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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1774
Presentato in data: 10/12/2015
"Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale)". (10 12 15) A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Delmonte, Rancan, Liverani, Rainieri, Marchetti Daniele, Bargi, Pompignoli

Presentatori:

Pettazzoni, Fabbri, Delmonte, Rancan, Liverani, Rainieri, Marchetti Daniele, Bargi, Pompignoli

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:

"Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005,n. 5

(Norme a tutela del benessere animale)"

 

 


Art. 1

Modifica all'articolo 5 (Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione)

 

1. all'articolo 5, comma 4, le parole "Le Province" sono sostituite 'con "L'ente territorialmente competente"

 

 

Art. 2

Modifica all'articolo 6 (Doveri del venditore)

 

All'articolo 6, dopo il comma 1 sono aggiunti:

"1 'bis. Il venditore ha il dovere di compilare in apposito registro, tenuto presso le cliniche veterinarie, il numero di cuccioli dati alla luce da ogni fattrice, di provvedere a profilassi e terapie in uso (sverminazione, vaccinazioni, ecc.) obbligatorie per l’intero periodo di detenzione dei cuccioli. È inoltre tenuto a segnalare ai servizi sanitari pubblici competenti, la vendita o cessione di animali d'affezione, specificando i dati anagrafici dell'acquirente o cessionario.

1 ter. È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale. "

 

 

Art. 3

Modifica all'articolo 7 (Esposizioni, competizioni, spettacoli)

 

All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto:

"1 bis. "E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà."

 

 

Art. 4

Modifica all'articolo 14 (Sanzioni)

 

L'articolo 14 è così sostituito:

"1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1500 euro oltre la revoca della licenza e il sequestro degli animali.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 bis, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro oltre al sequestro degli animali qualora venissero accertate condizioni di salute carenti o non idonee al benessere degli animali.

Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi."

 

 

Articolo 5

(Norma finanziaria)

 

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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