Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 285
Presentato in data: 05/03/2015
"Modifiche all'art. 517-quater del codice penale, all'art. 51 del codice di procedura penale e all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari". (05 03 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Testo:

 

il Progetto di Legge alle Camere ai sensi dell’art. 121 della Costituzione da me redatto, riguardante “Modifiche all’art. 517-quater del codice penale, all’art. 51 del codice di procedura penale e all’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dell’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)  per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari”.

 

 


Art. 1

Modifiche all’art. 517-quater del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 517-quater del codice penale, le parole: “con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a euro 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a euro 35.000”.

 

2. Il comma 3 dell’art. 517-quater è così sostituito:

“3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 517-bis, secondo comma  e  448, secondo comma.”.

 

3. Dopo il comma 3 dell’art. 517-quater si inserisce il seguente:

“3-bis. Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a euro 50.000 se si tratta dei delitti puniti dall’art. 474, secondo comma.”

 

 

Art. 2

Modifiche all’art. 51-bis del codice di procedura penale (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

 

1.  Al comma 3-bis dell’art. 51 del codice di procedura penale dopo le parole: “473 e 474,” si inseriscono le seguenti: “517-quater,”.

 

 

Art. 3

Modifiche dell’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

 

1. All’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006 dopo le parole “in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474,” sono inserite le seguenti “517-quater,”.

Espandi Indice