Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5863
Presentato in data: 24/07/2014
"Divieto di allevamento e uccisione di animali per la produzione di pellicce". (24 07 14) Iniziativa dei Consiglieri: Meo, Mandini

Presentatori:

Iniziativa dei Consiglieri: Meo, Mandini

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE ALLE CAMERE

Divieto di allevamento e uccisione di animali per la produzione di pellicce

 

 


Articolo 1

(Finalità)

 

1. Lo Stato promuove e orienta lo sviluppo di attività economiche di utilità sociale ed i consumi alternativi a quelli che vertono sull'utilizzo di esseri senzienti in qualità di mezzi e risorse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge vieta la pratica dell'allevamento e dell’uccisione di animali allo scopo di utilizzare la loro pelliccia.

 

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "Pelliccia": una o più spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre o articoli con esse fabbricati;

b) "Pelle": prodotti senza pelo ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché gli articoli con essi fabbricati, compresi il cuoio e i prodotti aventi altri nomi derivati o sinonimi;

c) "Animale da pelliccia": Cane procione (Nyctereutes procyonoides), Castorino (detto Nutria — Myocastor coypus), Castoro (Castor canadensis), Cincillà (Chinchilla laniger), Coniglio (detto Lapin — Oryctolagus cuniculus), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Karakul (detto Astrakhan o Agnello Persiano — Ovis aries platyura), Marmotta (Marmota marmota), Martora (Martes martes), Moffetta (o Skunk), Ondatra (detto Topo Muschiato — Ondatra zybethica), Opossum (Didelphis marsupialis), Procione (Procyon lotor), Puzzola (Mustela putorius), Scoiattolo (Sciurus carolinensis), Visone (Neovison vison), Volpe (Vulpes vulpes), Volpe Artica (Alopex lagopus), Zibellino (Martes zibellina);

d) "Allevamento di animali da pelliccia": qualsiasi attività, professionale, amatoriale, individuale e collettiva, volta alla produzione di animali con la finalità di utilizzarne la pelle o pelliccia o per la riproduzione degli stessi per il medesimo fine.

 

 

Articolo 3

(Divieti)

 

1. Sono vietati l'allevamento e l'uccisione di animali da pelliccia di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), ovvero di animali appartenenti a qualsiasi altra specie, per la finalità di ottenere pelle o pellicce.

 

2. E’ altresì vietato produrre, esportare, importare, sfruttare economicamente o detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma 1, ricavate da animali appositamente allevati, detenuti o uccisi in Italia.

 

 

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

 

1. Chiunque detenga a qualunque titolo uno o più animali per la finalità di produrre pelli o pellicce, ha l'obbligo di avviare un programma di dismissione degli animali detenuti comunicandolo in forma scritta al Comune nel cui territorio sorge l'allevamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La dismissione dell'allevamento, o comunque l'alienazione degli animali detenuti, purché ciò non ne comporti la soppressione, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo all’entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 3, comma 1.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è vietato avviare nuove attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

4. Gli animali presenti negli allevamenti in fase di dismissione, possono essere ceduti ad associazioni o enti individuate con decreto di cui all’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

5. Gli animali di cui al comma 1 possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell’ambito di progetti approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, anche a seguito della proposta di associazioni o enti di cui al comma 4.

6. Nell'ambito delle attività connesse all'applicazione della presente legge, restano salvi gli obblighi per i proprietari, detentori e custodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.)

 

 

Articolo 5

(Abrogazioni)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del e il punto 22 dell’allegato decreto legislativo 146/2001 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il codice di attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 01252 “Allevamento di animali da pelliccia” è soppresso.

 

 

Articolo 6

(Sanzioni)

 

1. All’articolo 2 della legge n. 189 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

2-ter. Chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pelli e pellicce è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.

2-quater. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo pelli o pellicce, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale”;

b) al comma 3, le parole: “consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2–bis” sono sostituite dalle seguenti: “consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2–bis, 2–ter e 2–quater”;

c) al comma 3 bis, le parole: “per i reati previsti dai commi 1 e 2–bis” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati previsti dai commi 1, 2–bis, 2–ter e 2–quater”.

2. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono alle ASL, ai Comuni, alle guardie zoofile volontarie ai sensi dell'art 6 della legge n. 189 del 2004 ed alle forze dell'ordine.

 

 

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

Articolo 8

(Entrata in vigore e applicabilità)

 

1.La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

2.Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, si applica a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione della presente legge.

 

Espandi Indice