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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5288
Presentato in data: 13/03/2014
"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica". Iniziativa dei Consiglieri: Naldi, Meo (13 03 14)

Presentatori:

Consiglieri Naldi e Meo.

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza,

motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).

 

 

Art. 2

Obiettivi strategici

 

1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico

anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;

c) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;

d) la creazione di una rete di ciclostazioni per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.

2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il

territorio urbano e la messa in rete;

b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

3. Il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti

stradali in disuso, ove questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Art. 3

Programmazione regionale

 

1. La programmazione regionale della mobilità ciclabile è contenuta nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i. (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale). Il PRIT, in conformità agli obiettivi strategici di cui all’art. 2, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

2. Rappresentano le dorsali della rete ciclabile regionale gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale Bicitalia ed europee Eurovelo e Revermed che assicurano sia i collegamenti tra comuni e località di interesse turistico che gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo.

3. Il PRIT indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto

pubblico e collettivo da raggiungere sia a livello regionale, sia locale.

4. Il PRIT indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:

a) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

b) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e

degli edifici ad esse connessi;

c) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti

dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;

d) ponti dismessi e altri manufatti stradali.

5. Nelle fasi di aggiornamento del PRIT, in conformità alle procedure previste dalla legge regionale n. 30/1998, per quanto attiene alla mobilità ciclistica, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.

6. Il PRIT indica criteri, strumenti e finanziamenti per la redazione dei piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica, individuando nella mobilità ciclistica una componente essenziale della mobilità in ambito urbano.

 

 

Art. 4

Pianificazione provinciale e comunale

 

1. Le province, nell’ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con il PRIT e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica

organica e funzionale.

2. I comuni, anche in forma associata, redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove vigente. I piani comunali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.

3. I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità collettiva con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

 

 

Art. 5

Intese e accordi

 

1. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, in attuazione del PRIT, la Regione promuove, mediante intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il

recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che,

mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti.

2. La Regione promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e sui mezzi di trasporto pubblico locale anche con interventi infrastrutturali finalizzati ad eliminare ostacoli e barriere all’accessibilità ed alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.

3. La Regione promuove, d’intesa con i comuni, con le province, con le associazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, il benessere fisico ed il miglioramento degli stili di vita.

4. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con le province, i comuni e gli altri enti interessati.

 

 

Art. 6

Tipologie degli interventi

 

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366

(Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse ;

c) poli di interscambio modale;

d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere :

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio

riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto

pubblico, d’intesa con le società di gestione e presso strutture pubbliche;

d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizza re l’intermodalità fra

biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta,

nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico,

anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare

iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e

casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del PRIT e dei piani provinciali e comunali, una quota non

inferiore al dieci per cento della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.

 

 

Art. 7

Soggetti attuatori

 

1. Province e comuni realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli interventi previsti dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli accordi di programma.

2. La Regione, le province e i comuni adottano misure idonee ad incrementare l’uso della bicicletta da parte dei propri dipendenti.

 

 

Art. 8

Disposizioni particolari per i comuni

 

1.I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di poli di interscambio modale provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e manutenzione.

2.Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee.

3.I comuni che non gestiscono direttamente le ciclostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7.

4.I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

5.I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture ed uffici pubblici.

6.Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.

 

 

Art. 9

Gestione e manutenzione

 

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e comunali, in coerenza con il PRIT, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria delle strade agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

 

 

Art. 10

Finanziamenti

 

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti proprietari delle strade che

provvedono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, purché realizzati in conformità al PRIT, salvo comprovati problemi di sicurezza.

2. Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere C, D, E, ed F del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

3. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione straordinaria dei percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.

4. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari a favore della mobilità ciclistica, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali e riconoscendo priorità agli interventi previsti nella programmazione regionale di cui all’art. 3 e nei piani provinciali e comunali di cui all’art. 4.

Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.

 

 

Art. 11

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

 

 

 

 

 


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