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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 112
Presentato in data: 27/01/2015
"Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana privi di rilevanza economica. Regolamentazione del ristoro ambientale collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio" (Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 6 del 26 ottobre 2012 e di regolarità n. 7 del 26 ottobre 2012, pubblicate sul BURERT n. 229 del 31 ottobre 2012 e già oggetto n. 3325 della IX Legislatura).

Presentatori:

Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 6 del 26 ottobre 2012 e di regolarità n. 7 del 26 ottobre 2012, pubblicate sul BURERT n. 229 del 31 ottobre 2012 e già oggetto n. 3325 della IX Legislatura.

Testo:

 

Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana privi di rilevanza economica. Regolamentazione del ristoro ambientale collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio.

 

 


Art.1

Obiettivi e finalità

 

1. La presente legge:

 

a) visto il sesto programma di azione per l'ambiente della CE che pone come obiettivo la diminuzione della produzione dei rifiuti urbani del 20% al 2010 e del 50% al 2050 rispetto alla produzione del 2000;

 

b) visto l'art. 4 comma 1 del capo I della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che indica la seguente scala di priorità nella gestione dei rifiuti:

• prevenzione;

• preparazione per il riutilizzo;

• riciclaggio;

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

• smaltimento;

dove per prevenzione si intende "una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili";

 

c) visto il comma 6 dell'art. 179 del D.lgs. n. 152 del 2006 che recita "Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia";

 

d) visto l'art. 11 comma 2 lettere a) e b) della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che pone come obiettivi al 2020 il 50% di riciclaggio e il 70% di recupero complessivo di materia;

 

e) visto l'allegato 2 della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che definisce gli impianti di incenerimento quali impianti di smaltimento al pari delle discariche qualora non raggiungano rese pari al 60% se autorizzati entro il 31/12/2008 e del 65% se autorizzati successivamente, e li definisce impianti di recupero di energia diversi dal riciclaggio e quindi in tutti i casi qualifica tale recupero al di fuori dell'obiettivo del 70% di recupero in quanto non trattasi di recupero di materia;

 

si pone quale obiettivo generale di massimizzare, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni a fine vita, riciclaggio, e di minimizzare, tendendo a zero, nell'ordine, lo smaltimento, il recupero diverso dal riciclaggio di energia e il recupero diverso dal riciclaggio di materia.

 

2. All'interno dell'obiettivo generale la presente legge si pone i seguenti obiettivi parziali per il 2020:

 

a) 30% di riduzione della produzione dei rifiuti urbani procapite rispetto alla produzione di 625 Kg procapite dell'anno 2000;

 

b) 10% sul totale dei rifiuti urbani dei beni a fine vita recuperati ai fini del riuso;

 

c) 50% minimo del rifiuto urbano avviato direttamente o previa selezione ad impianti di riciclaggio, scarti esclusi;

 

d) 70% minimo di recupero complessivo di materia.

 

3. La programmazione a qualsiasi livello dovrà tendere a privilegiare la copertura dell'obiettivo del 70% di recupero complessivo di materia tramite il riciclaggio e il riuso.

 

4. Visti i gravi problemi di inquinamento dell'aria di tutta la pianura padana, all'interno delle operazioni di recupero diverse dal riciclaggio vanno privilegiate le operazioni di recupero di materia rispetto a quelle di recupero di energia.

 

5. La programmazione impiantistica nella regione, a qualsiasi livello dovrà uniformarsi agli obiettivi previsti.

 

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi la presente legge intende:

 

a) premiare i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;

 

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani;

 

c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

 

d) favorire la raccolta differenziata domiciliare del tipo "porta a porta" delle principali frazioni di rifiuto, compreso il rifiuto residuale, ai fini della massima reimmissione della materia nei cicli produttivi;

 

e) favorire l'applicazione, nella raccolta "porta a porta", della tariffa puntuale basata sulle quantità effettive, in peso o volume, dei rifiuti conferiti al servizio da parte di ciascun singolo utente;

 

f) favorire lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio.

