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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5602
Presentato in data: 05/06/2014
"Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing" (05 06 14) Iniziativa della Consigliera: Noè

Presentatori:

Consigliera Silvia Noè

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING”

 

 


Art. 1

Oggetto e definizioni

 

1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e di piercing.

2. L’attività di tatuaggio consiste nell’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto tatuaggio ornamentale. La colorazione del derma è ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi o con tecniche di scarnificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

3. L’attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano al fine di applicare anelli metallici o altri oggetti di varia forma e fattura a scopo ornamentale.

 

 

Art. 2

Esercizio delle attività

 

1. Coloro i quali svolgono le attività di cui all’art. 1 ed intendano esercitare professionalmente tali attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, sono assoggettati alla disciplina dell’impresa artigiana e devono iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e gli effetti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e dalla Legge Regionale 9 febbraio 2010, n.1.

2. Le imprese che svolgono l’attività di tatuaggio e di piercing possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

3. Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 è in ogni caso subordinato al possesso della qualifica professionale ottenuta a seguito del percorso formativo di cui all’art. 6.

4. Le attività previste nei precedenti commi vanno svolte con l’impiego di idonea strumentazione e in appositi ambienti dedicati, rispondenti ai requisiti igienico – sanitari previsti dal regolamento di cui all’art. 3 della presente legge.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e di piercing in forma ambulante o di posteggio, fatte salve le manifestazioni pubbliche appositamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali.

6. È fatto obbligo all’esercente le attività di cui all’art. 1 di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi professionali da essa derivanti.

 

 

Art. 3

Regolamento Regionale

 

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, tenuto conto delle Linee guida concernenti “Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” adottate con Delibera di Giunta n. 2007/465 approvata in data 11/04/2007, emana un regolamento che disciplina:

a) i requisiti minimi strutturali, gestionali, professionali ed igienico sanitari necessari per esercitare le attività di cui all’art. 1;

b) le modalità per la presentazione della SCIA di cui all’art. 4 nonché per la sospensione e la cessazione dell’attività nei casi di cui al’articolo 7;

c) le modalità di utilizzo e conservazione delle attrezzature;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all’art. 5 comma 1;

e) l’individuazione delle sedi anatomiche di cui all’art. 5 comma 3;

f) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, la composizione delle commissioni d’esame e le attività di aggiornamento di cui all’art. 6;

g) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività.

 

 

Art. 4

Segnalazione certificata di inizio attività

 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 della Legge7 agosto 1990, n. 241 le attività di cui all’art. 1 sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza asseverazioni, con cui si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dal regolamento regionale di cui all’art. 3.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove si svolge l’attività. Il Comune trasmette la SCIA all’Azienda Unità Sanitaria Locale ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dall’art. 7. 

3. L’esercizio congiunto delle attività di cui all’art. 1 con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1.

4. Per l’esercizio di attività limitate al piercing del padiglione auricolare non è richiesta la presentazione della SCIA. I soggetti interessati devono darne comunicazione alla Azienda USL competente per territorio.

 

 

Art. 5

Divieti

 

1. È vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente e in forma scritta da almeno uno dei genitori o dal tutore secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all’art. 3.

2. E’ in ogni caso vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, fatta eccezione per il piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque richiesto il consenso informato di almeno uno dei genitori o del tutore.

3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’art. 5 del Codice Civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi o le parti anatomiche sono indicate da apposito Regolamento emanato dalla Giunta Regionale.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’art. 3. Prima di procedere all’effettuazione del tatuaggio o del piercing l’operatore deve ottenere il consenso informato scritto del cliente maggiorenne.

 

 

Art. 6

Percorsi e requisiti formativi

 

1. Con il regolamento di cui all’art. 3, la Giunta Regionale predispone i percorsi formativi obbligatori che devono intraprendere coloro i quali svolgono attività di tatuaggio e piercing. In particolare, il regolamento regionale detta la durata, le materie di insegnamento, le modalità dei percorsi formativi nonché la composizione delle commissioni d’esame per accedere alla qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio.

2. I percorsi formativi devono garantire il possesso di conoscenze tecniche, professionali e sanitarie tali da assicurare un’adeguata prevenzione in relazione ai rischi di infezione e di danno all’apparato cutaneo che possono derivare dalle attività di tatuaggio e piercing.

3. Al termine del percorso formativo è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

4. Coloro che esercitano attività di tatuaggio o piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale di cui all’art. 3. 

 

 

Art. 7

Attività di vigilanza e controllo

 

1. L'Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito denominata Azienda USL) territorialmente competente, esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all’art. 3.

2. Nel caso di carenze, l'Azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi del regolamento regionale.

3. L'Azienda USL, nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, sospende l'attività dandone immediata comunicazione al Comune dove essa si svolge.

4. L’Azienda USL sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l’Azienda USL diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all’art. 3.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, l’Azienda USL dispone la chiusura dell’attività in caso permangano gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento regionale.

7. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività l’Azienda USL, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.

 

 

Art. 8

Sanzioni

 

1. Chiunque esercita l'attività di cui all’art. 1 senza aver presentato la SCIA di cui all’art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività, di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e con la cessazione dell’attività.

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all' articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e con la cessazione dell’attività.

3. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 impiegando attrezzature che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 2 comma 4 e del regolamento regionale di cui all’art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e con il sequestro dell’attrezzatura.

4. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari previsti dal regolamento regionale di cui all’art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 4 per mancanza dei requisiti minimi strutturali, l’Azienda USL dispone la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.

6. Chiunque esercita l’attività senza l’osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature di cui al regolamento previsto dall’art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell’attività di una somma da € 1.000,00 ad € 6.000,00.

7. Chiunque nell’esercizio dell’attività utilizzi attrezzature non espressamente ammesse dal regolamento previsto dall’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell’attività della somma da € 3.000,00 ad € 18.000,00 e con il sequestro dell’attrezzatura.

8. Chiunque esegue tatuaggi o piercing in assenza del consenso informato di cui all’art. 5 comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 6.000,00 a euro 18.000,00.

5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni in assenza del consenso di cui all'articolo 5 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e con la sospensione dell’attività da sei mesi a un anno.

7. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 5 comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

10. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune ove si è svolta l'attività, di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

 

 

Art. 9

Disposizioni Transitorie

 

1. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 5 e 5 comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale.

2. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 3, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al Comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

 

 

Art. 10

Clausola Valutativa

 

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione che specifica il numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing, il numero degli esercizi presenti sul territorio regionale nonché il numero e la tipologia delle infrazioni alla presente legge riscontrate dalle competenti autorità di vigilanza sul territorio regionale.

 

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