Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 1433
Presentato in data: 13/10/2015
"Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40". (13 10 15) A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani

Presentatori:

Pompignoli, Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani

Testo:

 

“Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n.40”.

 

 


Art. 1

Modifica dell’articolo 5, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40

 

1.All’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Soggetti beneficiari), è aggiunto il seguente nuovo comma 1 bis:

“Tra i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono da escludersi strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, così come definite dalla normativa regionale, il cui fatturato o ricavato degli ultimi cinque anni non sia integralmente derivante da forme di attività turistica.”

 

 

Art.2

Modifica dell’articolo 10, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40

 

1.All’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 40, (Tipologia e ammontare dei contributi), è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis:

“Ai soggetti beneficiari di cui alla lettera a) comma 1 art. 5 della presente legge, nel caso si tratti di strutture alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale, sono concessi contributi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi cinque anni sia integralmente derivante da forme di attività turistica. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.”

 

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1.La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice