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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 232
Presentato in data: 24/02/2015
"Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche". (24 02 15) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

Presentatori:

Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

Testo:

“Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.”

 

 


Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Emilia –Romagna riconosce il disagio economico che subiscono gli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;

 

2. La Regione interviene per il sostegno dell’attività degli operatori commerciali e artigianali concedendo finanziamenti, nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.

 

 

Art. 2

(Individuazione delle aree d’intervento. Pubblicazione Bando)

 

1. I Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno, propongono con specifico atto alla Regione le aree interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia e all’entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata dei lavori, superiore a 150 giorni, abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. In caso di chiusura totale delle vie di comunicazione afferenti tali aziende, il suddetto termine si riduce a 90 giorni;

 

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva l’individuazione delle aree interessate della realizzazione dei Lavori Pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e il relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo art. 3;

 

3. La Giunta Regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della dichiarazione di cui l comma 2, procede alla pubblicazione di un apposto Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico.

Al Bando viene data idonea pubblicità. 

 

 

Art. 3

(Regolamento attuativo)

 

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito Regolamento nel quale vengono individuati procedure, tempi e modalità per il riconoscimento del disagio economico. in particolare, con regolamento, sono stabilite:

 

a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 delle istanze di finanziamento;

 

b) criteri e modalità per la valutazione delle istanze di finanziamento per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

 

c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti (o comunque qualunque altra forma di vantaggio economico che si intende corrispondere).

 

 

Art. 4

(Copertura Finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

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