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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1441
Presentato in data: 14/10/2015
"Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna". (14 10 15) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Pompignoli, Liverani

Presentatori:

Bargi, Fabbri, Pompignoli, Liverani

Testo:

 

Promozione degli investimenti in Emilia Romagna.

 

 


TITOLO I

Principi e finalità

 

Art. 1

Obiettivi

 

1. Al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l’innovazione, la specializzazione intelligente e l’internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e l’innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l’afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.

2.La Regione promuove il mercato e l’internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l’attività di ricerca e sviluppo, la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali anche a livello internazionale.

3.Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a)La qualificazione, l’innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;

b)La realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;

c)La generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all’impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale;

d)La ricerca e il trasferimento tecnologico;

e)La formazione delle risorse umane;

f)Il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile.

 

 

Art. 2

Innovazione del sistema produttivo regionale

 

1.La Regione promuove l’aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l’innovazione in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la rete regionale dell’alta tecnologia, secondo indirizzi di innovazione.

2.La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella Legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese attraverso:

a) L’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.

b) La partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche.

c) La promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere.

d) Insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.

e) Formazione di reti d’impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.

1) La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell’attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

2) La Regione tutela e valorizza la proprietà intellettuale e la promozione dei prodotti tipici emiliani, anche attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali.

 

 

Art. 3

Ruolo delle imprese nell’innovazione del sistema produttivo regionale

 

1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell’impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell’apparato produttivo e all’occupazione la Regione, nell’ambito delle azioni della presente legge, persegue:

a) La qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese;

b) La formazione di reti d’impresa e i processi di fusione delle imprese al fine di migliorarne produttività, competitività, innovazione e tecnologia.

 

 

Art. 4

Ruolo delle attività terziarie nell’innovazione del sistema produttivo regionale

 

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell’economia regionale e a tal fine, nell’ambito dei propri programmi, sostiene e promuove:

a) Progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;

b) Le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle PMI del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese.

 

 

Art. 5

Il sistema di istruzione, formazione e lavoro a sostegno della crescita e dell’innovazione

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nell’ambito dei propri programmi, la Regione:

a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;

b) favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative e il connubio tra insegnamento teorico e applicazione pratica (sistema duale tedesco);

c) contribuisce all’aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;

d) promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

 

 

TITOLO II

Strumenti e misure per la promozione e l’attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

 

Art. 6

Accordi regionali di insediamento e di competitività

 

1. La Regione promuove la stipula di “Accordi per l’insediamento e la competitività delle imprese” che vengono conclusi favorendo il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, delle camere di commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali.

2. La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese e incentivi di natura fiscale nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato e concorrenza.

3. La Regione stringe accordi con i Comuni sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l’abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle imprese.

4. La Regione accelera il processo di intesa tra le Unioni Regionali delle Camere di Commercio di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per rafforzare i servizi erogati direttamente alle imprese in un’ottica di gestione associata delle competenze.

5. La Regione valuta la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

 

 

Art. 7

Contenuti dell’Accordo di insediamento e competitività

 

1. L’Accordo per l’insediamento e la competitività contiene:

a) L’entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti.

b) I tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi.

c) Le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti.

d) Le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. L’Accordo per l’insediamento e la competitività definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell’osservanza dei criteri di cui all’articolo 8.

3. L’Accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 8.

 

 

Art. 8

Semplificazione per le imprese

 

1. In attuazione dell’articolo 9 della l. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive). Ogni qualvolta l’interessato debba presentare oltre alla comunicazione unica regionale una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite di una comunicazione unica regionale.

2.Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all’iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell’impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all’autorità presso cui è istituito l’albo. L’iscrizione all’albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L’autorità competente alla tenuta dell’albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti effettuano i controlli e fissano un termine non inferiore ai sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività.  Il ricorso a controlli e verifiche presso le aziende non può avvenire se non dopo aver esperito l'esame dei documenti archiviati nel 'Fascicolo elettronico d’impresa' definito al comma 4. L'attività di verifica e controllo non può sospendere l'attività di impresa.

4. Viene implementato il 'Fascicolo elettronico d’impresa', conservato presso le Camere di Commercio, con lo scopo di raccogliere in un unico ambiente tutte le informazioni, i documenti e gli atti concernenti la vita dell'impresa. Ogni Amministrazione, comprese quelle preposte ai controlli, non potrà richiedere all'impresa documenti, autorizzazioni, atti e certificazioni che sono depositati presso il 'Fascicolo elettronico d’impresa' e sono telematicamente consultabili.

