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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1827
Presentato in data: 21/12/2015
"Nuove norme per la rideterminazione dei vitalizi". (21 12 15) A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

Testo:

 

"Nuove norme per la rideterminazione dei vitalizi"

 

 


Art 1

(Finalità ed obiettivi)

 

1. la presente legge, in coerenza con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea Legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. l, lett. e) del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stablizzazione finanziaria e per lo sviluppo) -convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna)) ed al fine di una ulteriore riduzione dei costi della politica, detta nuove disposizioni in materia di assegno vitalizio, spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto, ridetermina e contiene la spesa pubblica ed, infine, modifica la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).

 

 

Art. 2

(Innalzamento dell'età per la percezione dell'assegno vitalizio)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16 e che abbiano raggiunto l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è introdotto il comma 1 bis, avente il seguente testo:

“1 bis. L'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio è individuata parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, inoltre, ai percettori dell'assegno vitalizio mensile, in virtù del requisito d'età previsto dalla precedente legislazione, che, a/la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'età prescritta, viene sospesa l'erogazione dell'assegno vitalizio mensile fino al raggiungimento del nuovo requisito di età."

 

 

Art. 3

(Divieto di cumulo)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:

2. L'assegno vitalizio erogato dalla Regione, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, non è cumulabile con altro assegno vitalizio diretto e di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da a/tra Regione, ed è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro".

 

 

Art. 4

(Procedure relative al divieto di cumulo)

 

1. dopo il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è inserito il comma 4 ter avente il seguente testo:

 

4 ter. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di applicazione del divieto di cumulo e le disposizioni di prima applicazione.

 

 

Art. 5

(Cause di esclusione e sospensione dell'assegno vitalizio)

 

1. l'articolo 13 bis della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. Sono esclusi dall'erogazione dell'Assegno vitalizio I percettori condannati in via definitiva: a) per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991

n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna; b) per uno dei delitti di cui al libro Il (Dei delitti in particolare), titolo /I (Dei delitti contro lo pubblica amministrazione) e titolo 1/1 (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale, per i quali è prevista /'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, anche qualora lo condanna non importi l'interdizione dai pubblici uffici, per effetto di riti premiali. In questo caso l'erogazione è esclusa con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena attribuita per effetto del rito premiale.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia stato condannato, ai sensi del comma l, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento al/a verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il.

 

 

Art. 6

(Sospensione dell'assegno Vitalizio)

 

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo: "4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; è altresì sospesa l'erogazione dell'assegno vitalizio qualora il titolare sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o diventi amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'assegno è ripristinato con lo cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi. Tali cause sospensive sono estese ai fruitori di cui all'art. 20, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa stabilisce, con proprio atto, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio".

 

 

Art. 7

(Misura dell'assegno Vitalizio)

 

1. l'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo: "l. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato adottando i principi propri e la regolamentazione del sistema contributivo, previsto dalla normativa nazionale vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, e in base alle somme trattenute sull'indennità di carica.

2.L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto e sentito il parere della competente Commissione assembleare, secondo I principi di cui al comma l, individua le modalità, gli importi e regola lo fase transitoria di passaggio dal vecchio sistema di assegno vitalizio a. quello nuovo dettato dalla presente legge.

3 Il Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 "Istituzione, oi sensi dell'art. 14, co. l, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) -convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente previa attribuzione di nuova funzione, a norma dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, senza compenso aggiuntivo, si esprime, nei successivi 180 giorni con parere vincolante, sull'aderenza dell'atto, di cui al comma 2, ai principi, di cui al comma l.".

 

 

Art. 8

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

 

Dopo l'art. 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è introdotto l'art. 22 bis avente il seguente testo:

"Art. 22 bis

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa con apposito atto da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

 

 

Art. 9

(Rinuncia all'assegno vitalizio)

 

1. AI comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, è abrogata il seguente periodo "purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento".

2. Dopo il comma 3 del dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, si introduce il comma 3 bis, avente il seguente testo:

"3 bis. 11 percettore dell'assegno vitalizio mensile che intende avvalersi della facoltà, di cui al comma l, ha diritto a/la restituzione della differenza tra j contributi versati e gli importi mensili incassati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. ".

 

 

Art. 10

(Abrogazioni)

 

1. l'art. 31 "Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)" della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 "legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione" è abrogato, conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dell'atto, di cui al comma 2 dell'art. 6, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è determinato in percentuale sulla base dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica.

 

 

Art. 11

(Norma finanziaria e destinazione dei risparmi conseguiti)

 

1.la presente legge non comporta aumenti di spesa.

2.I risparmi conseguiti dalla riforma dei vitalizi dei consiglieri regionali dovranno confluire nell'apposito Fondo regionale per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro.

 

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. la presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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