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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 36
Presentato in data: 14/01/2015
"Modificazioni alla Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 7. Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative". (14 01 15) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere Tommaso Foti

Testo:

 

Progetto di proposta di legge d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso Foti, recante: "Modificazioni alla Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 7. Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative.".

 

 


TESTO

 

L'articolo 1 è così sostituito:

“1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle opere di bonifica presenti sul territorio regionale e individuate in riferimento all’articolo 1 del T.U. sulla Bonifica Integrale approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215

 

All’articolo 2, comma 1, eliminare da “senza significative” a “comma 5,”.

 

All’articolo 2, comma 1, eliminare da “fermo restando” a “ove presente”.

 

All’articolo 2, comma 4, sostituire “possono accordarsi” con “si accordano”.

 

All’articolo 3, comma 2, aggiungere dopo “funzionamento del Consorzio”, “il cui valore è stabilito dalla Giunta Regionale sentito il Consorzio stesso ed inserito nei Piani di classifica e contribuenza.”

 

All’articolo 3. comma 4, è aggiunto il seguente punto f bis):

“f bis) due esperti espressi dalle associazioni di rappresentanza dei proprietari di casa maggiormente significative.”

 

All’articolo 4, comma 1, sostituire “dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica” con “e di incremento del valore delle opere gestite dai Consorzi di bonifica”.

 

All’articolo 4 aggiungere il seguente comma 2 bis:

“2 bis) La Giunta emana i criteri e gli indirizzi di cui al comma 2 previo parere favorevole della Commissione Assembleare competente.”

 

All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:

“2) All’art. 3 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 è aggiunto il seguente comma: “Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di Bonifica provvedono a consegnare agli stessi le suddette opere.”

 

All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Per un periodo successivo all’approvazione del piano di classifica corrispondente a tre anni è fatto divieto ai Gestori dei Servizi Idrici gravati del contributo di cui all’articolo 2, comma 2, di ricaricare sulle tariffe i maggiori costi sostenuti."

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