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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1078
Presentato in data: 31/07/2015
"Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"". (31 07 15) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Foti

Testo:

 

Progetto di legge d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso Foti, recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”

 


Art. 1

Inserimento degli articoli 10 bis e 10 ter nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”

 

 

Dopo l’art. 10 della legge 24/2003 sono inseriti i seguenti:

 

Art. 10 bis

Accesso al patrocinio per le vittime di reati

 

a)La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di avere commesso un delitto per eccesso colposo di legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

b)L’ammissione al patrocinio a spese della Regione è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

c)La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l’applicazione in ordine alle varie fattispecie.

 

 

Art. 10 ter

Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici

 

1. La Regione istituisce un Fondo di sostegno economico per erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall’anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l’erogazione.”.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi attualmente stanziati e disponibili per la spesa di parte corrente riferibile agli interventi di cui alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) previsti dal bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 e che vengono quindi a tal fine destinati.

2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alle necessarie variazioni di bilancio.

3. L’accesso al patrocinio ed i contributi previsti dall’articolo 1 della presente legge vengono riconosciuti nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta, comunque entro il limite delle risorse a tal fine stanziate dal bilancio della Regione.

4. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40,   (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

L’articolo 1 del presente progetto di legge comporta nuovi oneri per il bilancio della     Regione qualificabili come “spesa corrente”. Oneri che dipenderanno dagli accessi al patrocinio eventualmente riconosciuti, nonché dai contributi erogati in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici.

Per l’esercizio 2015, la copertura di questi oneri avviene attraverso la riduzione degli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio regionale per gli interventi di spesa corrente riconducibili alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) in favore degli interventi di cui al presente progetto di legge.

La Giunta regionale, chiamata anche ad emettere i provvedimenti attuativi per l’accesso al patrocinio ed ai contributi, provvede all’individuazione puntuale delle risorse attualmente stanziate per gli interventi di cui alla Legge Regionale n.11/2015, considerando tali anche quelli finanziati attraverso altre leggi di settore, come la Legge Regionale n. 2/2003, ma previsti dalla citata legge 11, e provvede alle necessarie variazioni di bilancio utili alla copertura degli interventi di cui al presente progetto di legge. Per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio.

Il comma 3 della norma finanziaria, a salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Regione, prevede che l’accesso al patrocinio ed i contributi vengano riconosciuti nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta, comunque entro il limite delle risorse a tale fine stanziate.

 

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