quanto previsto dalla lettera A dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, come modificata dal presente provvedimento. È comunque fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;”.

 

 

Emendamento 19, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Dopo la lettera f. del deliberato è inserita la seguente:

“f.-bis di istituire l’Anagrafe degli impianti fotovoltaici nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio, al fine di monitorare l’incidenza degli stessi sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal burden sharing. Con apposita delibera di Giunta verrà elaborata una modulistica unificata definendo la soglia di potenza nominale degli impianti fotovoltaici oltre la quale sarà necessario procedere alla compilazione e all’invio alla Regione, anche per gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione;”.

 

 

Emendamento 20, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera h) del deliberato i primi due trattini sono sostituiti dai seguenti:

“- l’emanazione di apposite deliberazioni al fine di fornire agli operatori indicazioni per l’applicazione uniforme della presente disciplina;

- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell’incidenza pari all’1% della SAU regionale come da censimento generale dell’agricoltura del 2021, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento;”.

 

 

Emendamento 21, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera i) del deliberato, dopo la parola “disciplina”, è aggiunta la seguente locuzione:

“statale e”.

 

 

Emendamento 22, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Dopo la lettera a. del deliberato è inserita la seguente:

“a.-bis di prevedere che gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, debbano essere realizzati nel rispetto delle normative richiamate dall’art. 6, comma 1, del DPR n. 380 del 2001;”.

Pertanto, al CONSIDERATO a pagina 12, è aggiunto in fine il seguente trattino:

“- sottolinei che gli impianti fotovoltaici, indipendentemente del titolo abilitativo richiesto per gli stessi, in ragione della rilevanza e dell’impatto territoriale che possono comportare, devono comunque osservare la disciplina che regola le trasformazioni del territorio richiamata dal comma 1 dell’art. 6 del T.U. per l’attività edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) e consistente nell’osservanza delle “prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e … nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;”.

 

 

Emendamento 23, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 1. è sostituto dal seguente:

“1. nella lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 sono aggiunte le fasce di tutela fluviale di cui all’articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR), fermo restando la disciplina circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse nei limiti di cui al successivo punto 4;”

Pertanto, al punto 1 del CONSIDERATO IN PARTICOLARE a pagina 13, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“In tali zone, infatti, l’installazione degli impianti fotovoltaici provoca un impatto incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato dal PTPR, fermo restando la disciplina circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti nonché nelle cave dismesse nei limiti di cui al successivo punto 4;”.

 

 

 

Emendamento 24, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

“2.2. fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell’Allegato I della DAL n. 28/2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra;”

Pertanto, il punto 2.2 del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 14, è sostituito dal seguente:

“2.2.  occorre specificare che nelle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle elencate nella lettera C), punto 1, dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, se da una parte gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, dall’altra occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Inoltre, occorre preservare le produzioni agricole certificate, facendo in modo che nelle aree agricole interessate dalle stesse siano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, ivi compresi quelli con tecnologia di tipo verticale. In tali aree gli impianti fotovoltaici a terra, invece, potranno essere installati ove siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dimessa la coltivazione certificata. Ai fini del presente atto, per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. La puntuale individuazione di tali coltivazioni sarà attuata con apposita delibera di Giunta;”.

 

 

 

Emendamento 25, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Alla lettera b., punto 3., del deliberato è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;”.

Pertanto, il punto 3. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 14, è sostituito dal seguente:

“3.  in merito agli impianti agrivoltaici avanzati, pur tenendo conto del favor per l’utilizzo di tale tecnologia nel territorio agricolo, anche con installazioni verticali, appare tuttavia opportuno sottolineare che per valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, per tutelare la biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia delle colture tipiche) e le produzioni agroalimentari di qualità, come richiede l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e le relative Linee Guida, fuori dalle aree particolarmente vocate alla produzione di energia da fonti rinnovabili individuate dalla normativa statale, occorre limitare l’insediamento degli impianti agrivoltaici avanzati nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, prevedendo che la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione, non possa superare la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente. Tuttavia, a seguito del monitoraggio dell’impatto degli impianti realizzati sulle culture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate, si prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, possa individuare con apposita delibera i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici. Inoltre, per dimostrare l’integrazione tra la produzione di energia rinnovabile e la prosecuzione dell’attività agricola, l’istanza abilitativa degli impianti agrivoltaici deve essere corredata da una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che presenti i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (delibera di Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 623). Si precisa, anche in questo caso, che trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;”.