 

 

Art. 2

Raccolta differenziata

 

1. Visto il D.lgs. n. 152 del 2006 che pone come obiettivo di raccolta differenziata al 2012 una resa del 65%, essendo la raccolta differenziata un mezzo per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, nelle more di quanto previsto dal comma 4 art. 205 del D.lgs. 152 del 2006 ai fini del calcolo delle rese:

 

a) sono comprese le frazioni raccolte in modo differenziato destinate a riciclaggio raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta;

 

b) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta anche qualora non destinate a riciclaggio;

 

c) qualora una frazione differenziata monomateriale o multimateriale debba essere sottoposta a selezione o cernita per ricavare materiale da inviare a riciclaggio va interamente calcolata nella raccolta differenziata solo se lo scarto non supera il 30%, diversamente vanno calcolati solo i quantitativi effettivamente inviati a riciclaggio;

 

d) non sono compresi frazioni conferite dai produttori a soggetti terzi rispetto al gestore;

 

e) non sono comprese frazioni non pericolose raccolte anche separatamente ma non destinate ad impianti di riciclaggio;

 

f) non sono compresi inerti da costruzione e demolizione e inerti contenenti amianto anche qualora conferiti ai centri di raccolta.

 

 

Art. 3

Interventi per la riduzione, il riuso e il riciclaggio dei rifiuti

 

1. La Regione ogni anno metterà a disposizione un fondo pari ad almeno l'80% del gettito derivante dal tributo speciale sullo smaltimento della legge del 28 dicembre 1995, n. 549, nonché del gettito derivante dall'aggravio d'imposta previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006, finalizzato all'effettuazione dei seguenti interventi:

 

a) premialità dei comuni che grazie ad azioni di riduzione dei rifiuti, riuso dei beni a fine vita e massime rese di raccolta differenziata hanno minimizzato i rifiuti da inviare a smaltimento o recupero diverso dal riciclaggio;

 

b) progetti per la riduzione della produzione dei rifiuti;

 

c) progetti per il riuso dei beni a fine vita;

 

d) progetto per l'applicazione della raccolta domiciliare porta a porta;

 

e) progetti per la raccolta domiciliare con l'applicazione della tariffa puntuale;

 

f) impiantistica finalizzata al riuso;

 

g) impiantistica finalizzata al riciclaggio.

 

2. I finanziamenti per la premialità sono regolati dall'art. 4.

 

3. I finanziamenti per quanto previsto dalla lettera b) alla lettera e) del comma 1 non possono essere inferiori al 40% del fondo disponibile una volta tolta la quota spettante alla premialità.

 

4. I proventi del fondo di cui al comma 3 punti sono destinati ai comuni e potranno coprire le spese di progettazione, di informazione, di avviamento e di investimento.

 

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'assegnazione del fondo, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la liquidazione dei contributi stessi.

 

6. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti sulla riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

 

a) diffusione dei prodotti alla spina e sfusi;

 

b) sistemazione o installazione di fontane per l'acqua pubblica;

 

c) diffusione del compostaggio domestico e comunitario;

 

d) diffusione dell'utilizzo di pannolini lavabili;

 

e) dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie;

 

f) promozione di feste e sagre ecosostenibili;

 

g) promozione degli eco uffici a minimizzazione dei rifiuti;

 

h) last minute market per l'utilizzo sociale degli alimenti in scadenza e il recupero dei cibi in tutti i punti della filiera.

 

7. Per quanto riguarda i progetti per il riuso di beni, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

 

a) creazione di "centri comunali per il riuso", strutture dove possono essere portati i beni di cui il possessore non intende più servirsi ma che possono avere ancora una vita utile, nelle condizioni in cui sono, o tramite ripristino funzionale, tipo, a titolo esemplificativo: libri usati, giocattoli, mobili. Tali beni saranno poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I "centri comunali per il riuso" possono essere collocati in adiacenza o in sostituzione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, in modo che quanto non più riusabile trovi collocazione fra le frazioni destinate a riciclaggio. I Comuni dovranno regolamentare la fruizione del "centro di riuso" e la gestione dovrà essere data preferibilmente ad associazioni di volontariato o cooperative sociali;

 

b) giornate cadenzate per il baratto di beni;

 

c) librerie libere diffuse dove chiunque può portare libri letti e prendere libri da leggere senza controlli;

 

d) lo scambio dei vestiti.

