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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5417
Presentato in data: 09/04/2014
"Disposizioni per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia-Romagna". Iniziativa del Consigliere: Grillini (09 04 14)

Presentatori:

Consigliere Franco Grillini.

Testo:

 

Progetto di legge regionale

d’iniziativa del Consigliere

Franco Grillini (Gruppo Misto - LibDem)

“Disposizioni per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia - Romagna”

 

 


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, recante “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione della legge regionale n. 29/1992 e della legge regionale n. 51/1995”)

 

1. Nel titolo della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “della salute dei consumatori”, sono inserite le seguenti parole: “, nonché delle eccellenze agroalimentari”.

2. All’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La Regione valorizza, altresì, i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio regionale, riconosciuti in base a caratteristiche produttive, economiche, tradizionali, storiche, culturali o qualitative, le quali non possono o non sono in grado di accedere ai regimi di qualità previsti dalla normativa dell’Unione europea, attraverso l’adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “al conseguimento degli obiettivi”, sono aggiunte le seguenti parole: “e in relazione ai prodotti agroalimentari d’eccellenza”.

4. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1999 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I disciplinari dei prodotti agroalimentari d’eccellenza riportano distintamente, altresì, la descrizione delle loro caratteristiche produttive, economiche, tradizionali, storiche, culturali o qualitative.”.

 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1998, n. 28, recante “Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro - alimentare”)

 

1. All’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione predispone ogni due anni, anche in collaborazione con gli altri soggetti interessati, un rapporto sul sistema agro - alimentare dell’Emilia - Romagna e sulla valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori, nonché sulle eccellenze agroalimentari di cui alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28. Il rapporto è presentato all’Assemblea legislativa e pubblicato sul sito della Regione.”.

 

 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 04 novembre 2002, n. 29, recante “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”)

 

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.”.

2. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di cui al comma 1, può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agroalimentari tipici, biologici o di eccellenza, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia - Romagna, che seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della minore distanza di trasporto.”.

 

 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28, recante “Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione”)

 

1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale legge regionale n. 28 del 2009, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati ai servizi di ristorazione collettiva, ai fini di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, si applica l’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 04 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva).”.

 

 

Art. 5

(Filiera corta. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, recante “Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali”)

 

1. La Regione, anche di concerto con gli enti competenti e con gli altri soggetti interessati, adotta provvedimenti volti a promuovere, consolidare e sistematizzare i percorsi e i cicli di filiera corta, valorizzando i prodotti agroalimentari regionali di qualità ed eccellenza, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre i passaggi dei prodotti agroalimentari intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;

b) favorire il mantenimento delle produzioni agroalimentari regionali;

c) promuovere le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agroalimentari nell’ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;

d) favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle loro caratteristiche, anche in coerenza con le programmazioni e gli interventi di cui alla legge regionale 04 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28);

e) aumentare il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agroalimentari;

f) favorire intese interprofessionali fra tutti i soggetti interessati.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, è aggiunta la seguente lettera: “b – bis) la promozione, il consolidamento e la sistematizzazione dei percorsi e del ciclo di filiera corta.”

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28;”.

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