Testo:
“Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.”
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Emilia –Romagna riconosce il disagio economico che subiscono gli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;
2. La Regione interviene per il sostegno dell’attività degli operatori commerciali e artigianali concedendo finanziamenti, nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.
Art. 2
(Individuazione delle aree d’intervento. Pubblicazione Bando)
1. I Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno, propongono con specifico atto alla Regione le aree interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia e all’entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata dei lavori, superiore a 150 giorni, abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. In caso di chiusura totale delle vie di comunicazione afferenti tali aziende, il suddetto termine si riduce a 90 giorni;
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva l’individuazione delle aree interessate della realizzazione dei Lavori Pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e il relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo art. 3;
3. La Giunta Regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della dichiarazione di cui l comma 2, procede alla pubblicazione di un apposto Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico.
Al Bando viene data idonea pubblicità.
Art. 3
(Regolamento attuativo)
1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito Regolamento nel quale vengono individuati procedure, tempi e modalità per il riconoscimento del disagio economico. in particolare, con regolamento, sono stabilite:
a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 delle istanze di finanziamento;
b) criteri e modalità per la valutazione delle istanze di finanziamento per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti (o comunque qualunque altra forma di vantaggio economico che si intende corrispondere).
Art. 4
(Copertura Finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.