Testo:
Modifiche alla Legge Regionale 04 marzo 1998, n. 7 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA – ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28”
Art.1
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
1. Successivamente al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 viene introdotto il comma 3 bis:
3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell’Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell’ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.