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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5641
Presentato in data: 10/06/2014
"Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana prive di rilevanza economica" (10 06 14). Iniziativa dei Consiglieri: Meo, Casadei, Marani, Donini, Mandini, Naldi, Sconciaforni

Presentatori:

Consiglieri Meo, Casadei, Marani, Donini, Mandini, Naldi, Sconciaforni

Testo:

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

 

Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio.

Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana privi di rilevanza economica.

 

 


Art. 1

Obiettivi e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, persegue l’obiettivo di dare attuazione al settimo programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria che prevede:

- prevenzione; 

- preparazione per il riutilizzo; 

- riciclaggio; 

- recupero di altro tipo; 

- smaltimento.

La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l’adozione delle misure dirette alla riduzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, garantisce gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare, pone come obiettivi minimi:

a. la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani del 25% al 2020, rispetto alla produzione del 2011;

b. la raccolta differenziata al 70%;

c. il 65%  di riciclaggio di materia;

d. un massimo di 150 Kg. procapite all’anno di rifiuti non inviati a riciclaggio.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, sono promosse le seguenti azioni:

a) incentivare con meccanismi economici automatici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, sulla base degli obiettivi dell’ambito;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani;

c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

d) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali, ad esempio, le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione di rifiuti non inviati a riciclaggio;

e) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

f) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

g) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili sia le modalità di gestione carenti di risultato.

 

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:

a. l'applicazione del tributo speciale di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le operazioni di smaltimento dei rifiuti, così come definite dalla direttiva quadro 2008/98/CE e recepite del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b. i meccanismi di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;

c. i criteri per l’attuazione della tariffa puntuale.

 

 

Art. 3

Raccolta differenziata, riuso, riduzione

 

1. Nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 4 dell’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il criterio di massima corrispondenza fra frazioni differenziate raccolte tramite i gestori e materiale effettivamente inviato a riciclaggio, nonché i criteri dettati dall’Unione europea in tema di assimilazione, ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata:

a. sono comprese le frazioni raccolte in modo differenziato destinate a riciclaggio raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta;

b. sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta anche qualora non destinate a riciclaggio;

c. non sono compresi gli scarti delle raccolte multimateriali e degli ingombranti;

d. non sono comprese le frazioni conferite dai produttori a soggetti terzi rispetto ai gestori;

e. non sono comprese le frazioni non pericolose raccolte anche separatamente, ma non destinate ad impianti di riciclaggio;

f. non sono compresi inerti da costruzione e demolizione e inerti contenenti amianto, anche qualora conferiti ai centri di raccolta.

2. Per quanto non precisato al comma 1, la Regione emana una direttiva, sentita la Commissione assembleare competente, prevedendo le specifiche precisazioni tecniche in relazione alle ulteriori definizioni delle frazioni di raccolta differenziata.

3. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove ed incentiva il compostaggio in loco degli scarti organici derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Queste aree di compostaggio, attraverso apposito regolamento comunale, possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compost della frazione vegetale derivante dalle aree verdi private circostanti.

4. Gli scarti organici della manutenzione del verde pubblico possono essere conferiti anche:

- in via prioritaria ad aziende agricole del posto locali tramite accordi locali con gli agricoltori, che ne assicurino la trasformazione in compost finalizzata all’utilizzo aziendale, purché ciò non comporti maggiori oneri;

- ad impianti o aree appositamente attrezzati presenti nel comune, purché assicurino la trasformazione in compost di qualità;

- ad impianti di compostaggio aerobico o anaerobico-aerobico, anche privati, presenti nel comune, purché si assicuri la trasformazione in compost di qualità e purché ciò non comporti maggiori oneri.

5. I Comuni possono, tramite apposito regolamento, rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze site in zone agricole o in case sparse.

6. Sono istituiti i “centri comunali per il riuso”, strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, in toto o nei suoi singoli componenti, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego.

