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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 63
Presentato in data: 16/01/2015
"Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna". (16 01 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:

“Norme per l’eliminazione dei privilegi e l’abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell’Emilia-Romagna”

 

 


Art. 1

(Trattamento indennitario)

 

1. Il comma 1° dell’art. 3 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali è costituito dalla indennità di carica.

 

 

Art. 2

(Rideterminazione dell’indennità carica)

 

1. Il comma 1° dell’art. 4 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, è definita nella misura 5.000 euro (cinquemila/00) lordi.

 

 

Art. 3

(Abolizione dell’indennità di funzione)

 

L’art. 7 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.

 

 

Art. 4

(Abolizione dell’indennità di fine mandato e vitalizio)

 

Il capo IV della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è interamente sostituito con il seguente:

 

Art. 11

(Abolizione di qualsiasi vitalizio e della indennità di fine mandato)

 

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi assegno vitalizio a favore dei consiglieri, dei suoi familiari o eredi, è abolito. L’effetto è retroattivo e le modalità di gestione e di calcolo delle singole situazioni personali dei consiglieri destinatari di un assegno vitalizio sono indicate all’articolo 12 della presente legge.

2. Per il coniuge superstite ed i figli minorenni superstiti, per questi ultimi fino al raggiungimento della maggiore età, che non siano beneficiari di trattamenti previdenziali, l’assegno vitalizio viene mantenuto, riducendolo del 60% del suo valore all’entrata in vigore della presente Legge.

3. Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare di cui al comma 1

 

 

Art. 12

(Compensazioni)

 

l. Per ogni consigliere o suo coniuge o erede legittimo percipiente un assegno vitalizio l’Ufficio di Presidenza procederà al calcolo della differenza tra l’ammontare delle trattenute versate, ricalcolate secondo il calcolo di cui all’art. 1 comma 1, e la somma degli importi percepiti. Se essa è positiva, al consigliere verrà restituito tale importo e viceversa, se negativa, essa sarà restituita alla Regione. Restituzioni e versamenti dovranno avvenire in trentasei mensilità di uguale importo. Gli indici di capitalizzazione e attualizzazione sono quelli dell’indice ISTAT relativo al periodo di calcolo.

 

 

Art. 5

(Abrogazione)

 

L’articolo 28 (Disposizioni transitorie) della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è abrogato.

 

 

Art. 6

(Abrogazione)

 

L’Articolo 19 (Contributi per il funzionamento dei gruppi) della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.

 

 

Art. 7

(Norma finanziaria e destinazione dei risparmi conseguiti)

 

1. La presente legge non comporta aumento di spesa.

2. I risparmi conseguiti dalla riforma delle indennità e dei vitalizi dei consiglieri regionali dovranno confluire in un apposito fondo costituito dall’Ufficio di Presidenza e destinato al credito per le piccole e medie imprese regionali.

 

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

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