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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5790
Presentato in data: 10/07/2014
"Istituzione di un'Assemblea costituente" (10 07 14). Iniziativa del Consigliere: Leoni

Presentatori:

Consigliere Andrea Leoni.

Testo:

 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

“ISTITUZIONE DI UN’ASSEMBLEA COSTITUENTE”

 

d’iniziativa del Consigliere regionale

Andrea Leoni

 

 


Art. 1

(Elezione dell’Assemblea Costituente)

 

1. È eletta un’Assemblea Costituente, di seguito denominata «Assemblea», a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L’Assemblea è composta da settantacinque membri ed ha il compito di approvare il testo della nuova Costituzione, garantendo comunque la forma repubblicana e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

3. L’Assemblea è eletta da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

4. Sono eleggibili all’Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentesimo anno di età.

5. L’Assemblea rimane in carica nove mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione, di cui all’articolo 4.

6. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell’articolo 138 della Costituzione, sono considerati improcedibili per la durata in carica dell’Assemblea.

 

 

Art. 2

(Modalità di elezione)

 

1. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione, indìce le elezioni dell’Assemblea entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. All’elezione dei componenti l’Assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), ad eccezione del Titolo II, degli articoli 7, 11, comma 4 lettera b), 12, comma 4, terzo periodo, 19, 21, comma 1 numero 1- bis), 23 comma 2, Titolo VI, articolo 46, Titolo VIII, e articoli 50, 52 e 53. Ogni riferimento al Parlamento europeo è da intendersi come riferito all’Assemblea costituente.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

 

 

Art. 3

(Eleggibilità ed incompatibilità)

 

1. Nel caso in cui le elezioni dell’Assemblea si svolgano contestualmente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a pena di nullità dell’elezione, nessuno può essere candidato all’Assemblea e contemporaneamente alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ai candidati all’Assemblea si applicano le stesse cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

3. I componenti dell’Assemblea, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

4. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro, che siano stati ammessi come candidati per l’elezione dell’Assemblea, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione. Agli stessi, qualora eletti, si applica la normativa vigente in materia di aspettativa per tutto il periodo di funzionamento dell’Assemblea, di cui al comma 5, dell’art.1, della presente legge.

5. I componenti dell’Assemblea sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

 

 

Art. 4

(Convocazione dell’Assemblea)

 

1. Con lo stesso decreto di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Repubblica convoca la prima riunione dell’Assemblea, non oltre il ventesimo giorno dalla data delle elezioni stesse.

2. La prima riunione dell’Assemblea è provvisoriamente presieduta dal Presidente della Repubblica.

3. Nella prima riunione i componenti dell’Assemblea, a scrutinio segreto, eleggono l’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dell’Assemblea scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma

 

 

Art. 5

(Referendum popolare)

 

1. Il testo della nuova Costituzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall’approvazione dell’Assemblea ed è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi del titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La legge costituzionale sottoposta al referendum di cui al comma 1, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, è promulgata dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum.

 

 

Art. 6

(Funzionamento)

 

1. L’attività e il funzionamento dell’Assemblea sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Dall’attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri concernenti le procedure per l’elezione dell’Assemblea si provvede mediante l’utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero dell’interno per lo svolgimento delle elezioni.

3. Le spese di funzionamento dell’Assemblea sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettono a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l’esplicazione delle funzioni dell’Assemblea.

 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge costituzionale è promulgata entro quindici giorni dalla data della sua approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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