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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5781
Presentato in data: 09/07/2014
"Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 1014 del 07 07 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 1014 del 07 07 14.

Testo:

 

Titolo del PDL Presentato

 


PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

Articolo 1

(Principi e finalità generali)

 

1.La Regione Emilia-Romagna ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all'articolo 6 del Trattato sull'Unione, nell’ambito delle proprie competenze:

a)riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti e ne promuove le pari opportunità, l’uguaglianza e la dignità;

b)ne favorisce l’accesso e l’esercizio rispetto ai diritti di cittadinanza, intesa come godimento dei diritti politici, civili e sociali e come rispetto dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

c)ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione;

d)favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione con l’obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell’intera comunità.

 

1.La Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) favorisce per le persone rom e sinte l’accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta,  anche avvalendosi del Centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi all’articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

 

2.In attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con gli Enti locali, il Difensore civico e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

Articolo 2

(Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti)

 

1.In riferimento ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla Raccomandazione della Commissione al Consiglio del dicembre 2013 e alla Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, la Giunta regionale adotta la “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente nonché sentite la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, integrata dal Difensore civico, dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali e dalla Conferenza del terzo settore, a cui sono invitati la Prefettura di Bologna e l’Ufficio scolastico regionale.

 

2.La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, istruzione e formazione, lavoro e salute. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’articolo 27 legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

 

3.La Strategia regionale individua gli obiettivi, le azioni e gli strumenti per la realizzazione degli interventi da attivare a livello territoriale nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003  e dal Piano Sociale e sanitario e garantendo il coinvolgimento delle rappresentanze di rom e sinti, del terzo settore e delle parti sociali.

 

4.La Regione e gli Enti Locali, per facilitare l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale in ambito scolastico, formativo, abitativo, sociale e sanitario, promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta.

 

5.Per la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Tavolo tecnico regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici e privati competenti in materia di inclusione di rom e sinti. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti di gettoni di presenza o rimborsi spese.

 

 

Articolo 3

(Sostegno all’abitare)

 

1.La Regione e gli Enti locali nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti:

a.sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della Legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonte di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti di cui all’articolo 2 della presente legge;

b.promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali, sostenendo l’accesso alla casa, in particolare agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e alle altre misure volte a favorire l’accesso alle abitazioni in locazione e in proprietà, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di politiche abitative.

c.promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona umana, quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

d.sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell’ambito di percorsi di accompagnamento all’autonomia socio-economica e abitativa;

e.favoriscono le sperimentazioni in ambito abitativo che, nel valorizzare i percorsi di emancipazione di rom e sinti, consentano processi di autonomia e integrazione sociale.

 

2.La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera c), è disciplinata dal Piano Operativo Comunale (POC), il quale individua le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le microaree non necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate e sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione.

 

3.L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera c), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

 

4.Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1,  la Regione può concedere  contributi ai comuni singoli o associati. La Giunta regionale,  con proprio atto,  disciplina modalità e criteri per la concessione.

 

 

Articolo 4

(Tutela della Salute)

 

1.La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2.Nell’ambito di quanto previsto al comma 1. del presente articolo, le Aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai consultori famigliari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3.La Regione garantisce equità d’accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multi-professionali, in stretta integrazione con i servizi sociali degli Enti locali e la rete territoriale, promuovendo interventi di formazione integrata per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

 

 

Articolo 5

(Accesso a Istruzione, lavoro e formazione professionale)

 

1.La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'istruzione scolastica e universitaria, all’istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

 

2.La Regione programma l’offerta di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l’accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

 

3.La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

 

4.La Strategia regionale, di cui all’articolo 2, individua azioni volte a favorire l’esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell’emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all’avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all’imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

 

5.I Comuni realizzano aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse.

 

 

Articolo 6

(Norma finanziaria)

 

1.Per l’attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede nell’ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

2.Per la concessione dei contributi previsti all’articolo 3 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell’ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture per l’accoglienza, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B., del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle necessarie variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

 

3.Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Articolo 7

(Abrogazioni e norme transitorie)

 

1.E’ abrogata legge regionale n. 47 del 1988.

 

2.Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

 

3.Le procedure amministrative relative all’erogazione di contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

 

Il progetto di legge intende aggiornare gli strumenti regionali allineandoli alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di politiche di inclusione di rom e sinti e alle modifiche introdotte nel titolo V della Costituzione.

Risponde inoltre all’esigenza di cogliere i cambiamenti che hanno interessato le comunità rom e sinte regionali negli ultimi 25 anni. Le condizioni di nomadismo oggi rappresentano una caratteristica residuale, sebbene presente e da considerare. Nella maggior parte dei casi la popolazione rom e sinta dell’Emilia-Romagna è infatti costituita da persone stanziali, che vivono nella nostra regione da molti anni e che sono per la grande maggioranza cittadini italiani.

Rispetto alla legge attualmente in vigore, legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), viene introdotto un differente disegno nella programmazione regionale e nell’attuazione degli interventi territoriali: elaborazione di strategie incardinate sui 4 assi fondamentali (istruzione, formazione e occupazione, salute, abitare), sul superamento delle situazioni maggiormente emarginanti come le aree sosta di grandi dimensioni, su interventi non esclusivi ma mirati, incentrati sulla responsabilizzazione dei singoli e delle comunità e su un patto che coniughi equità, diritti, rispetto dei doveri nei confronti della società e delle istituzioni.

