Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5858
Presentato in data: 23/07/2014
"Norme in materia di nomine di competenza regionale. Ricostituzione e proroga degli organi amministrativi" (23 07 14). Iniziativa dei Consiglieri: Barbati, Grillini

Presentatori:

Consiglieri: Barbati, Grillini

Testo:

 

Progetto di legge regionale recante

Norme in materia di nomine di competenza regionale. Ricostituzione e proroga degli organi amministrativi

d’iniziativa dei Consiglieri

Liana Barbati (Italia dei Valori)

Franco Grillini (Gruppo Misto - LibDem)

 

 


Titolo I

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

 

Capo I

Disposizioni generali e competenze

 

Art. 1

Principi e criteri

 

1. Il presente Titolo disciplina le procedure e i criteri per le nomine, le designazioni e le elezioni (di seguito indicate come “nomine”) di competenza della Regione, in base a leggi, regolamenti, statuti, atti costitutivi e convenzioni.   

2. Le procedure di nomina si informano ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e partecipazione.

3. La Regione promuove il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di propria competenza ai sensi della presente legge. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per garantire un’equilibrata presenza di entrambi i generi nelle nomine di competenza regionale.

4. Nella scelta delle persone da nominare, la Regione si ispira a criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi.

 

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. La disciplina di cui al presente Titolo si applica alle nomine di competenza della Regione per incarichi o funzioni di amministrazione attiva, direzione, controllo, garanzia e rappresentanza in:

a) enti, aziende, agenzie, organismi ed altri soggetti giuridici, comunque denominati, dipendenti dalla Regione;

b) società, consorzi, associazioni e soggetti giuridici, comunque denominati, a partecipazione regionale;

c) organismi di garanzia e di controllo amministrativo;

d) organismi per i quali leggi, regolamenti, statuti, atti costitutivi e convenzioni attribuiscono espressamente la competenza di nomina alla Regione. 

2. La disciplina di cui al presente titolo non si applica:

a) quando la persona da nominare sia direttamente individuata in base alla legge;

b) alle nomine degli organi meramente interni all’amministrazione regionale i cui atti costituiscano parte di un procedimento amministrativo;

c) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione;

d) alle nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto d’impiego;

e) quando la procedura di nomina sia regolata da specifiche disposizioni di legge.

 

 

Art. 3

Competenze dell’Assemblea legislativa

 

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, lettera m) dello Statuto regionale, spetta all’Assemblea legislativa:

a) deliberare le nomine ad essa espressamente attribuite;

b) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione, qualora sussista l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;

c) deliberare le nomine riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo.

2. Salve le ipotesi in cui sia espressamente prevista una maggioranza qualificata, tutte le nomine di cui ai commi precedenti sono deliberate a maggioranza dei presenti secondo le procedure di voto stabilite dal capo III del titolo IX del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

 

Art. 4

Competenze del Presidente della Regione e della Giunta regionale

 

1. Tutte le nomine non previste dall’articolo 3 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente ovvero ad un assessore, secondo le loro specifiche attribuzioni.

2. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste da statuti o atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni, organismi o di altri soggetti giuridici, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

a) che le finalità del soggetto giuridico siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;

b) che, prima dell’adozione dello statuto o dell’atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione, la Giunta abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;

c) che gli atti costitutivi non individuino l’organo della Regione competente ad effettuare la nomina. 

3. Le nomine effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente trasmesse al Presidente dell’Assemblea legislativa, che ne dà comunicazione nella prima seduta utile.

 

 

Capo II

Requisiti

 

Art. 5

Requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza

 

1. Tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici e dei titoli abilitativi stabiliti dalla normativa vigente e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati.

2. I soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti di preparazione e dei titoli di studio ritenuti indispensabili in relazione all’incarico da svolgere. I soggetti nominati devono, altresì, possedere comprovati requisiti di professionalità, specializzazione ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi analoghi.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono individuati caso per caso dall’organo competente a provvedere alla nomina, in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

4. In ogni caso, è necessario che le persone nominate abbiano esercitato attività almeno quinquennale nel settore o nell’ambito nel quale opera il soggetto giuridico presso il quale sono nominati.

