Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 1656
Presentato in data: 20/11/2015
"Interventi a sostegno della bigenitorialità". (20 11 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Consigliere: Bignami

Testo:

 

Progetto di Legge

“Interventi a sostegno della bigenitorialità”

 

 


Articolo 1

Principi e finalita`

 

1. La Regione riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e, in attuazione dei diritti sociali sanciti negli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, assume a principio informatore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione legale dei coniugi ovvero dopo l’annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

 

Articolo 2

Destinatari

 

1. La Regione, in attuazione del disposto dell’articolo 1, promuove interventi in favore del genitore separato o divorziato, che risieda in Emilia Romagna da almeno cinque anni e che versi in una sopravvenuta situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia giurisdizionale, anche provvisoria ed urgente, di assegnazione all’altro coniuge della casa familiare e dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.

 

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a garantire, al genitore separato o divorziato in difficoltà, la conservazione di condizioni di vita dignitose, il recupero dell’autonomia economica ed abitativa e la facilitazione nei compiti di cura ed educazione dei figli e vengono attuati nei primi tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale od alla sentenza di divorzio ovvero nei primi tre anni successivi alla riformulazione della sentenza del tribunale, allorquando i precedenti accordi economici tra i coniugi siano stati modificati in modo importante e sempre a condizione che si sia in presenza di figli minori o di figli maggiorenni con diritto di mantenimento.

 

3. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge i genitori che si siano resi inadempienti, in tutto od in parte, rispetto agli obblighi di cura e mantenimento dei figli stabiliti da provvedimenti giudiziali anche provvisori ed urgenti, fatti salvi i casi, idoneamente documentati, in cui le prescrizioni giudiziarie a carattere economico abbiano determinato una disponibilità reddituale residua inferiore all’importo stabilito per l’Assegno Sociale Minimo. Sono altresì esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Articolo 3

Azioni regionali

 

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove protocolli d’intesa tra ASL, enti locali, Istituzioni pubbliche e private, Istituti di credito e fondazione bancarie ed ogni altro soggetto che sul territorio regionale operi a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato in grave difficoltà economica, specifici interventi diretti a:

a)      sostenere economicamente il genitore in difficoltà, in modo da consentirgli, attraverso un apposito percorso personalizzato, di superare la fase iniziale di emergenza economica;

b)      garantire l’accesso alla concessione di prestiti a tasso zero, in modo da consentire al genitore di ricostruire una propria autonomia finanziaria;

c)      rispondere agli specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, anche temporanee, qualora la casa familiare, ancorchè di proprietà, risulti assegnata all’altro coniuge.

 

 

Articolo 4.

Interventi di sostegno economico

 

1. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, attraverso la concessione temporanea di contributi finalizzati al soddisfacimento di bisogni essenziali per un'esistenza dignitosa ed al recupero e alla conservazione dell'autonomia economica.

 

2. L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con atto della Giunta regionale ed è condizionato alla predisposizione di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico.

 

 

Articolo 5

Interventi di sostegno finanziario

 

1. La Regione istituisce misure di sostegno finanziario consistenti in prestiti, a tasso zero e di importo non superiore ad euro 10.000,00, concessi ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge e da restituire, secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi (cinque anni).

 

2. Per la concessione del finanziamento di cui al precedente comma, la Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo alimentato da:

a)      uno stanziamento iniziale ed una tantum della Regione;

b)      stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui al comma 1 dell’articolo 3;

c)      stanziamenti operati da istituti di credito e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui al comma 1 dell’articolo 3.

 

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce altresì le modalità per l’attribuzione delle misure di sostegno finanziario, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri, nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento.

 

 

Articolo 6

Interventi di sostegno abitativo

 

1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici, per rispondere all'emergenza abitativa dei soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge e per garantire adeguate soluzioni logistiche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono, in particolare, in:

a)      promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati, per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b)      promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi;

c)      assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali.

 

3. La Regione e gli enti locali individuano gli immobili di loro proprietà da destinare agli scopi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma e, nell'ambito dei programmi di edilizia pubblica e sovvenzionata, la Regione riserva ai soggetti di cui all'articolo 2, una quota non inferiore al 10 per cento degli alloggi costruiti per la locazione e per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.

 

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale o convenzionata, ai sensi della legge, viene riconosciuto ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge uno specifico punteggio premiale, di peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.

 

 

Articolo 7

Disposizioni attuative

 

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni attuative della presente legge.

 

 

Articolo 8

Clausola Valutativa

 

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta all’Assemblea legislativa, per il tramite della competente Commissione assembleare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Espandi Indice