 

8. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di raccolta domiciliare porta a porta, la caratteristica di fondo indispensabile è che vengano raccolte con questa modalità il rifiuto residuale e le principali frazioni differenziate a partire dalla frazione umida organica. Andranno privilegiati i progetti di raccolta domiciliare integrale.

 

9. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti relativi all'applicazione della tariffa puntuale alla raccolta domiciliare, per le utenze domestiche, la parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale alla quantità, in peso o volume, del rifiuto residuale, e, per le utenze non domestiche, la parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale sia al rifiuto residuale che alle frazioni differenziate principalmente prodotte dal tipo di attività presa in considerazione. In tutti i casi la parte di tariffa legata alla frazione residuale dei rifiuti dovrà essere più gravosa rispetto a qualsiasi altra frazione raccolta, in modo da favorire la raccolta delle frazioni riciclabili.

 

10. Per quanto riguarda il finanziamento dell'impiantistica finalizzata al riuso, potranno essere finanziati sia le strutture dei centri comunali per il riuso, sia le strutture e i macchinari per la manutenzione dei beni a fine vita per il loro riutilizzo.

 

11. Per quanto riguarda il finanziamento dell'impiantistica finalizzata al riciclaggio, potranno essere finanziati sia gli impianti di selezione, purché garantiscano almeno il 60% di materiale inviato a riciclaggio rispetto al materiale in ingresso, sia impianti che riciclano direttamente i materiali della raccolta differenziata, sia gli impianti che permettono di riciclare, in toto o in parte previa selezione, anche la frazione residuale del rifiuto, attraverso la produzione di materiali atti a produrre nuovi beni e garantiti tramite certificazione europea.

 

12. I progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo disposto dal bilancio regionale e secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida. In assenza delle linee guida le richieste pervenute verranno comunque valutate e finanziate tramite commissione appositamente istituita.

 

13. L'Agenzia d'Ambito entro i primi 6 mesi dall'approvazione della presente legge e nelle more di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006, dovrà predisporre le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche e dovrà determinare i tempi, entro comunque il 2020, della sua applicazione su tutto il territorio regionale, con particolare urgenza per l'applicazione alle utenze non domestiche.

 

 

Art. 4

Premialità

 

1. Ai fini di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti, sulla base dei risultati dell'anno precedente, sono soggetti ad una premialità i comuni che inviano ad impianti di smaltimento o ad impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuti (sia rifiuto residuale che rifiuti da raccolta differenziata destinati a impianti di smaltimento o di recupero diverso dal riciclaggio) inferiori a 150 Kg/anno per abitante equivalente, considerando negli abitanti i residenti effettivi e gli abitanti equivalenti dovuti a flussi turistici.

 

2. La premialità è calcolata da Euro 30 ad Euro 0 ad abitante per i comuni che hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto residuale, differenziato o scarto del differenziato, in misura pari o inferiore a 150 Kg/abitante (o abitante equivalente per i comuni con flussi turistici), in misura proporzionalmente inversa ai rifiuti procapite da 150 a 0. Tale somma assegnata ai comuni potrà essere utilizzata o per la diminuzione della tariffa del servizio o per attività in campo ambientale.

 

3. Gli importi relativi alla premialità saranno assegnati ai comuni entro i primi 6 mesi dell'anno successivo.

 

4. AI fine di incentivare una sempre minore produzione di rifiuti, i quantitativi citati di 150 Kg/abitante subiranno una diminuzione del 5% all'anno a partire dall'anno 2015.