 

 

Art. 6

Condotta incensurabile. Cause di nullità

 

1. Tutti i soggetti nominati devono essere in possesso del requisito della condotta incensurabile.

2. In ogni caso, non possono essere nominati:

a) coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvo quanto previsto dall’articolo 15, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 235 del 2012;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti dell’estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;

c) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

 

 

Art. 7

Causa di esclusione

 

1. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

 

 

Art. 8

Incompatibilità e inconferibilità

 

1. Alle nomine di competenza regionale di cui alla presente legge si applica quanto previso dal decreto legislativo n. 39 dell’08 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

 

 

Art. 9

Conflitto di interessi

 

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, non possono essere nominati ai sensi della presente legge coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce.

2. In ogni caso, versano in una situazione di conflitto di interessi:

a) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce;

b) coloro che hanno avuto parte nelle attività di cui alla lettera a) nei due anni precedenti alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 10;

c) coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini entro il secondo grado sono nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;

d) chi ha lite pendente con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce;

e) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di collocamento a riposo;  

f) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a).

 

 

Capo III

Procedimento di nomina. Albo delle nomine

 

Art. 10

Inizio del procedimento

 

1. Il procedimento di nomina ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito web della Regione di un avviso pubblico riguardante la nomina da effettuare. L’organo regionale competente alla nomina può disporre ulteriori forme di pubblicità.

2. L’avviso pubblico di cui al comma 1 deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

a) il soggetto giuridico e la carica cui la nomina si riferisce;

b) l’organo regionale competente a deliberare la nomina;

c) i requisiti di cui al Capo II della presente legge;

d) le modalità e il termine per la presentazione delle candidature. Tale termine non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso pubblico;

e) la data entro cui la nomina deve essere effettuata;

f) la durata dell’incarico;

g) gli emolumenti comunque connessi all’incarico o, quantomeno, i criteri fissati per la loro determinazione;

h) la normativa di riferimento.

3. In caso di scadenze ravvicinate o, comunque, qualora sussistano motivate ragioni di economicità e celerità delle procedure, l’avviso pubblico di cui al presente articolo può riguardare cumulativamente più nomine, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge.

 

 

Art. 11

Presentazione delle candidature

 

1. Entro il termine indicato nell’avviso pubblico di cui all’articolo 10, le candidature devono essere presentate all’organo regionale competente per la nomina.

2. A ciascuna candidatura deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum vitae sottoscritto dal candidato che, oltre ad indicare la disponibilità in ordine all’accettazione dell’incarico, illustri in modo dettagliato almeno i seguenti elementi:

a) i dati anagrafici; i componenti della famiglia anagrafica, con indicazione degli incarichi da essi eventualmente ricoperti presso i soggetti giuridici di cui all’articolo 2, comma 1;

b) i titoli di studio e le specializzazioni, il cui possesso deve essere comprovato mediante l’allegazione dei relativi attestati e diplomi comunque denominati;

c) l’abilitazione all’esercizio di libere professioni e l’eventuale iscrizione in albi professionali;

d) le esperienze professionali di qualsiasi natura; i risultati conseguiti nello svolgimento di incarichi analoghi a quello cui la nomina si riferisce, comprovati da idonea documentazione;

e) i rapporti di consulenza o collaborazione professionale di qualsiasi natura con la Regione o con altri enti pubblici, in corso e cessati;

f) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti presso i soggetti giuridici di cui all’articolo 2, comma 1, in corso e cessati;

g) ogni altro elemento ritenuto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti necessari ai fini della procedura selettiva.

3. Al curriculum vitae di cui al comma 2 devono essere, altresì, allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di nullità, esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi previste dal Capo II, ovvero la  sussistenza di una causa rimovibile di conflitto di interessi, esprimendo la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa nel termine di venti giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 17, comma 2;

b) il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti;

c) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;

d) dichiarazione concernente i dati patrimoniali con specifico riferimento: ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; alle partecipazioni in società quotate e non quotate; alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.

