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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 402
Presentato in data: 30/03/2015
"Modifica della L.R. 7 febbraio 2013 n. 1". (30 03 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Testo:

 

Progetto di Legge "Modifica della LR. 7 febbraio 2013 n. 1”.

 

 


Art. 1

Introduzione di un art. 4 bis alla L.R. 7 febbraio 2013 n. 1

 

1. I Comuni preesistenti la fusione la cui popolazione si sia espressa a maggioranza dei votanti contro il processo medesimo in sede di referendum, possono indire una nuova consultazione finalizzata a confermare l'appartenenza al nuovo Comune di Valsamoggia.

2. La richiesta di indizione di referendum deve essere sottoscritta, con le modalità di sottoscrizione di cui alla Legge n. 352, del 25 maggio 1970, da almeno il 10% dei residenti aventi diritto al voto nel Comune preesistente la fusione.

3. Qualora la maggioranza della popolazione del Comune preesistente si sia espressa, in sede di referendum di cui al comma 1, contro la permanenza nel Comune di Valsamoggia, decadono tutti gli atti riguardanti quel Comune e inerenti la fusione. Analogamente si intende abrogato dalla presente legge ogni riferimento al Comune che si sia espresso contro la permanenza secondo le modalità di cui al comma 1, con ogni effetto conseguente sia in ordine ai contributi erogati dallo Stato che dalla Regione.

4. Gli effetti successori e devolutori conseguenti al ripristino del Comune preesistente la fusione avvengono con Decreto del Presidente della Regione, entro e non oltre sei mesi dall'esito del referendum di cui al comma 1, il quale deve assicurare le risorse necessarie al ripristino delle funzioni amministrative e normative proprie dell'Ente Locale secondo l'ordinamento vigente.

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