Testo:
Progetto di legge regionale
di iniziativa dei consiglieri:
Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)
avente ad oggetto:
“Norme per l’eliminazione dei privilegi e l’abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell’Emilia-Romagna”
Art. 1
(Trattamento indennitario)
1. Il comma 1° dell’art. 3 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali è costituito dalla indennità di carica.
Art. 2
(Rideterminazione dell’indennità carica)
1. Il comma 1° dell’art. 4 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, è definita nella misura 5.000 euro (cinquemila/00) lordi.
Art. 3
(Abolizione dell’indennità di funzione)
L’art. 7 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.
Art. 4
(Abolizione dell’indennità di fine mandato e vitalizio)
Il capo IV della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è interamente sostituito con il seguente:
Art. 11
(Abolizione di qualsiasi vitalizio e della indennità di fine mandato)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi assegno vitalizio a favore dei consiglieri, dei suoi familiari o eredi, è abolito. L’effetto è retroattivo e le modalità di gestione e di calcolo delle singole situazioni personali dei consiglieri destinatari di un assegno vitalizio sono indicate all’articolo 12 della presente legge.
2. Per il coniuge superstite ed i figli minorenni superstiti, per questi ultimi fino al raggiungimento della maggiore età, che non siano beneficiari di trattamenti previdenziali, l’assegno vitalizio viene mantenuto, riducendolo del 60% del suo valore all’entrata in vigore della presente Legge.
3. Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare di cui al comma 1
Art. 12
(Compensazioni)
l. Per ogni consigliere o suo coniuge o erede legittimo percipiente un assegno vitalizio l’Ufficio di Presidenza procederà al calcolo della differenza tra l’ammontare delle trattenute versate, ricalcolate secondo il calcolo di cui all’art. 1 comma 1, e la somma degli importi percepiti. Se essa è positiva, al consigliere verrà restituito tale importo e viceversa, se negativa, essa sarà restituita alla Regione. Restituzioni e versamenti dovranno avvenire in trentasei mensilità di uguale importo. Gli indici di capitalizzazione e attualizzazione sono quelli dell’indice ISTAT relativo al periodo di calcolo.
Art. 5
(Abrogazione)
L’articolo 28 (Disposizioni transitorie) della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è abrogato.
Art. 6
(Abrogazione)
L’Articolo 19 (Contributi per il funzionamento dei gruppi) della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.
Art. 7
(Norma finanziaria e destinazione dei risparmi conseguiti)
1. La presente legge non comporta aumento di spesa.
2. I risparmi conseguiti dalla riforma delle indennità e dei vitalizi dei consiglieri regionali dovranno confluire in un apposito fondo costituito dall’Ufficio di Presidenza e destinato al credito per le piccole e medie imprese regionali.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).