4. E’ fatta salva la possibilità per l’organo regionale competente alla nomina di richiedere ai candidati documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli forniti ai sensi dei commi 2 e 3.

5. I dati di cui al presente articolo sono raccolti, trattati e conservati ai fini esclusivi della presente legge, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa regionale in materia di protezione dei dati personali.

 

 

Art. 12

Nomina

 

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 11, comma 1, l’organo regionale cui compete la nomina provvede, mediante le proprie strutture, ad istruire le candidature e a verificare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, anche al fine di richiederne l’integrazione ai sensi del comma 2.

2. Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta e non sia integrata nel termine di dieci giorni dalla richiesta ovvero si accerti la mendacità delle dichiarazioni rese dall’interessato, l’organo competente alla nomina, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, dichiara l’inammissibilità della candidatura.  

3. Entro il successivo termine di trenta giorni, l’organo regionale competente nomina uno dei candidati con provvedimento adeguatamente motivato. La motivazione deve indicare in modo dettagliato le ragioni della nomina, con specifico riferimento al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

4. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di nomina, trasmesso dall’organo regionale competente immediatamente dopo l’adozione del provvedimento, il nominato deve comunicare per iscritto all’organo stesso la propria accettazione.

5. Tutti i provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web della Regione.

6. Le commissioni assembleari possono attivare udienze conoscitive e procedere ad audizioni nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 43 e 44 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

 

Art. 13

Casi particolari di nomine

 

1. Il procedimento di cui agli articoli precedenti si applica, di norma, alle nomine di dipendenti regionali quali membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’Assemblea legislativa e la Giunta, secondo le rispettive competenze, possono stabilire modalità procedimentali, anche in deroga a quelle previste dagli articoli precedenti, per garantire la migliore attuazione del presente articolo, comunque nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 e della normativa vigente.

2. Le nomine dei soggetti di cui al comma 1 spettano all’Assemblea legislativa o alla Giunta, secondo le rispettive competenze ai sensi degli articoli 3 e 4.

3. Qualora la nomina dei soggetti di cui al comma 1 debba essere effettuata d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, l’intesa è definita dal Presidente dell’Assemblea legislativa ovvero dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato, secondo le rispettive competenze. 

4. I dipendenti nominati ai sensi del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui al Capo II, in quanto compatibile.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di incarichi conferiti ai dipendenti regionali. Agli emolumenti eventualmente spettanti ai dipendenti nominati si applica l’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del D.L. n. 95 del 2012.

6. Nell’applicazione del presente articolo, la Regione assicura il rispetto del principio dell’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate, ai sensi dell’articolo 147 ter, comma 1 ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

 

 

Art. 14

Albo delle nomine

 

1. Presso l’Assemblea legislativa è istituito l’Albo delle nomine. L’Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

2. Nell’Albo devono essere riportati almeno i seguenti dati:

a) i soggetti giuridici cui le nomine si riferiscono;

b) il curriculum vitae di cui all’articolo 11, comma 2. Dal curriculum vitae sono espunte le indicazioni relative ai componenti della famiglia anagrafica;

c) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;

d) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;

e) l’organo regionale che ha provveduto alla nomina;

f) gli estremi del provvedimento di nomina e della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

g) la durata dell’incarico e la data di scadenza dello stesso;

h) gli emolumenti, comunque denominati, a qualunque titolo connessi all’incarico.

3. Dall’Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.

4. Al fine di curare il tempestivo aggiornamento dell’Albo, i provvedimenti di nomina devono essere trasmessi, entro cinque giorni dalla loro adozione, all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

5. L’Albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno. Esso è, altresì, pubblicato sul sito web della Regione.

6. L’Ufficio di Presidenza cura che la versione telematica dell’Albo sia costantemente aggiornata e accessibile da parte di tutti i cittadini.

7. In ogni caso, i dati pubblicati ai sensi del presente articolo sono raccolti, trattati e conservati ai fini esclusivi della presente legge, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e dalla normativa regionale in materia di protezione dei dati personali.