7. I Comuni promuovono l’istituzione dei centri pubblici per il riuso disciplinandone il funzionamento, le modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, dei beni recuperati, le modalità di copertura dei costi, nonché la destinazione di eventuali introiti che comunque dovranno essere destinati a finalità sociali e ambientali, favorendo in tale gestione il volontariato e le cooperative sociali. I Comuni potranno associarsi per la gestione dei centri pubblici per il riuso.

8. La Regione promuove ed incentiva i centri comunali per il riuso, con un rapporto ottimale di uno ogni 20.000 abitanti, promuovendo accordi territoriali.

9. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore applica l’analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell’energia incorporata nei materiali di recupero, dell’energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati, nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.

10. La frazione organica stabilizzata (FOS) e le scorie di incenerimento trattate potranno essere recuperati utilizzandoli per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati, purché sia garantita la loro non dispersione nell’ambiente.

11. E’ vietato l’uso di terreno vegetale e di inerti triturati per la copertura giornaliera di discarica.

 

 

Art. 4

Fissazione dell’imposta

 

1. L’ammontare dell’imposta del tributo speciale di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per i rifiuti conferiti in discarica è così fissato:

a. per i rifiuti inerti: 10,00 euro ogni tonnellata;

b. per i rifiuti speciali non pericolosi: 25,82 euro ogni tonnellata;

c. per i rifiuti classificati come tossici e nocivi 25,82 euro ogni tonnellata;

d. per i rifiuti solidi urbani:  25,82 euro ogni tonnellata;

e. per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con efficienza energetica uguale o inferiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009 e a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili: 5,16 euro ogni tonnellata;

f. per i rifiuti conferiti in discarica abusiva ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato: 25,82 euro ogni tonnellata.

2. L’ammontare del tributo relativo alla lettera d) del comma 1 sarà ridotta ad 5,16 euro a tonnellata per i rifiuti dei Comuni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 150 Kg. procapite massimo di rifiuto non inviato a riciclaggio di cui all’art. 1, comma 2, lettera d).

 

 

Art. 5

Versamento del tributo

 

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo speciale sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

 

Art. 6

Dichiarazione annuale

 

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per ogni impianto soggetto al tributo speciale deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto soggetto al tributo speciale.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.

 

 

Art. 7

Constatazione delle violazioni

 

1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui al successivo art. 8.

2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.

3. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.

 

 

Art. 8

Applicazione sanzioni

 

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

 

 

Art. 9

Sanzioni

 

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applicano le seguenti:

a. sanzione amministrativa da 77 euro a 309 euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;

b. sanzione amministrativa da 516 euro a 5.164 euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.

2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, le disposizioni del Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

 

 

Art. 10

Presunzione e decadenza

 

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in impianti di smaltimento, sia autorizzati che abusivi, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

3. Ferma restando la presunzione, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

 

 

Art. 11

Rimborsi

 

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

 

 

Art. 12

Comunicazioni

 

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento e trattamento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.

2. Gli enti di cui al precedente comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

 

 

Art. 13

Quota spettante alle Province

 

1. Alle Province spetta una quota pari al 10% del gettito del tributo regionale.

2. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30% della quota loro spettante.

 

 

Art. 14

Interventi in materia ambientale

 

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di cui al precedente comma 1 dell'art. 13 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse, l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio.

2. Ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota non inferiore al 90% delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a. realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione di rifiuti, compreso il compostaggio in loco di cui all’art. 3, il riuso dei beni, il riciclaggio delle frazioni dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata domiciliare e la tariffa puntuale;

b. la ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a valle sia la produzione dei beni non riciclabili sia le modalità di gestione carenti di risultato;

c. bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;

d. finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;

e. istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 va destinata una quota non inferiore all'80% di quanto previsto nel comma 2.

6. I finanziamenti di cui al comma 2, lettera a), confluiscono nel fondo di cui all’art. 15.

7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per la ripartizione del tributo di cui al comma 2, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la liquidazione dei contributi stessi ed istituisce una Commissione tecnica indipendente composta da cinque membri, di cui 2 indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, per la valutazione delle iniziative da finanziare. Ai membri della commissione tecnica non è riconosciuto alcun compenso. La Commissione sarà rinnovata ogni tre anni.

