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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5674
Presentato in data: 18/06/2014
"Riduzione del consumo del suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole" (delibera di Giunta n. 880 del 17 06 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 880 del 17 06 14

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

Riduzione del consumo del suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole

 

 


Art. 1.

Finalità e principi della legge

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione italiana e gli articoli 11 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, assume gli obiettivi indicati dalla Unione Europea in relazione al traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, previsto dal punto 4.6 della Comunicazione COM(2011) 571 del 23 settembre 2011 “Tabella di marcia verso una Europa efficiente nell’uso delle risorse”.  A tale fine, la Regione persegue la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, per promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché la riduzione del consumo di suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile che garantisce funzioni e servizi ecosistemici anche in relazione alla prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.

 

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici che costituiscono il territorio rurale, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ricomprese negli ambiti definiti come urbanizzabili;

b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola, per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;

c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e sociali che includono la riqualificazione dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero e la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologico-ambientali finalizzate all’incremento della biodiversità e della più efficace termoregolazione dell’ambiente urbano.

 

3. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto al consumo di ulteriore suolo, costituiscono obiettivo prioritario e fondamentale del governo del territorio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite nei piani territoriali e urbanistici previsioni che comportino nuovo consumo di suolo, salvo che nei casi di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico. Fuori da tali casi, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata nella VALSAT, di cui all’art. 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) ovvero nella VAS ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), la necessità di impegnare nuovi suoli agricoli, assicurando in ogni caso il minor impatto e consumo di suolo possibile.

 

4. Le politiche regionali di trasformazione del territorio perseguono prioritariamente la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola sostenibile, in funzione della sicurezza alimentare e della tipicità agroalimentare, attraverso la riduzione del consumo di suolo, la tutela dell’ambiente, del paesaggio, della sicurezza territoriale e il contrasto dei processi di degrado del suolo.

 

5. Le politiche di sviluppo territoriale sostenibile, di riduzione del consumo del suolo e di tutela e di valorizzazione del paesaggio sono definite e coordinate dagli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica e assicurate dalla pianificazione urbanistica comunale. Gli interventi strutturali e infrastrutturali previsti dai programmi regionali e locali di intervento si conformano all’obiettivo del riuso e della rigenerazione dello spazio già urbanizzato o, per gli interventi lineari, del potenziamento delle infrastrutture o dei corridoi già pianificati.

 

6. I principi di cui alla presente legge sono applicati a tutti i procedimenti finalizzati al rinnovo o alla variazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, per i quali, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, venga convocata la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000, ovvero che vengano adottati ai sensi della previgente normativa secondo quanto previsto dall’art. 41 della medesima L. R. 20 del 2000.

 

7. Al fine di accertare la determinazione della superficie agricola esistente e di assicurare il monitoraggio del consumo di suolo è istituito il Sistema informativo della pianificazione, nell’ambito dell'Osservatorio del Territorio regionale di cui all’articolo 50-bis della legge regionale n. 20 del 2000. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a fissare i criteri, le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del monitoraggio. Il completamento del Sistema informativo della pianificazione deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. Sulle superfici agricole di cui al comma 2, fino alla trasmissione dei dati di cui al comma 7, sono vietati gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all’attività agricola. Sono fatti salvi gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000.

 

9. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio, presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del consumo di suolo in Regione.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Progetto di legge “Riduzione del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole”

 

Il progetto di legge non comporta oneri per la finanza regionale, trattandosi di un intervento di carattere normativo. Con tale proposta la Regione Emilia Romagna, in coerenza degli articoli 9, 44, 117 della Costituzione italiana e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dichiara di assumere gli obiettivi indicati dalla Unione Europea in merito al traguardo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050, perseguendo la valorizzazione e la tutela del suolo, tenendo in considerazione le superfici agricole e le aree sottoposte a tutela paesaggistica, con l’obiettivo di promuovere e tutelare l'attività agricola e il paesaggio e l'ambiente attraverso la riduzione del consumo di suolo, a tutela della sua valore di bene comune e di risorsa non rinnovabile. In tal senso, il progetto di legge afferma che il riuso e la rigenerazione urbana costituiscono gli obiettivi prioritari e fondamentali del governo del territorio.

 

Per realizzare tali obiettivi il progetto di legge pone in essere le seguenti azioni:

impegna la Regione a porre in essere politiche regionali di trasformazione del territorio che perseguano la riduzione del consumo di suolo, e valorizzino l’ambiente, il paesaggio, la sicurezza territoriale, contrando i processi di degrado del suolo, tutelando e valorizzando l’attività agricola sostenibile, anche al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tipicità agroalimentare;

stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica hanno il compito di definire e coordinare le politiche di sviluppo territoriale sostenibile, di riduzione del consumo del suolo e di tutela e valorizzazione del paesaggio, mentre alla pianificazione urbanistica comunale è dato il compito di assicurare tali politiche;

agli Enti territoriali impone di applicare i principi così fissati a tutti i procedimenti di rinnovo o di variante degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e vieta, dall’entrata in vigore, il consumo di ulteriore suolo agricolo, facendo salva la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, e stabilendo che qualora l’Amministrazione comunale ritenga comunque di procedere all’utilizzo di nuovi suoli dovrà motivare e documentare tale esigenza;

inoltre, sospende la realizzazione sulle superfici agricole di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all’attività agricola fino alla trasmissione, da parte dei Comuni, dei dati necessari al monitoraggio del consumo di suolo, che sarà effettuato dal Sistema informativo della pianificazione, istituito con il medesimo progetto di legge presso l'Osservatorio del Territorio regionale, facendo salvi la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà.

 

L’istituzione del Sistema informativo della pianificazione, in quanto integrato presso l’Osservatorio del Territorio regionale già previsto dall’art. 50bis della L. R. n. 20 del 2000, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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