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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE SOCIETÀ TERME DI SALSOMAGGIORE S.P.A. E TERME DI CASTROCARO S.P.A.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 7 maggio 1999

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Partecipazione
Art. 3 - Esercizio dei diritti sociali
Art. 4 - Cessione delle partecipazioni
Art. 5 - Piani di rilancio
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale alla società per azioni "Terme di Salsomaggiore s.p.a." con sede a Salsomaggiore Terme (Parma) e alla società "Terme di Castrocaro s.p.a." con sede a Castrocaro Terme-Terra del Sole (Forlì- Cesena) aventi per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari nonché la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi alberghieri, già di proprietà del Ministero del Tesoro.
2. La partecipazione nelle società per azioni di cui al comma 1 è limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione a titolo gratuito dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno.
Art. 2
Partecipazione
1. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, a norma dell'art. 21 dello Statuto, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.
Art. 3
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimino il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.
Art. 4
Cessione delle partecipazioni
1. La Regione è autorizzata a cedere a titolo gratuito, rispettivamente, alla Provincia di Parma e alla Provincia di Forlì-Cesena il 50% delle partecipazioni azionarie del capitale sociale delle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a., trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e successive modifiche.
Art. 5
Piani di rilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un versamento in conto capitale alle Società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a. per la realizzazione dei Piani di rilancio, approvati dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, nella misura massima, rispettivamente di L.1.000.000.000 e di L.6.000.000.000.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 5 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999- 2001, approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 marzo 1999, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86450 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" alla voce n. 1 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.
Art. 7
Esame comunitario
1. Gli effetti dell'art. 5 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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