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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1091
Presentato in data: 03/08/2015
"Nuove norme per migliorare l'autodifesa - Modifiche all'art. 52 Codice Penale ed all'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". (03 08 15) A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE EX ART. 121 COSTITUZIONE

NUOVE NORME PER MIGLIRARE L’AUTODIFESA – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52 CODICE PENALE ED ALL’ART. 35 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLBICA SICUREZZA

 

 

 


Articolo 1

 

1. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) In fine al primo comma sono aggiunte le parole: “, oppure se abbia commesso il fatto per concitazione o paura”;

b) la lettera b) del secondo comma è sostituita con le seguenti parole: “b) i beni propri od altrui, quando vi è pericolo d’aggressione o è in atto la fuga con beni di grande rilevanza”.

 

 

Articolo 2

 

Dopo il comma settimo dell’art. 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:

 

“L'autorità medica cui è richiesto il certificato di cui al comma settimo e il Questore cui è stato richiesto il nulla osta di cui al comma quinto, sono tenuti a rispondere al cittadino richiedente con il rilascio del relativo documento o con il diniego entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.”

 

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