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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1121
Presentato in data: 10/08/2015
"Norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi e per la riduzione dei danni da reati non rientranti in quelli del crimine organizzato". (10 08 15) A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

Norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi e per la riduzione dei danni da reati non rientranti in quelli del crimine organizzato

 

 


Articolo 1

(Oggetto)

 

1.La presente legge detta norme per gli interventi che la Regione attua, nell’ambito della propria attività di promozione di un sistema integrato di sicurezza nelle città e nel territorio regionale disciplinata dalla Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), al fine di ridurre:

a)alcuni fenomeni di illegalità e inciviltà particolarmente diffusi nel territorio regionale non rientranti in quelli del crimine organizzato già oggetto di prevenzione e contrasto da parte della Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);

b)i danni e disagi conseguenti ad alcuni reati non rientranti in quelli del crimine organizzato ed ai procedimenti penali per eccesso colposo in legittima difesa.

 

 

Articolo 2

(Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)

 

1.La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati contro il patrimonio mediante frode, che colpiscono la popolazione anziana.

2.Le attività di cui al comma 1 sono realizzate attraverso le politiche e gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24.

3.La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a tutela delle vittime di reati di cui al comma 1.

 

 

Articolo 3

 

(Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici)

1. La Regione può erogare contributi a titolo solidaristico a favore di soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall’anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.

2.La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l’erogazione.

 

 

Articolo 4

(Patrocinio nei casi di legittima difesa)

1.La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. La presente disposizione si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2.La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso al patrocinio.

 

 

Articolo 5

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall’istituzione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

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