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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1355
Presentato in data: 29/09/2015
"Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9" (Delibera di Giunta n. 1347 del 28 09 15).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.”

 


Articolo 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1.Nell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2.Nel comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“e-ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2  e 4.

3.Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa. Dette direttive sono approvate previo parere egli Enti locali interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.”

4.Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.”

 

 

Articolo 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1.L’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Funzioni dei Comuni

1.La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli Enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'articolo 2, un Piano dell'arenile che costituisce componente del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) avente ad oggetto la regolamentazione dell’uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l’individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

3.Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a)rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b)pulizia degli arenili;

c)rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis);

d)rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e)rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

5.Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6.Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione. “

 

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

 

 

Articolo 4

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “, le Province” sono soppresse.

 

 

Articolo 5

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Nell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 322 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione) le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.”

3.Nei commi 2 e 3  sono soppresse le parole “le Province”.

4.Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del D.P.R. 29 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la navigazione interna).” 

 

 

Articolo 6

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1.L’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

 

 

Articolo 7

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

 

1.Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole “Le Province” sono soppresse.

 

 

Articolo 8

Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002

 

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

“Articolo 9-bis

Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto  del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014. La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l’efficienza della amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall’Assessore regionale in materia di Affari istituzionali e legislativi, dall’Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall’Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto. I Prefetti delle province costiere dell’Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d’intesa preliminari all’istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

a)un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell’istruttoria e dell’elaborazione delle proposte di cui al comma 2

b)una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedimentali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa”.

 

 

Articolo 9

 

Disposizioni transitorie

 

1.I Piani dell’arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC) ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei regolamenti urbanistici ed edilizi (RUE).

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

 

“Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.”

 

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

 

Analisi degli articoli

L’art. 1 modifica l’art. 2 avente ad oggetto le funzioni della Regione . Viene inserita  la previsione espressa del potere regolamentare in relazione agli usi del demanio marittimo mediante lo strumento delle ordinanze di polizia amministrativa. Al comma 2 è stato semplificato  il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa stabilendo  che vengono approvate dalla Giunta sentita la commissione assembleare competente. Al comma 3 si prevede che le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai comuni competenti per territorio completando così il percorso di attribuzione ai Comuni della competenze in materia.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L’art. 2 modifica l’art. 3 e prende atto del  nuovo assetto delle competenze ad esito degli interventi di riordino istituzionale a  cui si sta provvedendo anche nella nostra Regione.

Con il comma 2 viene modificata  la normativa previgente attribuendo al piano dell’arenile natura di componente del Regolamento Urbanistico Edilizio al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la possibilità di intervenire sull’arenile. Viene così superata a previsione attuale che attribuisce natura di Piano Operativo Comunale con i conseguenti  pesanti limiti temporali di validità del medesimo.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

I commi 4 , 5 e 6 modificano la previsione previgente, tenuto conto del principio costituzionale contenuto nell’art. 118 della Costituzione in virtù del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L’art. 3 modifica l’art. 5 nella parte in cui prevede il ruolo di consulenza e supporto agli enti locali, in ragione dell’autonomia del ruolo e dei principi elaborati con riferimento all’art. 118 della Costituzione.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L’art. 4 modifica l’art. 6 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province

L’art. 5 modifica l’art. 7 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province

L’art. 6 abroga l’art. 8 che prevedeva l’istituto del ricorso gerarchico avverso gli atti dei Comuni in ossequio al principio della definitività degli atti adottati dai Comuni e della pienezza delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L’art.7  modifica l’art. 9 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L’art. 8, con l’inserimento di un nuovo articolo 9 bis nella legge regionale n. 9 del 2002, istituisce la Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa al fine di garantire il coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare, come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati

 

L’art. 9 disciplina la fase transitoria del passaggio del piano dell’arenile a componente del regolamento urbanistico edilizio per i piani in fase di approvazione

 

Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

 

 

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