Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 645
Presentato in data: 21/05/2015
"Istituzione dell'albo nazionale degli imam". A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Consigliere Galeazzo Bignami

Testo:

 

Progetto di proposta di legge alle Camere

“Istituzione dell’albo nazionale degli imam”.

 

 


ART. 1

Finalita’

 

1. Nel rispetto dei princıpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, anche in attuazione dell’art. 18, comma 3° Cost ed al fine di assicurare un equo contemperamento dei valori costituzionali della libertà religiosa e di culto con le esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico e pace sociale, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Albo nazionale degli imam, di seguito denominato « Albo ».

 

 

ART. 2.

Albo nazionale degli imam.

 

1. Per esercitare la funzione di imam, è necessaria l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 1, previa domanda presentata dall’interessato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.

 

2. L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza legale in Italia da almeno cinque anni continuativi;

b) conseguimento della maggiore età;

c) non avere riportato condanne penali;

d) assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o propaganda di attività terroristiche;

e) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007.

 

3. Il prefetto verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 2. Qualora uno dei requisiti venga meno, il prefetto ne informa il Ministro dell’interno e chiede la revoca dell’iscrizione all’Albo.

 

 

ART. 3

Sospensione o revoca dell’iscrizione all’Albo.

 

1. In esito a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, nel caso in cui chi è iscritto all’Albo riporti una condanna penale passata in giudicato, sia in Italia che all’estero, il Prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell’interno di sospendere l’iscrizione all’Albo. L’assenza di condanne penali, in Italia, è attestata tramite certificato penale del casellario giudiziale e, all’estero, tramite attestato dell’Autorità consolare dello Stato di provenienza.

 

2. Qualora il comportamento di chi è iscritto all’Albo costituisca una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell’interno di revocare l’iscrizione all’Albo.

 

3. La revoca dell’iscrizione comporta l’impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione nell’Albo.

 

 

ART. 4

Norma transitoria.

 

1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto, è tenuto a iscriversi all’Albo entro tre mesi dalla medesima data. L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 2. L’omessa iscrizione ovvero il mancato possesso dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla funzione di imam o di responsabile del luogo di culto.

Espandi Indice