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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 18
Presentato in data: 29/12/2014
"Costituzione di una Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere Tommaso Foti

Testo:

 

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso Foti "Costituzione di una Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948".

 

 


ARTICOLO 1

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

 

 

1. E` istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità della violenza politica verificatasi nel territorio dell’Emilia-Romagna e delle altre regioni dell’Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito, in particolare:

a) di accertare il numero e l’identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica, nonchè le circostanze in cui tali uccisioni o scomparse sono avvenute;

b) di rintracciare e di identificare i resti delle persone di cui alla lettera a);

c) di ricostruire, documentare e illustrare, con intenti di accertamento storico politico, i caratteri della lotta politica e delle tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonchè i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.

 

 

ARTICOLO 2

(Composizione e durata della Commissione).

 

1. La Commissione e` composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno in un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.

3. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

4. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti e` proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare.

In caso di parità di voti tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, e` proclamato eletto il senatore più anziano di età.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, su motivata richiesta della Commissione stessa.

 

 

ARTICOLO 3

(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

 

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica, ha il potere di:

a) ordinare l’esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose;

b) ordinare l’ispezione di luoghi e di cose;

c) ordinare l’esecuzione di perizie quando l’indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare e interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell’inchiesta e di procedere ai necessari confronti;

e) avvalersi di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonchè degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi e ricerche o raccolto documentazioni, anche inediti, sui fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare;

f) raccogliere segnalazioni, testimonianze, documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

3. La Commissione può ottenere altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

4. Per i fatti oggetto dell’inchiesta non e` opponibile alla Commissione il segreto di Stato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

 

ARTICOLO 4

(Obbligo del segreto).

 

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda

gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 e la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e` stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

 

 

ARTICOLO 5

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

 

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

5. La spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l’anno 2015 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.

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