5. La valutazione degli interessi pubblici complessi connessi al rilascio di autorizzazioni e permessi avviene in sede di Conferenza di servizi, da espletarsi anche in modalità telematica. La comunicazione unica regionale e l’accordo di competitività, il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o delle autorità competenti con modalità telematica al registro delle imprese per l’inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d’impresa.

6. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in processi innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

 

 

Art. 9

Semplificazione urbanistica

 

1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell’Accordo per l’insediamento e competitività sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell’articolo A-13 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). 

2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all’intervento da realizzare, l’Accordo per l’insediamento e la competitività può prevedere, fatto salvo quanto previsto dai Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o dai Piani Strutturali Comunali (PSC), la localizzazione dell’insediamento in aree non urbanizzate.

 

 

Art. 10

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e competitività

 

1.Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all’articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l’insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell’impresa o delle imprese contraenti l’accordo di programma.

2. La Regione stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; implementa proprie politiche di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.

3. La Regione definisce con INAIL un percorso per velocizzare la verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attraverso un sistema informativo di supporto alle Amministrazioni pubbliche.

 

 

TITOLO III

 

Strumenti per lo sviluppo e la responsabilità dell’impresa

Art. 11

 

Consorzi d’area e aree ecologicamente attrezzate

 

1.La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese e società d’area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.

2.Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l’accessibilità e la competitività dell’insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori.

 

 

Art. 12

Agevolazioni fiscali per le imprese e ruolo dei Confidi

 

1. La riduzione dell’imposizione fiscale di spettanza regionale per tutte le imprese che firmano gli Accordi di insediamento e competitività, prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che non delocalizzino la loro produzione e che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.

2. L’accesso al credito da parte delle imprese consiste in interventi di facilitazione attraverso lo sviluppo di un sistema emiliano romagnolo di garanzie, sostenendo la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi).

3. La Regione promuove accordi con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all’impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

 

 

Art. 13

Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi

 

1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell’assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.

2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte ad ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici. Nell’ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione, sono previste misure volte a ridurre l’incidenza dei costi energetici per le imprese, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia stessa.

3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l’operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

 

 

Art. 14

Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)

 

1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.

 

 

Art. 15

Responsabilità sociale d’impresa e impresa sociale

 

1. La responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese della Regione.

2.Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell’innovazione sociale a livello territoriale.

3.E’ istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta dell’azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell’apposito accordo sindacale, all’approvazione formale da parte degli enti competenti.

4.Nel rispetto degli art. 46 e 47 della Costituzione, la Regione favorisce le procedure innovative e l’introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

 

 

Art. 16

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

 

1. Le imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito produttivo presente nel territorio dell’Emilia Romagna a uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale dell’impresa, decadono dal beneficio di ricevere esenzioni fiscali regionali e hanno l’obbligo di restituire gli eventuali contributi in conto capitale ricevuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì adottate anche nei confronti delle imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale che, pur mantenendo invariati i propri livelli occupazionali, delocalizzano oltre il trenta per cento della propria produzione media (calcolata con riferimento al tempo della produzione industriale) riferita agli ultimi 5 anni di attività sul territorio regionale. Per le imprese con meno di cinque anni di attività la produzione media è riferita a tutti gli anni di attività stessa dell’impresa.

3.Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d’uso. Il cambiamento di destinazione d’uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

 

 

Art. 17

Internazionalizzazione delle imprese

 

1.Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell’Emilia Romagna.

2.A tale scopo la Regione:

a) Definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;

b) Realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;

c) Supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l’individuazione di esperti paese e settori.

d) Dedica un portale riservato alle imprese per informarle direttamente sulle opportunità economiche e sui bandi per finanziare i progetti.

 

 

Art. 18

Clausola valutativa

 

1. La Giunta regionale trasmette annualmente una relazione all’Assemblea Legislativa per descrivere e documentare:

a) Gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione;

b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti;

c) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;

d) l’aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio emiliano romagnolo e correggere le eventuali criticità.

 

 

Art. 19

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per l’esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 – Programma regionale alle attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna).

 

 

Art. 20

Abrogazione Legge regionale

 

1. La presente Legge abroga la Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14: “Promozione degli investimenti in Emilia Romagna”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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