8. La Giunta e l’Assemblea legislativa possono definire, mediante la stipulazione di atti d’intesa, modalità di gestione e attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

9. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall’articolo 1, comma 735, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dall’articolo 13 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

 

 

Capo IV

Doveri inerenti all’incarico. Cumulo degli incarichi

 

Art. 15

Doveri inerenti all’incarico

 

1. Nell’espletamento del proprio incarico, i soggetti nominati devono attenersi alle direttive impartite e ai programmi predisposti dalla Regione o dal soggetto giuridico presso cui la funzione stessa è svolta, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge.

2. I soggetti nominati sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati e, in ogni caso, alla commissione assembleare competente per materia una relazione annuale in cui devono essere illustrati, in modo dettagliato, le attività svolte e i risultati conseguiti. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività espletata e sui risultati conseguiti ogni volta che siano richiesti dall’Assemblea legislativa, su iniziativa del proprio Presidente o di almeno un decimo dei consiglieri, o dalla Giunta, su iniziativa del proprio Presidente o dell’assessore competente.   

3. I soggetti nominati hanno l’obbligo di comunicare all’organo che li ha nominati le cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi e di sospensione che siano sopravvenute durante l’espletamento del mandato, entro il termine perentorio di dieci giorni. Hanno, altresì, l’obbligo di trasmettere annualmente, per il periodo della carica, e alla cessazione della stessa il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche nonché la dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d).

 

 

Art. 16

Cumulo degli incarichi

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina, l’interessato deve formalizzare le proprie dimissioni dal precedente incarico entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. In assenza di dimissioni, l’interessato è dichiarato decaduto ai sensi dell’articolo 17.

3. È consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono rinnovabili per più di una volta.

 

 

Capo V

Decadenza, revoca, sospensione. Sostituzione

 

Art. 17

Decadenza e revoca

 

1. L’organo che ha provveduto alla nomina, ove accerti, anche d’ufficio, l’esistenza o la sopravvenienza di circostanze che pregiudicano il requisito della condotta incensurabile di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero delle circostanza di cui all’articolo 7 dichiara la decadenza dall’incarico con provvedimento motivato.

2. L’organo che ha provveduto alla nomina, ove accerti, anche d’ufficio, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di conflitto di interessi di cui all’articolo 9, invita l’interessato a rimuovere, ove possibile, la situazione di conflitto d’interessi. Qualora tale situazione non sia rimossa entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito di cui al periodo precedente, l’interessato è dichiarato decaduto dall’incarico con provvedimento motivato.

3. Se l’interessato si trova in una situazione di conflitto di interessi non rimovibile, è dichiarato decaduto con provvedimento motivato.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, la decadenza è pronunciata nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 11. La decadenza è, altresì, pronunciata negli altri casi previsti dalla legge.

5. L’organo che ha provveduto alla nomina dispone la revoca dell’incarico quando sia violato uno dei doveri inerenti al mandato, nonché in tutti i casi in cui la funzione sia esercitata in contrasto con le direttive impartite o con i programmi predisposti dalla Regione o dal soggetto giuridico presso cui la funzione è svolta. La revoca è, altresì, disposta in tutte le ipotesi in cui la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare.

6. I provvedimenti di decadenza e revoca di cui al presente articolo vengono pronunciati previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l’interessato, con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni.

7. I provvedimenti di decadenza e revoca sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e nell’Albo delle nomine. 

9. L’organo regionale competente alla nomina provvede alla sostituzione del soggetto decaduto o revocato ai sensi dell’articolo 19.

10. Dopo la decadenza o la revoca, non può essere corrisposto alcun emolumento comunque denominato.

 

 

Art. 18

Sospensione

 

1. Sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti ai sensi della presente legge coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 235 del 2012, in quanto applicabile.

2. L’organo regionale competente alla nomina provvede a dichiarare la sospensione e ad effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 19, comma 2, per la durata della sospensione stessa.

3. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In ogni caso, la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.

