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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4884
Presentato in data: 16/12/2013
"Divieto di allevamento di animali per la produzione di pellicce" (16 12 13).

Presentatori:

Meo, Mumolo, Paruolo, Sconciaforni, Defranceschi, Barbati, Manfredini, Malaguti, Piva, Monari e Naldi.

Testo:

 

Progetto di Legge Regionale

Divieto di allevamento di animali per la produzione di pellicce

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1.     La Regione in armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, promuove e orienta lo sviluppo di attività economiche di utilità sociale ed i consumi alternativi a quelli che vertono sull’utilizzo di esseri senzienti in qualità di mezzi e risorse;

2.     La Regione Emilia-Romagna vieta la pratica dell’allevamento di animali allo scopo di utilizzare la loro pelliccia.

 

 

Articolo 2

Definizioni

 

1.     Ai fini della presente legge, si intende per:

 

a) Meo, Mumolo, Paruolo, Sconciaforni, Defranceschi, Barbati, Manfredini, Malaguti, Piva, Monari e Naldi: )“Pelliccia”: una o più spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o articoli con esse fabbricati.

 

b) “Animale da pelliccia”: ”:  Cane procione (Nyctereutes procyonoides), Castorino (detto Nutria – Myocastor coypus), Castoro (Castor canadensis), Cincillà (Chinchilla laniger), Coniglio (detto Lapin – Oryctolagus cuniculus), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Karakul (detto Astrakhan o Agnello Persiano – Ovis aries platyura), Marmotta (Marmota marmota), Martora (Martes martes), Moffetta (o Skunk), Ondatra (detto Topo Muschiato – Ondatra zybethica), Opossum (Didelphis marsupialis), Procione (Procyon lotor), Puzzola (Mustela putorius), Scoiattolo (Sciurus carolinensis), Visone (Neovison vison), Volpe (Vulpes vulpes), Volpe Artica (Alopex lagopus), Zibellino (Martes zibellina).

 

c) “Allevamento di animali da pelliccia”: qualsiasi attività, professionale, amatoriale, individuale e collettiva, volta alla produzione di animali con la finalità di utilizzarne la pelle o pelliccia o per la riproduzione degli stessi per il medesimo fine.

 

 

Articolo 3

Divieti

 

1.     Sono vietati l’allevamento, la detenzione e l’uccisione di animali da pelliccia di cui all’articolo 2, ovvero di animali appartenenti a qualsiasi altra specie, per la finalità di ottenere pelle o pellicce.

 

 

Articolo 4

Regime transitorio

 

1.     Chiunque, all’entrata in vigore del divieto di cui all’articolo 3, detenga a qualunque titolo uno o più  animali per la finalità di produrre pelli o pellicce, ha l’obbligo di avviare un programma di dismissione degli animali detenuti comunicandolo in forma scritta al Comune nel cui territorio sorge l’allevamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.     La dismissione dell’allevamento, o comunque l’alienazione degli animali detenuti purché ciò non ne comporti la soppressione, deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo all’applicazione della presente Legge.

3.     A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è vietato avviare nuove attività di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c).

4.     Gli animali presenti negli allevamenti in fase di dismissione, possono essere ceduti ad associazioni  o  enti individuate con Decreto di cui all’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n.189.

5.     Gli animali di cui al comma 1 possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell’ambito di progetti concordati con la Regione, anche a seguito della proposta di associazioni o enti di cui al comma 4.

6.     Nell’ambito delle attività connesse all’applicazione della presente legge, restano salvi gli obblighi per i proprietari, detentori e custodi di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 146/01.

 

 

Articolo 5

Sanzioni

 

1.     Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dell’articolo 3 comporta la sanzione da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale, oltre alla sanzione amministrativa  accessoria  della sospensione della licenza di allevamento per  un  periodo  da  tre mesi ad un anno e, in caso di reiterazione della  violazione,  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

2.     Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dell’articolo 4 commi 1 e 2 comporta la sanzione da euro 10.000 a euro 25.000 oltre alla sanzione amministrativa  accessoria  della sospensione della licenza di allevamento per  un  periodo  da  tre mesi ad un anno e, in caso di reiterazione della  violazione,  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3.     Le somme riscosse sono introitate dai Comuni, e sono destinate all’applicazione della presente legge, ivi compresa la gestione degli animali in fase di dismissione mediante appositi programmi.

4.     Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono alle ASL, ai Comuni, alle guardie zoofile volontarie ai sensi dell’art 6  legge 189 del 2004 ed alle forze dell’ordine.

 

 

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

 

1.     La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2.     Il divieto di cui all’articolo 3 si applica a decorrere dal 31 Dicembre dell’anno di approvazione della presente Legge.

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