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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5650
Presentato in data: 16/06/2014
"Disposizioni relative a turismo equestre e centri ippici". (16 06 14) Iniziativa del Consigliere: Vecchi Alberto

Presentatori:

Consigliere Alberto Vecchi

Testo:

 

Progetto di Legge "Disposizioni relative a turismo equestre e centri ippici"

 

 


Relazione

 

La presente proposta di legge è, anzitutto, volta alla valorizzazione del turismo equestre, cui riconosce un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio e per una crescita della ruralità emiliano-romagnola in armonia con l'ambiente. A tal fine, essa prevede la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole, da perseguirsi mediante la riapertura, il completamento e la manutenzione di percorsi quali strade bianche, mulattiere, sentieri, tratturi, argini nonché mediante la concessione di beni del patrimonio disponibile della Regione o di Enti locali a centri di turismo equestre per utilizzarli o adattarli come punti di sosta.

Altro obiettivo del progetto di legge è la costituzione dei centri ippici, strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo

o agonistico, con criteri dimensionali e igienico sanitari da stabilirsi con delibera di Giunta; si rinvia inoltre ad un successivo regolamento la definizione delle misure dirette a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti fruitori delle attività nonchè il benessere dei cavalli.

La proposta sostiene, infine, l'attività assistita da animali, definita come l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità di vita attraverso l'impiego di animali. L'esistenza di requisiti minimi -quali la presenza di dotazioni strutturali e di animali con caratteristiche adatte nonché di un'equipe professionale con figure qualificate in funzione della tipologia progettuale -è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

Il progetto di legge è composto da dodici articoli divisi in quattro capi.

Il Capo I è dedicato al turismo equestre, di cui l'articolo 1 espone le finalità mentre l'articolo 2 reca la definizione.

L'articolo 3 promuove la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole rinviando, quanto a modalità ed effetti, all'applicazione della legge regionale n. 14 del 2013 relativa alla "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna".

L'articolo 4 prevede che Regione ed Enti locali, in applicazione della normativa vigente in materia, possono concedere beni del proprio patrimonio disponibile a centri di turismo equestre operanti da almeno due anni per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta.

Il Capo II riguarda i centri ippici, di cui l'articolo 5 reca la definizione, subordina l'apertura alla presentazione della SCIA e rinvia ad un atto di Giunta la definizione dei criteri dimensionali ed igienico-sanitari.

Per la definizione delle misure atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono dei centri ippici nonché il benessere degli animali, l'art. 6 rinvia ad un successivo regolamento.

Il Capo III è relativo all'attività assistita da animali, di cui l'articolo 7 contiene la definizione; segue l'articolo 8 che prevede che tale attività può essere praticata solo presso strutture autorizzate dalla Regione, stabilisce le caratteristiche degli animali prescelti per il suo svolgimento e delegifica ad un successivo regolamento la definizione delle figure professionali e delle dotazioni infrastrutturali necessarie al suo esercizio nonché delle misure inderogabili a tutela del benessere degli animali impiegati.

L'articolo 9 descrive il procedimento per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività assistita da animali mentre l'articolo 10 prevede che l'attività in questione è svolta sulla base di specifici programmi ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario, predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari per i cui operatori l'articolo 11 prevede che la Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento.

Il pdl si chiude con il Capo IV che, nell'unico articolo 12, contiene la norma finanziaria.

 

 


CAPO I

(Turismo Equestre)

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.La Regione riconosce al turismo equestre un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale dell'Emilia Romagna e lo promuove e sostiene nel rispetto della qualità e compatibilità ambientali.

 

 

Art. 2

(Definizione di turismo equestre)

 

1. Ai fini della presente legge, per "turismo equestre" si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

 

 

Art. 3

(Ippovie emiliano-romagnole)

 

1. Per le finalità di cui all'articolo all'art. 1, la Regione, in applicazione e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistica), promuove la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, argini di fiumi, torrenti, canali di bonifica, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, enogastronomiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.

 

 

Art. 4

(Punti di sosta)

 

1. AI fine di promuovere il turismo equestre, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente in materia beni pubblici, possono concedere i beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, a centri di turismo equestre, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria vigente con particolare rispetto al benessere etologico degli equidi ospitati.

 

 

CAPO II

(Centri ippici)

 

Art. 5

(Definizione e costituzione)

 

1. Ai fini della presente legge il centro ippico è costituito da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina, anche non di proprietà dello stesso, idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito da imprese, società, associazioni sportive o non a scopo di lucro, o imprenditori singoli.

3. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo).

4. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri dimensionali e igienico sanitarie cui attenersi per definire le strutture componenti il centro ippico di cui al comma 1.

 

 

Art. 6

(Regolamento)

 

1.Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce le misure dirette a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico di cui all'art. 5 nonché il benessere dei cavalli ivi presenti

 

 

CAPO III

(Attività Assistita con Animali)

 

Art. 7

(Definizioni)

 

1.Ai fini della presente legge si definisce "attività assistita con animali" l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali.

 

 

Art. 8

(Requisiti minimi)

 

1. L'attività assistita con animali sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

2. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio di attività assistita con animali, ed in particolare:

 

a) le figure professionali richieste all'interno delle equipe di cui all'art. 10; a) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;

b) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.

 

3.Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di attività assistita con animali devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere sani e costantemente tenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di attività assistita con animali devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

 

 

Art. 9

(Autorizzazione all'esercizio)

 

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività assistita con animali presentano apposita istanza alla direzione regionale competente in materia di sanità, indicando dettagliatamente:

a) gli interventi di attività assistita con animali da realizzare;

b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi dell'articolo 10;

c) le equipe professionali coinvolte ed il soggetto responsabile della loro direzione;

d) gli animali da impiegare;

e) le strutture da utilizzare.

1. Il direttore generale regionale in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di pre­sentazione della richiesta di cui al comma l, previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio,

2. Il direttore generale regionale in materia di sanità, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, e verifica la regolare realizzazione dei pro­grammi di cui all'articolo 10.

3. Nei casi di accertata perdita di uno dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, il direttore generale regionale in materia di sanità ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare ed il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concessa.

 

 

Art. 10

(Programmi)

 

1. L'attività assistita con animali sono svolte sulla base di specifici programmi ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario,

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di la­voro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.

3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.

 

 

Art.11

(Formazione degli operatori di equipe)

 

1.La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 10, comma 2.

2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:

a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con

animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti; b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività assistite con animali, incluse le competenze etologiche;

c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché cono­scenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

 

 

CAPO IV

(Diposizioni finali)

 

Art. 12

(Disposizione finanziaria)

 

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA SUL pdl

 

"Disposizioni relative a turismo equestre e centri ippici"

 

Analisi degli articoli

 

Artt. l e 2 Gli articoli individuano le finalità della legge e si occupano di definire cosa si intenda per turismo equestre.

 

Art. 3 L'art. 3 richiama la legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistica) prevedendo la promozione della realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, argini di fiumi, torrenti, canali di bonifica, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, enogastronomiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche. La disposizione non reca oneri aggiuntivi rispetto l'attuale formulazione del bilancio regionale in quanto questi interventi rientrano nell 'ambito della programmazione prevista dall' art. Il comma 2 della LR 14/2013.

 

Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Si tratta di norme ordinamentali che non recano oneri aggiuntivi per il bilancio della regione.

 

Art. Il L'art. Il promuove percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori delineando le caratteristiche cui dovranno attenersi, senza prevedere risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale.

 

Art. 12 La norma finanziaria specifica che per l'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

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