4. Il soggetto sospeso ai sensi del comma 1, decade di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

5. L’organo regionale competente alla nomina può disporre la sospensione dall’incarico per altre ragioni di estrema gravità e urgenza, mediante provvedimento motivato. 

6. Durante il periodo di sospensione non può essere corrisposto alcun emolumento, comunque denominato.

 

 

Art. 19

Sostituzione

 

1. In caso di cessazione dell’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, l’organo regionale competente alla nomina provvede alla sua sostituzione.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione, l’organo regionale competente provvede alla nuova nomina sulla base delle candidature già presentate ai sensi dell’articolo 11. Prima della nomina del sostituto, l’organo regionale compente può interpellare i soggetti che hanno presentato le candidature di cui al precedente periodo.

3. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

 

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 20

Norme transitorie

 

1. Ai soggetti nominati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano l’articolo 6, commi 2 e 3, e gli articoli 17 e 18. I soggetti decaduti o il cui incarico sia revocato sono sostituiti con altri, nominati ai sensi della presente legge.

2. Ai soggetti nominati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica, altresì, l’articolo 16.

3. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione della comunicazione o dell’avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la presente legge si applica alle nomine con scadenza successiva alla data della sua entrata in vigore.

 

 

Art. 21

Trattamento economico dei soggetti nominati

 

1. L’Assemblea legislativa o la Giunta, secondo le rispettive competenze e in conformità alla normativa vigente, provvedono ad adeguare e razionalizzare il compenso annuo lordo spettante ai soggetti nominati ai sensi della presente legge, in relazione:

a) alla responsabilità che l’incarico comporta;

b) alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico;

c) alla strategicità dell’ente o organismo rispetto ai fini, agli obiettivi e ai programmi della Regione;

d) alle risorse disponibili;

e) a tutti gli altri elementi apprezzabili.

2. L’Assemblea legislativa o la Giunta, secondo le rispettive competenze e in conformità alla normativa vigente, determinano, anche in considerazione dei parametri di cui al comma 1, l’ammontare massimo del compenso annuo lordo spettante ai soggetti nominati ai sensi della presente legge.

3. Ai soggetti nominati è, altresì, dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con atto dell’Assemblea legislativa o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

 

 

Titolo II

RICOSTITUZIONE E PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

 

Art. 22

Ambito di applicazione

 

1. Il presente Titolo si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché, in quanto compatibile, agli organi dei soggetti giuridici di cui all’articolo 2, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti.

2. Sono esclusi dall’applicazione del presente titolo gli organi fondamentali e rappresentativi della Regione.

 

 

Art. 23

Scadenza degli organi

 

1. Gli organi di cui all’articolo 22 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto.

2. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata dell’Assemblea legislativa o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento dell’Assemblea legislativa, se le nomine sono di competenza dell’Assemblea legislativa;

b) il sessantesimo giorno successivo all’elezione della Giunta se le nomine sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

 

 

Art. 24

Ricostituzione degli organi e regime di proroga

 

1. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, l’Assemblea legislativa o la Giunta, secondo le rispettive competenze, possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

2. Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

4. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

 

 

Art. 25

Decadenza degli organi non ricostituiti. Responsabilità

 

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono e non può più essere corrisposto alcun emolumento comunque denominato. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

2. Salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, dei danni determinati dalla decadenza degli organi rispondono i soggetti che vi abbiano dato causa.

3. La violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente Titolo costituisce, altresì, elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo – contabile dei funzionari o dei dirigenti inadempienti.

 

 

Art. 26

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla ricostituzione provvede l’Assemblea legislativa o la Giunta, secondo le rispettive competenze. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell’organo, il regime degli atti è quello previsto dall’articolo 24, commi 2 e 3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica l’articolo 25.

 

 

TITOLO III

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

 

Art. 27

Abrogazioni

 

1. La legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale) è abrogata.

2. Sono, altresì abrogati:

il capo II del titolo IV della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università);

b) l’articolo 7 della L.R. 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione).

Espandi Indice