 

 

Emendamento 26, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 5. è sostituito dal seguente:

“5. la disciplina prevista per gli impianti flottanti collocati nelle aree di cave dismesse, di cui al precedente punto, si estende anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010. Tuttavia, gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo o da aziende che svolgono attività di acquacoltura.

Pertanto, il punto 5. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 15, è sostituito dal seguente:

“5.  appare poi opportuno estendere la disciplina per gli impianti flottanti già sperimentata nelle aree di cava dismesse anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010. Per promuovere lo sviluppo di tali impianti, si prevede che ove interessino bacini artificiali, realizzati da aziende agricole ad uso irriguo, nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa, gli impianti flottanti potranno occupare il 100% della superficie dell’invaso. In entrambi i casi, non operano i restanti requisiti della DGR n. 1458/2021”.

 

 

Emendamento 27, a firma dei consiglieri Piccinini, Occhi, Sabattini, Rossi

Alla lettera b., punto 5. del deliberato è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione.”

Pertanto, al punto 5. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 15, è aggiunto in fine il seguente periodo:

Gli impianti fotovoltaici, anche con tecnologia non flottante, possono interessare, inoltre, il 100% della superficie dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione;”.

 

 

Emendamento 28, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, l’alinea del punto 6. è sostituita dalla seguente:

“6. in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché ai fini della definizione dell’ambito di applicazione delle semplificazioni inerenti alle autorizzazioni ambientali, si precisa che in base alla normativa urbanistica regionale, tali ambiti possono assumere una diversa denominazione, ed in particolare:”

Pertanto, il punto 6. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 16, è sostituito dal seguente:

“6.  per favorire l’attuazione della disciplina statale che consente di localizzare gli impianti fotovoltaici nelle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché ai fini della definizione dell’ambito di applicazione delle norme di semplificazione inerenti alle autorizzazioni ambientali, appare opportuno fornire un chiarimento circa la denominazione che tali ambiti assumono ai sensi della disciplina urbanistica regionale;”.

 

 

Emendamento 29, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 7. è sostituto dal seguente:

“7.  Quanto alla possibilità di occupare con impianti fotovoltaici le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti si specifica che l’installazione degli impianti fotovoltaici non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, fermo restando che è consentito dotare il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici;”

Pertanto, il punto 7. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 16, è sostituito dal seguente:

“7.  quanto alla possibilità di occupare con impianti fotovoltaici le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti occorre precisare che l’installazione degli impianti fotovoltaici non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Allo stesso modo, non dovrà essere compromessa la quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, consentendosi, piuttosto, che il 100% dei parcheggi sia dotato con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità appare da promuovere anche per i parcheggi pubblici realizzati nei medesimi ambiti urbanistici;”.

 

 

 

 

Emendamento 30, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, il punto 8. è sostituto dal seguente:

“8.  Sempre per promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, quanto previsto al punto precedente per i parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle aree industriali, artigianali e commerciali esistenti si applica altresì agli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica anche di nuovo insediamento;”.

Pertanto, il punto 8. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 16, è sostituito dal seguente:

“8.  quanto previsto al punto precedente relativamente ai parcheggi pertinenziali e pubblici degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti può trovare applicazione anche negli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica, quali gli insediamenti direzionali, commerciali, residenziali, ecc., anche di nuovo insediamento, sempre allo scopo di promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici prioritariamente negli ambiti già urbanizzati;”.

 

 

Emendamento 31, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, dopo il punto 8. è inserito il seguente:

“8-bis Allo scopo di promuovere prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in ambiti territoriali già interessati da attività antropiche, la lettera C), dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 è integrata dalla specificazione che le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi collocati all’interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017, sono considerati idonei alla installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B., previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti. Rimangono ferme le norme in materia di bonifica dei siti contaminati. Per le medesime aree non trova applicazione quanto previsto dalla lettera A. dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, ad eccezione dei casi in cui la pianificazione territoriale e urbanistica vigente per detti insediamenti preveda la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di desigillazione e la loro destinazione a dotazioni territoriali o a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. Ai fini del presente provvedimento, per ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi si intendono le aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell’istanza per la realizzazione dell’impianto.”.