8. L'Agenzia d'ambito di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Atersir), in accordo con la commissione tecnica di cui al comma 7, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge e nelle more di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrà predisporre le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e dovrà determinare i tempi, entro comunque il 2020, della sua applicazione sul territorio regionale, con particolare urgenza per l'applicazione alle utenze non domestiche.

 

 

Articolo 15

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio

 

1 . Il criterio di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito un “Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti” alimentato da una quota tariffaria a ciò finalizzata. Il fondo, oltre che dalla quota tariffaria, sarà alimentato dalla quota di pertinenza del tributo speciale allo smaltimento di cui all’art. 14, comma 6, della presente legge, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

3. La quota tariffaria di prevenzione e riduzione dei rifiuti sarà calcolata da Atersir sulla base di una media regionale ed applicata ai singoli Comuni in modo proporzionale ai quantitativi di rifiuto non inviato a riciclaggio nell’anno precedente.

4. Il “Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti” sarà utilizzato:

a. per una quota di 2/3, per diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante/equivalente, così come definito al comma 6, non inviati a riciclaggio (rifiuto residuale, frazioni differenziate non inviate a riciclaggio e scarti delle raccolte multimateriali e degli ingombranti) inferiori all’80% della media regionale registrata nell’anno precedente; qualora il piano regionale di gestione dei rifiuti preveda la suddivisione dei comuni in aree omogenee il calcolo e l’incentivo saranno applicati sull’area omogenea;

b. per una quota di 1/3, per  ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto residuale, il rifiuto organico umido e la carta, o di trasformazioni del servizio che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio. Il risultato va calcolato sulla media regionale dei rifiuti non inviati a riciclaggio dei comuni della regione che praticano la raccolta porta a porta di almeno il rifiuto residuale, la frazione organica umida e la carta, con uno scarto massimo del 5%, e a parità di qualità delle frazioni inviate a riciclaggio.

5. Le modalità di applicazione delle misure incentivanti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 sono definite da un apposito regolamento approvato da Atersir, sentita la commissione di cui al comma 7 dell’art. 14.

6. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge Atersir, sentita la commissione di cui al comma 7 dell’art. 14,  individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze  domestiche non residenti di cui al comma 3, lettera a), nonché coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà al raggiungimento degli obiettivi per determinati Comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

7. Il meccanismo di incentivazione e di calcolo degli abitanti/equivalenti saranno oggetto di verifica biennale da parte di Atersir, sentita la commissione di cui al comma 7 dell’art. 14.

 

 

Art. 16

Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale

 

1. Ai fini di incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e di potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate è introdotta la tariffazione puntuale.

2. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando una delle seguenti situazioni, o di combinazioni di esse, riferite al riconoscimento dell’utenza:

a. in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente: famiglia o impresa;

b. attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell’edificio abitativo.

3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando una delle seguenti modalità, o di combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

a. mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;

b. mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;

c. misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all’utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;

d. misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

4. La misurazione del rifiuto residuale sarà condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate potranno concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi, il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata. 

5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma precedente.

6. Sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico.

7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti dovranno essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite.

 

 

Art. 17

Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti

 

1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni decidono, all’interno del Consiglio d’ambito di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, quali sono i bacini di raccolta. Tali bacini possono essere diversi dai bacini di trattamento-recupero-smaltimento, purché sia assicurata l’integrazione del servizio.

2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti.

3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ai singoli Comuni una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Sono altresì tenuti a fornire entro 30 giorni dalla richiesta qualsiasi dato di tipo tecnico od economico richiesto da ogni singolo Comune, pena la rescissione del contratto di servizio.

4. I Comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti qualsiasi informazione sul servizio in loro possesso.

5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di ogni singolo Comune rilevati dal sistema informatico regionale sono resi pubblici in tempo reale sul sito della Regione.

 

 

Art. 18

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, la prima volta nel corso del 2017 e successivamente con scadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui risultati della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

 

 

Art. 19

Abrogazioni

 

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

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