Testo:
“Disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni della Polizia provinciale”
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. In attuazione dell’art. 5 della Legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” le funzioni della Polizia provinciale sono riordinate sulla base del presente articolo
Art. 2
(Funzioni trasferite alla Regione)
1. La Regione, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, esercita le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, di controllo ambientale, di prevenzione e repressione del bracconaggio, nonché altre competenze e funzioni ad essa assegnate, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante prioritariamente dai corpi di polizia provinciale e servizi assimilati, già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza.
2. Il personale proveniente dalle Province, di cui al comma 1, è trasferito ai ruoli regionali e dislocato nei comuni e nelle unioni di comuni privilegiando l’attuale distribuzione territoriale a seguito di un apposito regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni, da parte della Giunta regionale, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione assembleare, che determina i criteri per l’allocazione del personale ai comuni alle unioni di comuni, la mobilità interna, l’organizzazione del personale e delle funzioni.
3. Il personale, di cui al comma 1, risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, è ricollocato a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse presso l’organico della Regione.