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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 179
Presentato in data: 13/02/2015
"Nuove norme in materia di contrasto al crimine organizzato e mafioso". (13 02 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli

Presentatori:

Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:

“Nuove norme in materia di contrasto al crimine organizzato e mafioso”

 


Art. 1

Trasmissione dati dagli Osservatori locali all’Osservatorio regionale

 

1. Al comma 1° dell’art. 3, lettera c) della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” dopo la parola “articolazioni” è aggiunto il seguente testo:

 

“i cui dati confluiranno nell’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

 

Art. 2

Raccordo tra attività della Giunta regionale e l’Osservatorio

 

1. Al comma 2° dell’art. 12, della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” è aggiunto il seguente testo:

 

-          Al comma 2 alla fine del primo periodo, dopo la parola “mafioso”:

 

“in raccordo con l’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

-          Al comma 2, lett. b) tra le parole “osservatorio” e “sui fenomeni”:

 

in raccordo ed al servizio dell’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

 

Art. 3

Costituzione in giudizio

 

L’art. 13 della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” è cosi sostituito:

 

 

“Art. 13

Costituzione in giudizio

 

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa e si costituisce parte civile in tutti i relativi processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata e mafiosa. 

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati a finanziare le misure previste all’art. 10.”

 

 

Art. 4

Osservatorio, Consulta e Partecipazione

 

Dopo l’art. 15 (Centro di documentazione) della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” sono cosi inseriti l’art. 15 bis, 15 ter e 15 quater:

 

 

“Art. 15 bis

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

 

1. È istituito presso l’Assemblea Legislativa regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:

- raccolta di analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche regionali con particolare attenzione al fenomeno delle infiltrazioni delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale e concernenti le iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla, in raccordo con il Centro di documentazione, di cui all’art. 15;

- elaborazione e proposta all’Assemblea Legislativa regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa;

- compie analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell’edilizia e nella sanità;

- emana linee guida per le Amministrazioni pubbliche regionali sul tema della legalità;

- monitora le procedure di spesa ed i tempi di pagamento;

- crea e gestisce il repository unico regionale, contenente tutti i dati in formato digitale, raccolti dagli osservatori degli enti locali e da altri Servizi e Amministrazioni Pubbliche regionali, in particolare dalle centrali appaltanti, sugli appalti e sugli affidamenti in modo da farli emergere e rendere disponibili nella sezione trasparenza del portale della Regione.

3. L’Assemblea Legislativa regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali o individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità e della trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. All’Assemblea Legislativa regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

 

 

Art. 15 ter

Consulta regionale sulla legalità

 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale strumento di concertazione, di consultazione, di proposta, di verifica e valutazione delle politiche di promozione della legalità, della trasparenza e dell'adozione di regole etiche.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;

e) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari l'antimafia, l’educazione alla legalità, la lotta alla illegalità e al crimine in genere.

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

 

 

Art. 15 quater

Partecipazione e Conferenza sulla legalità

 

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubbliche le relazioni dell’Osservatorio regionale, di cui all’articolo 15 bis comma 4, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati  per svolgere un periodico esame dell’attuazione, in ambito regionale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza, di cui al comma 2, può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori di sicurezza, di contrasto ai fenomeni criminali, nonché esperti del settore. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall’esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all’articolo 15 bis.”

 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente

2. Per gli esercizi successivi a quello corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

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