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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 17
Presentato in data: 29/12/2014
"Misure finanziarie a sostegno dei giovani professionisti". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere Tommaso Foti

Testo:

 

Progetto di legge regionale - ex articolo 50 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna - d'iniziativa del consigliere Tommaso Foti, recante: "Misure finanziarie a sostegno dei giovani professionisti."

 

 


Articolo 1

(Finalità)

 

1. La Regione Emilia Romagna ritiene fondamentale agevolare l’accesso alla libera professione dei giovani, al fine anche di favorire la ripresa dell'economia nel suo territorio.

 

 

Articolo 2

(Istituzione del regionale di rotazione per giovani professionisti)

 

1. La Regione Emilia Romagna costituisce un fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie ai giovani professionisti di età non superiore ai trentacinque anni.

 

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 presta garanzia per:

 

a) i prestiti d’onore erogati per le spese di acquisto di strumenti informatici agli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, agli iscritti agli ordini e/o ai collegi professionali, ai professionisti prestatori d’opera intellettuale;

 

b) i prestiti erogati ai giovani professionisti per fare fronte alle spese di avvio di nuovi studi professionali. In particolare per la:

- realizzazione di progetti di apertura e/o sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale tra professionisti;

- attuazione di programmi volti all’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza;

- organizzazione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.

 

3. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e stabilisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di accesso allo stesso.

 

 

Articolo 3

(Norme finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per l’anno 2015 in 500.000,00 euro, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

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