 

5. All'Agenzia d'Ambito è demandato il monitoraggio dei risultati di riduzione, riuso e riciclaggio, e dei flussi dei rifiuti inviati a impianti di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio. A seguito di tale monitoraggio la Giunta regionale, dopo i primi 2 anni, potrà rideterminare il parametro dei 150 Kg procapite del comma 1.

 

 

Art. 5

Regolamentazione del ristoro ambientale

 

1. Ai rifiuti inviati agli impianti di smaltimento e a quelli di recupero diversi dal riciclaggio così come definiti dalla Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008, recepita dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, si applica una maggiorazione della tariffa netta pari al 15% ai fini del ristoro ambientale.

 

2. Dall'applicazione della maggiorazione della tariffa relativa al ristoro ambientale sono esonerati i rifiuti provenienti da comuni che producono rifiuto destinato agli impianti suddetti in misura inferiore a 200 Kg procapite abitante equivalente.

 

3. La soglia dei 200 Kg procapite abitante equivalente è diminuita del 5% all'anno a partire dal 2015.

 

4. L'importo del ristoro ambientale sarà consegnato direttamente dal gestore degli impianti ai comuni interessati sulla base della ripartizione seguente:

 

a) il 60% al comune su cui è costruito l'impianto qualora abbia una popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 40% qualora abbia una popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti;

 

b) la parte rimanente ripartita fra tutti i comuni della provincia, compreso il comune su cui è situato l'impianto sulla base del numero degli abitanti.

 

5. Gli introiti derivanti dal ristoro ambientale dovranno essere interamente utilizzati per quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), almeno fino a quando i rifiuti procapite abitante equivalente prodotti nel comune e destinati ad impianti di smaltimento o ad impianti di recupero diverso dal riciclaggio non siano scesi sotto i 100 Kg, limite che a partire dal 2015 verrà abbassato del 5% l'anno. I comuni che hanno raggiunto questo obiettivo potranno utilizzare tali fondi anche per altri progetti comunque nel campo della salvaguardia ambientale.

 

6. Il gestore dell'impianto dovrà fornire ai comuni interessati al ristoro ambientale entro i primi 3 mesi dell'anno tutta la documentazione di tipo tecnico ed economico relativa ai conferimenti all'impianto dell'anno precedente ed entro 30 giorni da richieste specifiche.

 

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo potranno essere stipulati ulteriori accordi fra il gestore degli impianti e i comuni interessati all'impatto ambientale.

 

 

Art. 6

Natura del servizio di gestione dei rifiuti

 

1. All'interno della programmazione dell'Agenzia d'ambito la decisione ultima sul sistema di raccolta da applicare nel proprio territorio spetta alle amministrazioni comunali.

 

2. Le operazioni di riduzione dei rifiuti, di riuso dei beni usati e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione che comportano, per la mancanza di un ambito ottimale di applicazione, sono dichiarati servizi privi di rilevanza economica.

 

3. I comuni, nel caso in cui optino per la gestione della raccolta con le modalità di cui al comma 2, possono individuare direttamente le modalità di affidamento del servizio, coordinandosi il più possibile con i comuni limitrofi che adottino modalità simili.

 

4. Possono rientrare nei servizi privi di rilevanza economica anche operazioni di trattamento-riciclo quali a titolo esemplificativo:

 

a) il compostaggio delle frazione verde (sfalci e potature) eseguiti su terreno nudo fino a 1000 tonnellate all'anno;

 

b) la manutenzione dei beni a fine uso ai fini del riuso;

 

c) disassemblamento di beni compositi ai fini del riuso e/o riciclaggio dei singoli materiali.

 

5. I comuni che hanno già assegnato il servizio di gestione dei rifiuti con raccolta stradale potranno in qualsiasi momento richiedere al gestore di modificare tale servizio in raccolta domiciliare.

 

6. All'interno di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in fatto di pianificazione unitaria, di controllo pubblico, di autosufficienza territoriale per lo smaltimento nonché di prossimità, in caso di affidamento del servizio tramite gara, il servizio di raccolta e il servizio di smaltimento vanno preferibilmente separati e i soggetti aggiudicatari potranno essere diversi.

 

 

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