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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5758
Presentato in data: 04/07/2014
"Legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (04 07 14). Iniziativa dei Consiglieri: Grillini, Barbati, Meo, Defranceschi, Mandini, Riva, Mori, Sconciaforni, Naldi, Casadei, Carini, Mumolo

Presentatori:

Consiglieri: Grillini, Barbati, Meo, Defranceschi, Mandini, Riva, Mori, Sconciaforni, Naldi, Casadei, Carini, Mumolo

Testo:

Progetto di legge regionale recante

Legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere

 

 


Articolo 1

Principi e finalità

 

1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione.

2. La Regione garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione assicura l’accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e favorire l’acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l’integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie.

 

 

Articolo 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

 

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate, o che potrebbero esserlo, in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché  per l’inserimento lavorativo.

2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio.

 

 

Articolo 3

Educazione

 

La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio e l’ufficio scolastico regionale, favorisce la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, nonché sostiene progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori.

 

 

Articolo 4

Promozione di eventi culturali

 

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio - culturali che diffondono la cultura dell’integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto dei diversi stili di vita così come caratterizzati anche dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell’integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali, in particolare quelli di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

 

 

Articolo 5

Interventi in materia socio - assistenziale e socio – sanitaria

 

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio - assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono servizi e iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex. I medesimi servizi e iniziative sono offerti ai genitori e alle famiglie, al fine di garantire il diritto dei figli alla tutela del proprio orientamento sessuale e dell’identità di genere.

2. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

 

 

Articolo 6

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

 

1. La Regione promuove il soccorso, la protezione, il sostegno e l’accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

2. In attuazione dell’art. 5, comma 4, lett. f), della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione favorisce, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’istituzione e la presenza omogenea sul territorio regionale di centri e case anti - discriminazione e anti - violenza, inclusi punti di accoglienza qualificati nonché punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 e n. 34 2002 e operanti nei settori di cui al comma 1.

 

 

Articolo 7

Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere

 

1. La Regione svolge le funzioni di osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

2. Le funzioni di osservatorio comprendono:

a) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell’ambito del lavoro pubblico e privato;

b) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione dipendente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere in Emilia – Romagna.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio della funzione di osservatorio regionale.

4. Lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

 

Articolo 8

Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni

 

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell’ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all’identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell’ambito delle funzioni di disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

 

 

Articolo 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia - Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

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