Pertanto, dopo il punto 8. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 16, è inserito il seguente:

“8-bis.   Sempre allo scopo di promuovere lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in ambiti territoriali già interessati da attività antropiche, occorre integrare la lettera C), dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, specificando che le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi, collocati all’interno del territorio urbanizzato definito ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017, sono da considerare idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B., previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti. Rimangono comunque fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti.  Si chiarisce, poi, che per l’insediamento degli impianti fotovoltaici in tali aree non trova applicazione quanto previsto dalla lettera A. dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, con la precisazione, tuttavia, che devono comunque essere osservate le eventuali previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica vigente laddove preveda in detti insediamenti dismessi la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di desigillazione e la loro destinazione a dotazioni territoriali o a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.  Si precisa, inoltre, che per ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi devono intendersi le aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell’istanza per la realizzazione dell’impianto;”.

 

 

Emendamento 32, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

Alla lettera b. del deliberato, dopo il punto 8-bis. è inserito il seguente:

“8.-ter nella lettera D) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 viene inoltre precisato che i regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;”.

Pertanto, dopo il punto 8-bis. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, alla pagina 16, è inserito il seguente:

“8-ter. nella lettera D) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, secondo la quale gli edifici esistenti ovunque ubicati sono considerati idonei ai fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, viene inoltre precisato che i regolamenti edilizi comunali prevedono e disciplinano l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;”.

 

 

Emendamento 33, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

La lettera e. del deliberato è sostituita dalla seguente:

“e. di prevedere che il presente provvedimento non si applichi, oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo nel rispetto di quanto previsto dalla lettera A dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, come modificata dal presente provvedimento. È comunque fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;”.

Pertanto, dopo il “RITENUTO, altresì” a pag. 16 è inserito il seguente VALUTATO:

“VALUTATO che il presente provvedimento non debba trovare applicazione, oltre che nei casi di procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente provvedimento, anche nei procedimenti abilitativi formalmente avviati alla medesima data, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, purché il progetto risulti conforme a quanto previsto dalla lettera A dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, come modificata dal presente provvedimento, rimanendo comunque salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;”.

 

 

 

Emendamento 34, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Dopo la lettera f. del deliberato è inserita la seguente:

“f.-bis di istituire l’Anagrafe degli impianti fotovoltaici nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio, al fine di monitorare l’incidenza degli stessi sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal burden sharing. Con apposita delibera di Giunta verrà elaborata una modulistica unificata definendo la soglia di potenza nominale degli impianti fotovoltaici oltre la quale sarà necessario procedere alla compilazione e all’invio alla Regione, anche per gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione;”.

Pertanto, dopo il punto 8-ter. del CONSIDERATO IN PARTICOLARE, a pagina 16, è inserito il seguente:

“8-quater. al fine di monitorare l’incidenza degli impianti fotovoltaici sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal burden sharing, appare opportuno istituire l’Anagrafe degli impianti fotovoltaici, nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio. Con apposita delibera di Giunta verrà elaborata una modulistica unificata, definendo la soglia di potenza nominale degli impianti fotovoltaici oltre la quale sarà necessario procedere alla sua compilazione e all’invio alla Regione, anche per gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione;”.

 

 

 

Emendamento 35, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Rossi

Alla lettera h) del deliberato i primi due trattini sono sostituiti dai seguenti:

“- l’emanazione di apposite deliberazioni al fine di fornire agli operatori indicazioni per l’applicazione uniforme della presente disciplina;

- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell’incidenza pari all’1% della SAU regionale come da censimento generale dell’agricoltura del 2021, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento;”.

Pertanto, il “RITENUTO, altresì” a pag. 16, è sostituito dal seguente:

“RITENUTO, altresì, opportuno demandare alla Giunta regionale di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici, prevedendo che, al raggiungimento dell’incidenza pari all’1% della SAU regionale, come da censimento generale dell’agricoltura del 2021, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio, la Giunta regionale proporrà all’Assemblea legislativa una revisione della deliberazione proposta con il presente atto;”.

 

 

Emendamento 36, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi, Costi

 

 

All’emendamento n. 26, la frase: “Tuttavia, gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo o da aziende che svolgono attività di acquacoltura.” è sostituita dalle seguenti:

“Tuttavia, gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo, nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa. In entrambi i casi, non operano i restanti requisiti della DGR n. 1458/2021.”

 

 

Emendamento 37, a firma dei consiglieri Sabattini, Occhi

All’emendamento n. 31, la frase: “Rimangono ferme le norme in materia di bonifica dei siti contaminati” è sostituita dalla seguente:

“Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati, laddove previsti.”.

 

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