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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 15
Presentato in data: 29/12/2014
"Norme per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia-Romagna". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere: Foti

Testo:

 

Progetto di legge regionale - ex articolo 50 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna -d’iniziativa del Consigliere Tommaso Foti, recante: "Norme per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia - Romagna”

 

 


Articolo 1

(Modifiche alla Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28)

 

1. Al titolo della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “della salute dei consumatori”, sono aggiunte le seguenti parole: “,nonché delle eccellenze agroalimentari”.

2. All’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La Regione valorizza, altresì, i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio regionale, riconosciuti in base a caratteristiche produttive, qualitative o tradizionali, che non possono o non sono in grado di accedere ai regimi di qualità previsti dalla normativa dell’Unione europea, attraverso l’adozione di un marchio di certificazione, concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “al conseguimento degli obiettivi”, sono aggiunte le seguenti parole: “e in relazione ai prodotti agroalimentari d’eccellenza”.

4. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1999 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I disciplinari dei prodotti agroalimentari d’eccellenza riportano distintamente, altresì, la descrizione delle loro caratteristiche produttive, qualitative, o tradizionali).”.

 

 

Articolo 2

(Modifiche alla Legge Regionale 04 novembre 2002, n. 29)

 

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.”.

2. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di cui al comma 1, può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agroalimentari tipici, biologici o di eccellenza, il cui intero ciclo di produzione realizzato in Emilia - Romagna segua la stagionalità della terra e rispetti il criterio della minore distanza di trasporto.”.

 

 

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28)

 

1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale legge regionale n. 28 del 2009, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati ai servizi di ristorazione collettiva, ai fini di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di limitare le distanze di trasporto, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, si applica l’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 04 novembre 2002, n. 29.”.

 

 

Articolo 4

(Filiera corta - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16)

 

1. La Regione, anche di concerto con gli enti competenti e con gli altri soggetti interessati, adotta provvedimenti volti a promuovere e a consolidare i percorsi e i cicli di filiera corta, attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed eccellenza, per conseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre il numero di passaggi dei prodotti agroalimentari che intercorre dal momento della loro produzione al consumo finale degli stessi;

b) favorire il mantenimento delle produzioni agroalimentari regionali;

c) promuovere l'offerta dei prodotti agroalimentari nell’ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;

d) incentivare la conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle loro caratteristiche, anche in coerenza con le programmazioni e gli interventi di cui alla legge regionale 04 marzo 1998, n. 7;

e) sostenere il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agroalimentari;

f) supportare intese interprofessionali fra tutti i soggetti interessati.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) la promozione e il consolidamento dei percorsi e del ciclo di filiera corta.”

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28;”.

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