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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5408
Presentato in data: 08/04/2014
"Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole"" (delibera di Giunta n. 464 del 07 04 14).

Presentatori:

delibera di Giunta n. 464 del 07 04 14.

Testo:

 

Progetto di legge recante “Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole)

 


Articolo 1

Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

 

1.     Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2001 è inserito il seguente:

 

 

“Articolo 5bis

Contributo annuale

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all’articolo 3.

 

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione ed allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un’unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

 

3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all’articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale”

 

 

Articolo 2

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

 

1.     Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:

 

“2 bis. All’onere derivante dall’articolo 5bis, pari a Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell’ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”

 

 

Articolo 3

Norme di prima applicazione

 

Per il 2014 la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività di cui al comma 2 dell’articolo 5 bis entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole)

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA 1 – Progetto di legge con copertura finanziaria

 

Articolo 1

L’articolo 1 prevede la concessione alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole di un contributo annuale finalizzato alla promozione e alla realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti ed è concesso sulla base di un programma annuale di attività corredato dal relativo piano finanziario.

Gli oneri hanno natura di contributo corrente, il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Copertura degli oneri previsti: si rinvia alle note dell’art. 2 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35).

 

Articolo 2

Quantificazione e copertura degli oneri

Gli oneri finanziari sono quantificati in Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 con riferimento ai programmi e ai progetti della Fondazione finalizzati a promuovere e svolgere iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, di interesse regionale.

Alla copertura degli oneri per l’esercizio 2014 la Regione fa fronte mediante la riduzione, per Euro 100.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale con stanziamento pari a Euro 100.000,00; la Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

 

Articolo 3

Si tratta di una norma di prima applicazione della legge.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti

(art. 2  ) capitolo di nuova istituzione afferente alla  U.P.B. 1.2.3.2.3840 

100.000,00

 

 

Nuove o maggiori spese d’investimento

(art./artt.   )

0

 

 

Minori entrate

(art./artt.    )

0

 

 

Totale oneri da coprire

 

 

 

MEZZI DI COPERTURA

100.000,00

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

0

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa: capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 

100.000,00

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

100.000,00

 

 

 

(1)  Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi all’esercizio in corso (2):

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.             

 

(1)  Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

 

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

Variazione in diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per Euro 100.000,00 e corrispondente variazione in aumento per l’istituzione di apposito capitolo nella medesima U.P.B., con lo stanziamento di euro 100.000,00 nella parte spesa del bilancio regionale.

 

 

 

 

 

 

 


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