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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 600
Presentato in data: 11/05/2015
"Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)". (11 05 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:  “Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)”.

 

 


Art. 1

Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3

 

1. La legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano - romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo) è abrogata. Sono inoltre abrogati il regolamento 28 novembre 2006, n.6 “Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” e l’articolo 45 della legge finanziaria regionale del 29 dicembre 2006 n.20.

2. La Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo, di seguito denominata Consulta, è soppressa e cessa le proprie attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di soppressione della Consulta, ai componenti non è più dovuto alcun emolumento comunque denominato.

 

 

Art. 2

Attività della Consulta

 

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il personale dipendente dalla Giunta regionale in carico alla Consulta è riallocato nelle affini strutture competenti della Giunta regionale, in ruoli e funzioni equivalenti.

2. Le attività della Consulta già programmate, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 3 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge sono attuate e concluse dalla Giunta regionale, comunque non oltre la X legislatura.

3. Per le attività di cui al comma 2, la Giunta regionale può avvalersi delle risorse per esse formalmente stanziate alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 

 

Art. 3

Destinazione risorse economiche

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, la Giunta provvede, con apposito atto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al recupero al bilancio regionale delle risorse economiche derivanti dall'abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta.

2. Le economie derivanti dalla presente legge vengono destinate per l’anno 2015, al Fondo per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro.

 

 

Art. 4

Norma transitoria

 

1. La Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici e le situazioni sostanziali pendenti alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 

 

Art. 5

Valorizzazione e riconoscimento degli emiliano - romagnoli nel mondo

 

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni preordinate a perseguire e attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale sono programmate e realizzate dalla Giunta, attraverso le proprie strutture ordinarie, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. In ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti di disponibilità del bilancio regionale.

 

 

Articolo 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

 

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