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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1686
Presentato in data: 25/11/2015
"Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco". (27 11 15) A firma dei Consiglieri: Paruolo, Zoffoli, Cardinali, Lori, Zappaterra, Soncini, Rontini, Boschini, Pruccoli, Tarasconi, Molinari, Calvano, Marchetti Francesca, Poli, Foti, Fabbri, Rancan, Bignami, Caliandro

Presentatori:

Paruolo, Zoffoli, Cardinali, Lori, Zappaterra, Soncini, Rontini, Boschini, Pruccoli, Tarasconi, Molinari, Calvano, Marchetti Francesca, Poli, Foti, Fabbri, Rancan, Bignami, Caliandro

Testo:

 

Progetto di legge regionale

"Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco"

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente alla valorizzazione e animazione turistica delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, nonché all'animazione turistica.

 

 

Art. 2

Definizione ed ambito d'intervento

 

1. Ai fini della presente legge le Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, sono associazioni di promozione sociale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)). L'atto costitutivo e lo Statuto sono regolati dall'articolo 3 della medesima legge. Lo Statuto deve fare esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione e animazione turistica quali attività prevalente dell'associazione.

2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovra-comunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.

4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

 

 

Art. 3

Attività

 

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a; a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali; b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale della comunità locale; c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici ;d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

 

 

Art. 4

Iscrizione al Registro dell’associazionismo di promozione sociale

 

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

2. L'iscrizione alla sezione del registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;

b) accedere ai contributi previsti dall'articolo;

c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 5

Riconoscimento delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50% di quelle operanti sul territorio di riferimento.

2. La Regione definisce forme di consultazione delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le Unioni ed Associazioni di Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

 

 

Art. 6

Convenzioni

 

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità: a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;

b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;

d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le Unioni e Associazioni di Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre, acquisito il parere dell'ANCI Emilia-Romagna, uno schema di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati.3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione, attraverso una valutazione comparativa delle caratteristiche delle diverse associazioni, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

 

 

Art. 7

BANDI per contributi regionali

 

1. Le Pro Loco e le loro Unioni e, laddove ne possiedano i requisiti, le loro Associazioni provinciali e regionali, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di ulteriori contributi, ai sensi del comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco di cui all'articolo 5 per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle rappresentanze regionali delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco di cui all'articolo 5 per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti gestiti dalle stesse.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

 

 

Art.8

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale2015-2017, previsti per le leggi di settore coinvolte. In riferimento agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 7, per l'esercizio finanziario 2015 la Regione fa fronte con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale di base 1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale -.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della LR. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). In particolare, in riferimento agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 7, con gli stanziamenti di cui alle unità previsionali di base legate alla Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale e, per la parte riferibile alla LR 7/98, con gli stanziamenti di cui alle unità previsionali di base legate agli

interventi per la promozione del turismo regionale.

 

 

Art. 9

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) La diffusione delle convenzioni regolamentate dall'art. 6 e come queste hanno contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

b) L'utilizzo dei contributi di cui all'art. 7destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti;

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 10

Abrogazioni

 

1. E' abrogata la legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 "Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco"".

 

 

Art. 11

Disposizioni transitorie

 

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della leggere regionale n. 34 del 2002 sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2 e 3

Gli articoli enunciano le finalità dell'intervento esi occupano di definire cosa si intenda per Pro loco equali siano le attività che svolgono principalmente. Gli articoli non prevedono oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

 

Art. 4

L’ articolo prevede l’iscrizione delle Pro loco in un'apposita sezione del Registro dell’associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 4della l.r. n. 34 del 2002. La gestione di tale Registro rientra tra le funzioni già svolte dalle strutture regionali competenti senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. Si precisa inoltre che l'iscrizione nel Registro non comporta l'automatica spettanza di benefici (comma 2), bensì rappresenta una delle condizione per accedervi.

 

Art. 5

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali contributi sono demandati alla regolamentazione di cui all'articolo cui si rinvia per i relativi commenti.

Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

 

Art. 6

L’articolo stabilisce che i Comuni e le Unioni di Comuni possano stipulare con le Pro Loco delle convenzioni. La disposizione non incide sul bilancio regionale, perché gli eventuali oneri, comunque non di carattere obbligatorio, sono posti a carico di quei Comuni che decidessero di prevederli.

Il primo comma dell'articolo prevede che le Pro Loco possano accedere ai contributi finanziar, previsti ai sensi dell'articolo 9della legge regionale 34 del 2002. 1Commi 2, 3 e 4 prevedono la possibilità emanare bandi ed erogare contributi. Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

La copertura degli eventuali interventi effettivamente attuati trova riferimento nell'ambito degli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale Ulteriori risorse di riferimento sono quelle stanziate nell UPB 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale - per la parte riferibile alla LR 7/98 sull'organizzazione turistica regionale.

 

Art. 8

È la norma finanziaria che prevede le modalità di copertura della spesa prevista dal progetto di legge.

 

Art 9

Noma senza oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

 

Artt. 10 e 11

Norme senza oneri.

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