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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5661
Presentato in data: 17/06/2014
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 870 del 17 06 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 870 del 17 06 14

Testo:

 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.

 

 


 

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

 

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 352.659.507,16 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 481.832.437,75 quanto alla previsione di cassa.

 

 

Art. 2

Stato di previsione delle spese

 

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 352.659.507,16 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 497.827.816,71 quanto alla previsione di cassa.

 

 

Art. 3

Mutui e prestiti

 

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 29 del 2013, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è ridotto di Euro 29.500.000,00.

2. Il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale n. 29 del 2013 è soppresso.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 29 del 2013 è aumentato di Euro 39.000.000,00.

 

 

Art. 4

Conservazione dei residui passivi

 

1. Le somme impegnate a norma dell’articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e non pagate entro il termine dell’esercizio 2014 sono conservate nel conto dei residui e l’istituto della perenzione amministrativa previsto dal comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale n. 40 del 2001, si applica per l’ultima volta con il rendiconto per l’esercizio finanziario 2013.

 

 

Art. 5

Aggiornamento alle risultanze della gestione

dell’esercizio 2013 degli elementi iscritti

nel bilancio annuale di previsione 2014

 

1. A norma dell’articolo 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208) e dell’articolo 30 della legge regionale n. 40 del 2001, sulla base delle risultanze dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2013 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 5412 del 18 aprile 2014, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 5413 del 18 aprile 2014 di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2014 di cui all’art. 11 comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 – Saldo finanziario dell’esercizio precedente applicato al bilancio 2014 e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.

 

 

Art. 6

Bilancio pluriennale

 

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 approvato dall'art. 21 della legge regionale n. 29 del 2013, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

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