La proposta di legge prevede pertanto un intervento normativo “leggero”, che ribadisca i principi dell’inclusione e della non discriminazione per tutti, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell’istruzione, della formazione, del lavoro, dell’abitare e della salute e che rimandi la definizione degli interventi al nuovo strumento di programmazione (la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti), di competenza della Giunta regionale.

Viene inoltre delineato il percorso di superamento delle aree sosta di grandi dimensioni, previste dalla legge 47/88, a favore di una pluralità di soluzioni di interesse pubblico orientate all’autonomia e alla responsabilizzazione dei nuclei familiari, con la previsione di un’azione di sostegno e accompagnamento da parte della regione ai comuni singoli o associati.

 

Analisi degli articoli

 

Articolo 1

Fissa i principi e le finalità a cui il progetto si riferisce.

 

Articolo 2

Stabilisce gli elementi essenziali della Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti quale strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, approvato dalla Giunta regionale.

In particolare, definendo la Strategia come strumento di  indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti che si articola nei quattro assi prioritari dell’ abitare, dell’ istruzione e formazione, del lavoro e della salute, il presente articolo

-          ne raccorda i contenuti con gli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore

-          prevede che la realizzazione degli interventi a livello territoriale venga definita nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2003. 

 

Pertanto la presente legge non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per il sostegno degli obiettivi della Strategia, trattandosi di interventi da ricondurre agli strumenti della L.R 2/03 ed in particolare alla programmazione annuale del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 della L.R 2/03, a valere sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione pluriennale.

Il dispositivo di legge configura di fatto una specifica finalizzazione delle autorizzazioni di spesa corrente già previste ai sensi della L.R. 2/03 nell’ambito della funzione obiettivo “Interventi di solidarietà sociale”.

Per il funzionamento della Cabina di Regia citata al comma 1, già istituita in conformità con il Piano sociale e sanitario 2008-2010, non sono previsti oneri a carico della Regione.

Il comma 5) prevede, ai fini della predisposizione, monitoraggio e aggiornamento della Strategia, l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale, per il quale sono espressamente esclusi oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non essendo previsti per i componenti di detto organismo compensi in forma di gettone di presenza né rimborsi spese.

 

Articolo 3

Entra nel merito del primo degli assi prioritari per l’inclusione delle comunità rom e sinte, quello dell’abitare stabilendo la necessità di un superamento dei campi sosta di grandi dimensioni e delineando una pluralità di soluzioni alternative individualizzate.

I commi 2) e 3) disciplinano specifici aspetti urbanistici relativi alla realizzazione di nuove microaree familiari pubbliche e private ed al riuso di quelle realizzate senza titolo prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4) prevede l’erogazione a favore dei Comuni o loro forme associative di contributi finalizzati a sostenere il percorso di superamento delle aree sosta attraverso la realizzazione di microaree, iniziative anche sperimentali di autocostruzione e autorecupero accompagnati e altre sperimentazioni in ambito abitativo. Modalità e criteri sono definiti con atto della Giunta regionale.

 

La copertura finanziaria di tale previsione a valere sul bilancio regionale è garantita attraverso le risorse allocate al capitolo di spesa 57680 "Contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi (L.R. 23 novembre 1988, n. 47 e L.R. 6 settembre 1993 n. 34)" afferente all’U.P.B. 1.5.2.3.21060. Tali risorse, quantificabili nella misura di 500.000,00 euro, saranno riallocate, mediante variazione compensativa di bilancio, al capitolo appositamente istituito in attuazione della presente legge.

 

Articolo 4

Fissa principi e obiettivi della tutela della salute, garantita a tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno.

Analogamente a quanto indicato all’articolo 2 , anche per gli interventi afferenti la tutela della salute, (ma lo stesso vale per quelli relativi alla formazione e lavoro di cui al successivo articolo 4) , la presente legge non produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di interventi già programmati e finanziati in via ordinaria dalla regione ai sensi delle norme di riferimento nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul bilancio regionale e rispetto a cui la norma si limita a garantire e tutelare pari diritto di accesso da parte della popolazione rom e sinti.

 

Articolo 5

Definisce principi e obiettivi dell’azione regionale in materia di Istruzione, lavoro e formazione professionale ribadendo il principio generale della parità di accesso a tutti i livelli scolastici e della formazione nonché dei servizi e delle politiche attive per il lavoro.

 

Articolo 6

Prevede la copertura finanziaria della legge, nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Bilancio regionale.

 

Articolo 7

Contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie al fine di garantire il graduale processo di superamento delle aree sosta di cui alla legge regionale 47/88 e la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

 

Spese d’investimento

(articolo 3   )

500.000,00

 

 

Minori entrate

(art./artt.    )

0

 

 

Totale oneri da coprire

500.000,00

 

 

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

0

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa: capitolo 57680 afferente alla  U.P.B. 1.5.2.3.21060

500.000,00

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

500.000,00

 

 

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi all’esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

 

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

Variazione in diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060  del bilancio di previsione 2014  per Euro 500.000,00 e corrispondente variazione in aumento per l’ istituzione di apposito capitolo nella medesima U.P.B.,  con lo stanziamento di euro 500.000,00 nella parte spesa del bilancio regionale.

 

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